Vendite di liquidazione

Sono le vendite scontate effettuate al fine di vendere, nel più breve tempo possibile, tutte le merci a seguito di cessazione attività, cessione d’azienda, trasferimento di sede in altro locale, trasformazione o rinnovo locale.

CHI PUO’ FARLE
I titolari di autorizzazioni di commercio al dettaglio

ADEMPIMENTI
I commercianti che intendono fare una vendita di liquidazione devono darne comunicazione mediante lettera raccomandata almeno quindici giorni prima della data di inizio della vendita medesima ed indicando la sua durata(modello “vendita liquidazione” sotto riportato o disponibile all’Ufficio Relazioni con il Pubblico).
Alla comunicazione devono essere allegati i seguenti atti, con riferimento alla diversa casistica:
– cessazione attività: dichiarazone del richiedente in cui si attesta di cessare l’attività di vendita al termine della vendita di liquidazione
– cessione d’azienda: copia dell’atto che attesta la compravendita dell’azienda, sia in forma preliminare che definitiva, ovvero la cessione della gestione
– trasferimento di sede dell’azienda: dichiarazione in cui si attesta di aver effettuato la comunicazione di trasferimento prevista dal D.lgs. 114/98
– trasformazione o rinnovo locali: dichiarazione del richiedente in cui si attesta di aver richiesto il rilascio della concessione/autorizzazione edilizia, se necessaria; qualora si tratti di interventi non soggetti a concessione o autorizzazione edilizia, copia del preventivo di spesa e della relativa conferma d’ordine dell’impresa incaricata o fornitrice, specificandone l’ammontare. Entro 45 gg. dall’effettuazione dei lavori deve essere prodotta dichiarazione sostitutiva di atto notorio in cui si attesta di essere in possesso delle fatture comprovanti l’intervento e, nel caso questo non sia soggetto a concessione o autorizzazione edilizia, indicandone l’ammontare.

Le merci devono essere poste in vendita con l’indicazione del prezzo normale, dello sconto espresso in percentuale e del nuovo prezzo di liquidazione.
Le asserzioni pubblicitarie devono indicare la tipologia di vendita straordinaria effettuata, la durata e la data della comunicazione all’Amministrazione Comunale.
Al termine della vendita di liquidazione per il rinnovo e la trasformazione dei locali, l’esercizio deve essere immediatamente chiuso per il tempo necessario all’effettuazione dei lavori.

QUANDO
Durante tutto l’anno per un periodo non superiore alle sei settimane; nel caso di cessazione dell’attività o di cessione dell’azienda la vendita può essere effettuata fino a tredici settimane.
Non è possibile l’effettuazione di vendite di liquidazione, a seguito di trasformazione o rinnovo locali, nel mese di dicembre.

DIVIETI
E’ vietato ogni riferimento a procedure fallimentari e simili.
E’ vietato effettuare vendite di liquidazione con il sistema del pubblico incanto.
A decorrere dall’inizio delle vendite, è vietato introdurre nei locali e pertinenze del punto di vendita ulteriori merci del genere di quelle oggetto dell’attività commerciale in liquidazione.

SANZIONI
Sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 516.46 ad euro 3.098.74 per inosservanza alle regole in argomento.


MODULISTICA

Modello comunicazione vendite di liquidazione

NORMATIVA
Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114
Regione Emilia Romagna – Legge 5/7/1999, n. 14
Deliberazione di Giunta Regionale 23.9.1999, n. 1253

DOVE RIVOLGERSI
Ufficio Commercio e Polizia Amministrativa – Emanuela Tonacci

Corso Mazzini 31 (primo piano) – Correggio
Tel. 0522 630733 – Fax 0522 630799

Orario: mercoledì dalle ore 9 alle ore 12.30
lunedì, martedì, giovedì e venerdì su appuntamento

 

 

modif.: 30 Giugno 2017 - admin

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