Esercizi di vicinato: apertura

L’apertura di un esercizio di vicinato è subordinata a segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) con effetto immediato, in carta libera, (modello COM 1) al Comune ove si intende esercitare,
nella comunicazione il titolare o il legale rappresentante deve dichiarare:
– generalità e residenza o domicilio legale, ragione sociale o denominazione sociale della società e la sua sede legale;
– di essere in possesso dei requisiti morali e, solo per il settore alimentare, professionali. Detti requisiti sono indicati nell’art. 5 del D.lgs. 114/98
– di aver rispettato i regolamenti localidi polizia urbana, annonaria ed igienico-sanitaria, i regolamenti edilizi, le norme urbanistiche e quelle relative alle destinazioni d’uso;
– il settore o i settori merceologici;
– l’ubicazione e la superficie di vendita dell’esercizio.

PROCEDIMENTO
– Ricezione segnalazione di apertura
– Rilascio ricevuta comprovante il ricevimento della comunicazione
– Protocollo della segnalazione
– Comunicazione avvio del procedimento
– Verifica della completezza della segnalazione
– Verifica del possesso da parte dell’interessato dei requisiti soggettivi (penale, antimafia, misure di prevenzione) e professionali (solo per il settore alimentare)
– Verifica del possesso dell’autorizzazione sanitaria o del parere igienico-sanitario (solo per il settore alimentare)
– Verifica della agibilità e corretta destinazione d’uso dei locali
– Verifica dell’area di vendita e della conformità ai regolamenti di polizia locale, urbana e annonaria

Nel caso di insussistenza di uno o più requisiti e presupposti di legge, verrà notificata diffida all’attivazione dell’esercizio.

TEMPI
L’attività può essere iniziata all’atto di presentazione della segnalazione certificata di inizio attività.

Copia della segnalazione presentata , corredata dagli estremi dell’avvenuta ricezione da parte del Comune, va presentata al Registro Imprese della CCIAA di Reggio Emilia entro 30 giorni dall’inizio dell’attività.

SANZIONI
Il Comune, in caso di accertata carenza di requisiti e presupposti, nel termine di 60 giorni dal ricevimento della segnalazione, adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell’attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi di essa, salvo che, ove ciò sia possibile, l’interessato provveda a conformare alla normativa vigente detta attività ed i suoi effetti entro un termine fissato dall’Amministrazione, in ogni caso non inferiore a 30 giorni.
Sanzione amministrativa da euro 2582.29 a euro 15493.71 per chi omette la denuncia di inizio attività.
Sanzione penale prevista dall’art. 76 del D.lgs. 28.12.2000, n. 445 per dichiarazioni mendaci, falsità di atti e uso di atti falsi.

MODULISTICA
Modello Com1

NORMATIVA
Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114
L.R. 12/02/2010, n. 4
Legge 30/07/2010, n. 129 art. 49, comma 4 bis

DOVE RIVOLGERSI
Ufficio Commercio e Polizia Amministrativa – Emanuela Tonacci
Corso Mazzini 31 (primo piano) – Correggio
Tel. 0522 630733 – Fax 0522 630799

Orario: mercoledì dalle ore 9 alle ore 12.30
lunedi, martedi, giovedi e venerdi su appuntamento.

modif.: 30 Giugno 2017 - admin

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