Vendite di fine stagione

COSA SONO
Le vendite di fine stagione riguardano i prodotti, di carattere stagionale o di moda, suscettibili di notevole deprezzamento se non vengono venduti durante una determinata stagione ovvero entro un breve periodo di tempo.

CHI PUO’ FARLE
I titolari di autorizzazione di commercio al dettaglio

ADEMPIMENTI
La Regione Emilia Romagna, con deliberazione di G.R. n. 1780 del 2.12.2013, ha eliminato l’obbligo,da parte degli operatori commerciali, della comunicazione all’Amministrazione Comunale relativa all’effettuazione delle vendite straordinarie (saldi e vendite di liquidazione).
Permangono, tuttavia,  le disposizioni relative alle modalità di effettuazione delle vendite straordinarie, di seguito  riassunte:
–  la vendita dovrà riguardare  prodotti di carattere stagionale o di moda, suscettibili di notevole deprezzamento se non venduti durante una determinata stagione ovvero entro un breve periodo di tempo;
–  la presentazione al pubblico  dovrà contenere esplicitamente l’indicazione della natura della vendita;
–  dovrà essere esposto il prezzo praticato ordinariamente, lo sconto o ribasso espresso in percentuale sul prezzo normale di vendita che si intende praticare e il nuovo prezzo scontato;
–  al fine di non indurre il consumatore in errore, la merce offerta in saldo dovrà essere ,in maniera inequivocabile, distinta e separata da quella che eventualmente è contemporaneamente posta in vendita alle condizioni ordinarie e, nel caso la separazione non fosse possibile, la vendita ordinaria verrà sospesa nel periodo dei saldi di fine stagione;
–  la pubblicità relativa ai saldi dovrà essere  presentata in modo non ingannevole per il consumatore;
–  nella presentazione della vendita o nella pubblicità, non dovranno essere fatti riferimenti a fallimento, procedure fallimentari e simili, anche in termini di paragone;
–  nella pubblicità della vendita dovrà essere citata  la durata della vendita stessa;
–  nel caso si debba praticare al consumatore, per una stessa voce merceologica, prezzi di vendita diversi a seconda della varietà degli articoli che rientrano in tale voce, dovrà essere indicato, nel materiale espositivo, tutti i prezzi con lo stesso rilievo tipografico e visivo;
–  nel caso si indichi un solo prezzo, dovranno essere venduti  a quel prezzo tutti gli articoli che rientrano nella voce reclamizzata;
–  dovranno essere praticati, nei confronti del consumatore, i prezzi pubblicizzati senza limitazioni di quantità e senza abbinamento di vendite, fino all’esaurimento delle scorte;
–   nel caso vengano esaurite le scorte di talune merci durante il periodo di vendita,  dovrà essere portato  a conoscenza del consumatore, con avvisi ben visibili dall’esterno del locale di vendita.

QUANDO
Solamente in due periodi dell’anno:
DAL PRIMO GIORNO FERIALE ANTECEDENTE L’EPIFANIA PER UN PERIODO FISSO DI 60 GIORNI DI CALENDARIO per i saldi invernali
DAL PRIMO SABATO DI LUGLIO PER UN PERIODO FISSO DI 60 GIORNI DI CALENDARIO per i saldi estivi

DIVIETI
E’ vietato ogni riferimento a procedure fallimentari e simili.
E’ vietato effettuare vendite di liquidazione con il sistema del pubblico incanto.
A decorrere dall’inizio delle vendite, è vietato introdurre nei locali e pertinenze del punto di vendita ulteriori merci del genere di quelle oggetto dell’attività commerciale in liquidazione.

SANZIONI
Sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 516.46 ad euro 3.098.74 per inosservanza alle regole in argomento.

NORMATIVA
Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114
Regione Emilia Romagna – Legge 5/7/1999, n. 14
Deliberazione di Giunta Regionale n. 1732 del 28.09.1999
Deliberazione di Giunta Regionale n. 1780 del 2.12.2013

DOVE RIVOLGERSI
Ufficio Commercio – Emanuela Tonacci
Corso Mazzini 31 (primo piano)
Tel. 0522 630733 – Fax 0522 630799

Orario: mercoledì dalle ore 9 alle ore 12.30
lunedì, martedì, giovedì e venerdì su appuntamento

modif.: 27 Marzo 2015 - admin

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