Contributi alternativi al nido

Le famiglie correggesi con bambini in età 3 – 12 mesi, in caso di assenza facoltativa dal lavoro (godimento quindi del congedo parentale) di uno dei due genitori nel primo anno di vita del bambino, possono chiedere un contributo in alternativa all’inserimento al nido.
L’assegnazione del contributo avverrà solo qualora siano stati assegnati tutti posti disponibili presso i nidi, e sarà quindi alternativo all’inserimento al nido per il primo anno di vita del bambino, ma viceversa è possibile richiederlo anche qualora non si fosse accettati al nido.
I richiedenti (famiglia naturale, adottiva o affidataria) possono ottenere, in base alla condizione reddituale, un contributo mensile di € 400 (per chi ha un’ISEE/redditometro uguale o inferiore a € 15.000) o di € 250 (per chi ha un’ISEE che va da € 15.001 a € 23.000) per ogni mese di aspettativa, fino ad un massimo di 8 mesi; per i lavoratori part-time il contributo è ridotto del 50%.
Le famiglie interessate alla misura potranno indicarlo direttamente nel modulo di domanda al nido, inoltrando successivamente la documentazione richiesta; si precisa che l’opzione per il contributo non è vincolante, quindi qualora il bambino fosse accettato al nido la famiglia ha la possibilità di scelta tra le due possibilità.
La liquidazione materiale del contributo avverrà al termine del periodo di godimento del congedo parentale, dietro presentazione di documentazione del datore di lavoro.

 Dal 2012/13 la misura del contributo alternativo al nido è stata sospesa in quanto non più finanziata a bilancio.

Regolamento per l’applicazione di contributi alternativi al nido

modif.: 8 Aprile 2015 - Netribe Redazione

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