Esercizi di vicinato: sospensione temporanea

La sospensione discrezionale dell’attività commerciale è sempre consentita fino ad un massimo di 365 giorni.
La comunicazione della sospensione di attività, in carta libera, è facoltativa e va inoltrata al Comune ove è insediata l’attività commerciale che si sospende. (vedi modello sosp. c.f.)
Nella comunicazione il titolare o il legale rappresentante deve dichiarare:
– generalità e residenza o domicilio legale, ragione sociale o denominazione sociale della società e la sua sede legale;
– l’ubicazione e la superficie di vendita dell’esercizio;
– la data di inizio della sospensione;
– il settore o i settori merceologici;

PROCEDIMENTO
– Ricezione comunicazione di sospensione
– Rilascio ricevuta comprovante il ricevimento della comunicazione
– Protocollo della comunicazione
– Verifica della completezza della comunicazione
– Annotazione nello scadenziario del termine massimo per la riattivazione

Nel caso in cui non venga effettuata comunicazione:
– Informativa Organi di Vigilanza
– Sopralluogo e accertamento di sospensione di attività
– Protocollo verbale di accertamento
– Annotazione nello scadenziario del termine massimo per la riattivazione

TEMPI
La sospensione dell’attività può essere comunicata preventivamente, contestualmente o successivamente alla sospensione.

SANZIONI
Per sospensioni superiori all’anno
Esercizi di vicinato: Disposizione di chiusura dell’attività
Medie e grandi strutture di vendita: Revoca dell’autorizzazione all’esercizio

MODULISTICA
Modello comunicazione sospensiva

NORMATIVA
Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114

DOVE RIVOLGERSI
Ufficio Commercio e Polizia Amministrativa – Emanuela Tonacci

Corso Mazzini 31 (primo piano)
Tel. 0522 630733 – Fax 0522 630799

Orario: mercoledì dalle ore 9 alle ore 12.30
lunedi, martedi, giovedi, venerdi su appuntamento.

modif.: 30 Giugno 2017 - admin

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