Imposta Comunale sugli Immobili (ICI)

L’imposta comunale sugli immobili istituita a decorrere dall’anno 1993, è disciplinata dal D. Lgs. 30.12.1992, n. 504, emanato in attuazione della delega al Governo contenuta nell’art. 4 della Legge 23 ottobre 1992, n. 421.
Presupposto dell’imposta è il possesso di fabbricati, di aree fabbricabili e di terreni agricoli siti nel territorio dello Stato, a qualsiasi uso destinati, ivi compresi quelli strumentali o alla cui produzione o scambio è diretta l’attività dell’impresa.
L’ICI è dovuta dal proprietario dell’immobile (fabbricato, terreno agricolo, area fabbricabile) e dal titolare del diritto d’uso, usufrutto, abitazione, enfiteusi, superficie, locatario di contratti di locazione (leasing), concessionari di aree demaniali, anche se non residenti in Italia, in proporzione alla percentuale di possesso, ed ai mesi di possesso.
L’imposta va calcolata su base mensile, quindi se il possesso si ha per più di 14 giorni il mese è considerato per intero, in caso contrario no.
L’aliquota è determinata dal Consiglio Comunale con proprio atto entro il termine di approvazione del bilancio di previsione (disposizione Legge Finanziaria 2007).
Le aliquote e le detrazioni per il 2011 sono le stesse dell’anno 2010 in quanto vige il blocco tariffario (art. 77 bis, comma 30, della Legge 133 del 06/08/2008) e sono le seguenti:

6,20 per mille ALTRI FABBRICATI
(aliquota ordinaria)

6,00 per mille TERRENI AGRICOLI

4,30 per mille ABITAZIONE PRINCIPALE E SUE PERTINENZE solo per gruppi catastali A/1 – A/8 – A/9

7,00 per mille AREE EDIFICABILI

9,00 per mille ABITAZIONI SFITTE

0,01 per mille ABITAZIONE DATA IN LOCAZIONE CONCORDATA (GIA’ SFITTA) SOLO PER IL 1° ANNO SOLARE CON SCHEMA CONTRATTO CONCORDATO DEPOSITATO IN COMUNE IL 29/04/2004 PROT. 5392

2,15 per mille con detrazione di euro 103,29 ABITAZIONI RILOCATE O ABITAZIONI RURALI RIATTATE E DATE IN LOCAZIONE CON SCHEMA CONTRATTO CONCORDATO DEPOSITATO IN COMUNE IL 29/04/2004 PROT. 5392

E’ stato stabilito:

1) che i proprietari di immobili che daranno in locazione gli stessi per la prima volta, utilizzando lo schema tipo del contratto depositato in Comune dalle organizzazioni firmatarie, per poter beneficiare dell’aliquota agevolata dovranno darne comunicazione scritta all’Ente, utilizzando all’uopo i moduli predisposti in distribuzione presso l’Ufficio Relazioni con il Pubblico dimostrando che nei periodi di imposta precedenti hanno corrisposto l’I.C.I. nella misura del 9,00 per mille (art. 18 Regolamento ICI);

2) che anche i proprietari che rilocano i propri immobili ad uso abitativo o che riattano immobili ad uso abitativo rurali da dare in locazione, per beneficiare dell’aliquota agevolata dovranno darne comunicazione utilizzando la modulistica come indicato nel punto 1) (art. 18 Regolamento ICI);

3) che in caso di risoluzione anticipata della locazione, dovrà esserne data comunicazione al Comune utilizzando la modulistica predisposta in distribuzione presso l’Ufficio Relazioni con il Pubblico.

Valore su cui calcolare l’ICI
La rendita catastale deve essere espressa in Euro e deve essere aumentata del 5% per i fabbricati e del 25% per i terreni agricoli.

Es. n. 1 per i fabbricati: rendita catastale in Euro maggiorata = rendita catastale in Euro all’1.1.2011 x 1,05; il risultato va moltiplicato per: 100 per le categorie catastali A-C; 140 per le categorie catastali B; 50 per le categorie catastali A/10-D; 34 per la categoria catastale C/1
il valore così ottenuto deve essere moltiplicato per l’aliquota corrispondente.
Es. n. 2 per i terreni agricoli: reddito dominicale in Euro maggiorato = reddito dominicale in Euro all’1.1.2011 x 1,25; il risultato va moltiplicato per 75; il valore così ottenuto va moltiplicato per l’aliquota del 6 per mille.
Es. n. 3 per le aree fabbricabili: valore venale in Euro in comune commercio dell’area all’1.1.2011 moltiplicato per l’aliquota del 7 per mille (per le aree edificabile vedi scheda “aree edificabili”).

ESENZIONI E DETRAZIONI
Sono previste esenzioni dell’imposta per immobili posseduti dallo Stato, Enti Pubblici, USL, Istituzioni Scolastiche, fabbricati destinati al culto, di proprietà della Santa Sede, etc.; è inoltre prevista la riduzione del 50% per fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati.

