Esercizi di vicinato: subingresso attività

Per subingresso si intende il trasferimento della gestione o della proprietà dell’attività per atto tra vivi o per causa di morte; il trasferimento dell’esercizio avviene con atto pubblico o con scrittura privata autenticata e il subentrante deve essere in possesso dei requisiti prescritti dalla legge (morali e, per il settore alimentare, professionali).

Il subingresso in un esercizio di vicinato è subordinato a segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), in carta libera, (modello COM 1) al Comune.
Nella segnalazione il titolare o il legale rappresentante deve dichiarare:
– generalità e residenza o domicilio legale, ragione sociale o denominazione sociale della società e la sua sede legale;
– di essere in possesso dei requisiti morali e, solo per il settore alimentare, professionali. Detti requisiti sono indicati nell’art. 5 del D.lgs. 114/98
– di aver rispettato i regolamenti localidi polizia urbana, annonaria ed igienico-sanitaria, i regolamenti edilizi, le norme urbanistiche e quelle relative alle detsinazioni d’uso;
– il settore o i settori merceologici;
– l’ubicazione e la superficie di vendita dell’esercizio.

PROCEDIMENTO
– Ricezione segnalazione di subingresso
– Rilascio ricevuta comprovante il ricevimento della comunicazione
– Protocollo della segnalazione
– Comunicazione avvio del procedimento
– Verifica della completezza della segnalazione
– Verifica del possesso da parte del subentrante dei requisiti soggettivi (penale, antimafia, misure di prevenzione) e professionali (solo per il settore alimentare)
– Verifica del possesso dell’autorizzazione sanitaria o del parere igienico-sanitario (solo per il settore alimentare) a nome del subentrante
– Verifica della agibilità e corretta destinazione d’uso dei locali
– Verifica dell’area di vendita e della conformità ai regolamenti di polizia locale, urbana e annonaria
Nel caso di insussistenza di uno o più requisiti e presupposti di legge, verrà notificata diffida all’eesercizio dell’attività.

TEMPI
L’attività può essere iniziata dal subentrante contestualmente alla segnalazione.

SANZIONI
Il Comune, in caso di accertata carenza di requisiti e presupposti, nel termine di 60 giorni dal ricevimento della segnalazione, adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell’attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi di essa, salvo che, ove ciò sia possibile, l’interessato provveda a conformare alla normativa vigente detta attività ed i suoi effetti entro un termine fissato dall’Amministrazione, in ogni caso non inferiore a 30 giorni.
Sanzione amministrativa da euro 516.46 ad euro 3.098.74 per chi omette la comunicazione.
Sanzione penale prevista dall’art. 76 del D.lgs. 28.12.2000, n. 445 per dichiarazioni mendaci, falsità di atti e uso di atti falsi.

MODULISTICA
Modello Com1

NORMATIVA
Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114
L.R. 12/02/2010, n. 4
Legge 30/07/2010, n. 129 art. 49, comma 4 bis
DOVE RIVOLGERSI
Ufficio Commercio e Polizia Amministrativa – Emanuela Tonacci

Corso Mazzini 31 (primo piano)
Tel. 0522 630733 – Fax 0522 630799

Orario: mercoledì dalle ore 9 alle ore 12.30
lunedi, martedi, giovedi e venerdi su appuntamento.

 

modif.: 30 Giugno 2017 - admin

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