Pagamenti dell’amministrazione

Novità iva 2015 – “split payment”

Comunicazione per i fornitori del Comune di Correggio
La Legge di Stabilità 2015 (legge 190/2014) ha previsto un nuovo meccanismo di assolvimento dell’Iva chiamato “split payment” per le operazione fatturate dal 01.01.2015.
Le pubbliche amministrazioni acquirenti devono versare direttamente all’Erario l’Iva che è stata addebitata dai fornitori, pagando a quest’ultimi solo la quote imponibile ( e le altre somme diverse dall’Iva).

  • Per le fatture 2014 e antecedenti pagate nel 2015 :al fornitore verrà erogato l’intero importo comprensivo dell’Iva (senza distinzioni tra fatture con Iva ad esigibilità differita o immediata
  • Per le fatture emesse nel 2015: il fornitore deve indicare sia base imponibile che l’Iva, che però verrà versata direttamente all’Erario.

 

Link utili
Legge di Stabilità 2015 – Legge 190 del 23 dicembre 2014

 

Riferimenti Normativi
Comma 629 dell’articolo 1 della Legge 23 Dicembre 2014, n. 190

629. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 17, sesto comma: 1) alla lettera a), dopo le parole: «alle prestazioni di servizi» sono inserite le seguenti: «diversi da quelli di cui alla lettera a-ter)»;
2) dopo la lettera a-bis) e’ inserita la seguente: a-ter) alle prestazioni di servizi di pulizia, di demolizione,di installazione di impianti e di completamento relative ad edifici»;
3) dopo la lettera d) sono aggiunte le seguenti: «d-bis) ai trasferimenti di quote di emissioni di gas a effetto serra definite all’articolo 3 della direttiva 2003/87/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, e successive modificazioni, trasferibili ai sensi dell’articolo 12 della medesima direttiva 2003/87/CE, e successive modificazioni;
d-ter) ai trasferimenti di altre unita’ che possono essere utilizzate dai gestori per conformarsi alla citata direttiva 2003/87/CE e di certificati relativi al gas e all’energia elettrica;
d-quater) alle cessioni di gas e di energia elettrica a un soggetto passivo-rivenditore ai sensi dell’articolo 7-bis, comma 3, lettera a);
d-quinquies) alle cessioni di beni effettuate nei confronti degli ipermercati (codice attivita’ 47.11.1), supermercati (codice attivita’ 47.11.2) e discount alimentari (codice attivita’ 47.11.3)»;
b) prima dell’articolo 18 e’ inserito il seguente:

Art. 17-ter. — (Operazioni effettuate nei confronti di enti pubblici). — 1. Per le cessioni di beni e per le prestazioni di servizi effettuate nei confronti dello Stato, degli organi dello
Stato ancorche’ dotati di personalita’ giuridica, degli enti pubblici territoriali e dei consorzi tra essi costituiti ai sensi dell’articolo 31 del testo unico di cui al decreto legislativo 18
agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, degli istituti universitari, delle aziende sanitarie locali, degli enti ospedalieri,
degli enti pubblici di ricovero e cura aventi prevalente carattere scientifico, degli enti pubblici di assistenza e beneficenza e di quelli di previdenza, per i quali i suddetti cessionari o committenti
non sono debitori d’imposta ai sensi delle disposizioni in materia d’imposta sul valore aggiunto, l’imposta e’ in ogni caso versata dai medesimi secondo modalita’ e termini fissati con decreto del Ministro
dell’economia e delle finanze.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano ai compensi per prestazioni di servizi assoggettati a ritenute alla fonte a titolo di imposta sul reddito»;
c) all’articolo 30, secondo comma, lettera a), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nonche’ a norma dell’articolo 17-ter»

d) all’articolo 74, settimo comma, alinea, dopo le parole: «di gomma e plastica,» sono inserite le seguenti: «nonche’ di bancali in legno (pallet) recuperati ai cicli di utilizzo successivi al primo».

modif.: 7 Marzo 2015 - Ufficio Stampa