Il 29 maggio 2008 è entrato in vigore il Decreto Legge n° 93 del 27/05/2008 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n° 124 del 28/05/2008) che introduce l’esenzione dall’ICI per l’abitazione principale e relative pertinenze:

  • per abitazione principale si intende, salvo prova contraria, quella di residenza anagrafica del soggetto passivo (art. 8, comma 2, D. Lgs. n° 504/1992 e successive modifiche ed integrazioni); per il Comune di Correggio il numero di pertinenze, relative alla abitazione principale, cui può essere estesa l’esenzione d’imposta non è stato limitato (art. 19, comma 1/4 Regolamento ICI 2009);
  • per il Comune di Correggio è equiparata all’abitazione principale, e quindi gode dell’esenzione d’imposta, l’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziano o disabile che acquisisce la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata a titolo oneroso (art. 15, comma 1, lettera a) Regolamento ICI 2009)
  • l’esenzione si estende all’unità abitativa posseduta dal soggetto passivo che, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, non risulta assegnatario della casa coniugale. L’esenzione spetta a condizione che il soggetto passivo non sia titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale su un immobile destinato ad abitazione situato nello stesso comune ove è ubicata la casa coniugale (art. 6, comma 3 bis, D. Lgs. n° 504/1992 e successive modifiche ed integrazioni);
  • l’esenzione si estende anche alle unità immobiliari, appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa (art. 15, comma 1) e divisa (art. 15, comma 1, lettera b) Regolamento ICI 2009, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti Autonomi per le Case Popolari (ex IACP) (art. 8, comma 4, D. Lgs. n° 504/1992 e successive modifiche ed integrazioni);
  • dall’esenzione sono escluse le unità abitative censite nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9; per tali immobili l’imposta continua ad essere calcolata con le normali procedure (aliquota ICI per abitazione principale e detrazione d’imposta)
  • l’esenzione si estende anche all’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da cittadini italiano residente all’estero a condizione che non risulti locata a titolo oneroso ( art. 15, comma 1, Regolamento ICI 2009)

 

ABITAZIONE CONCESSA IN USO GRATUITO A PARENTI DI 1° GRADO (figli-genitori)
L’unità immobiliare concessa in uso gratuito, anche senza contratto di comodato, a parenti di 1° grado (genitori-figli) a condizione che il reddito della famiglia utilizzatrice, da certificazione ISEE, abbia un reddito anno 2010 inferiore ad Euro 7.500,00 sconta l’aliquota del 4,30 per mille senza detrazione (Atto C.C. n. 143 del 30/11/2007). Tale condizione è perentoriamente da certificare entro il 31 dicembre 2011

Inoltre, l’aliquota per l’abitazione principale del 4,3 per mille e la detrazione di euro 103,29 sono rimaste invariate e sono applicabili solo alle unità destinate ad abitazione principale catastalmente classificate nelle categorie A/1, A/8 e A/9. E’ detraibile la parte di detrazione che non ha trovato capienza nella tassazione dell’abitazione principale dall’imposta dovuta per le pertinenze dell’abitazione principale stessa.

La legge 23/12/1996 n. 662 (Finanziaria 1997) trova applicazione anche per l’anno 2011 in materia di rivalutazione delle rendite catastali (vedi Valore su cui Calcolare l’ICI)

PAGAMENTO
Il pagamento dell’imposta dovrà avvenire (scadenze modificate dalla L. 248 del 4 agosto 2006):
1^ rata: entro il 16/06/2011 nella misura del 50% dell’imposta dovuta calcolata sulla base dell’aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell’anno precedente
2^ rata (saldo): entro il 16/12/2011 pari al saldo ICI dovuta per l’intero anno comprensivo dell’eventuale conguaglio sulla prima rata.
Unica soluzione: entro il 16/06/2011

Dal 2007 (per disposizioni della L. Finanziaria) il pagamento dell’imposta deve essere effettuato con arrotondamento all’euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.

Il versamento minimo per imposta annua è di Euro 12,00 (art. 22 del Regolamento delle Entrate Tributarie Comunali)

Il versamento può essere effettuato tramite:
bollettino ccp n. 18114421 intestato a COMUNE DI CORREGGIO – ICI – SERVIZIO DI TESORERIA
internet al sito delle Poste Italiane SpA: www.poste.it
internet portale dei pagamenti dei comuni reggiani: pagamenti.pianotelematico.re.it
sportelli banche locali convenzionate con il Comune sottoindicate:
– BANCA CA.RI.GE., Via F.lli Cervi n. 2F
– MONTE PASCHI SIENA, Corso Mazzini n. 37
– UGF BANCA (ex Unipol Banca), Viale C. Battisti n. 9
– BANCA POPOLARE DELL’EMILIA ROMAGNA, Corso Mazzini n. 50
– CREDITO EMILIANO, P.zza Garibaldi n. 7/A
– BANCA MONTE PARMA, Viale Saltini n. 1
– BANCA REGGIANA CREDITO COOPERATIVO, Corso Cavour n. 22
– BPV – S. Geminiano e S. Prospero, Piazza Garibaldi n. 2.

F24: in tutti gli uffici postali e gli istituti di credito presenti sul territorio nazionale. Si informa che NON è possibile scontare un credito di ICI con debiti di altri tributi erariali, ma è possibile scontare un credito erariale con ICI a debito. Tale modalità di versamento non prevede il pagamento di commissioni.
I codici da utilizzare per la compilazione del modello di versamento, nella “sezione ICI ed altri tributi locali”, sono i seguenti:
Codice Comune: D037
Codici Tributo:
3901 – denominato: imposta comunale sugli immobili (ICI) per l’abitazione principale
3902 – denominato: imposta comunale sugli immobili (ICI) per i terreni agricoli
3903 – denominato: imposta comunale sugli immobili (ICI) per le aree fabbricabili
3904 – denominato: imposta comunale sugli immobili (ICI) per gli altri fabbricati

Si precisa che l’utilizzo del modello F24 ICI per il versamento dell’ICI non è assolutamente un obbligo bensì una opportunità, pertanto è sempre possibile eseguire i versamenti ICI con i normali bollettini postali o con le altre modalità di versamento.

VERSAMENTI TARDIVI
Per evitare l’applicazione della sanzione del 30% per tardivo versamento il contribuente può aderire all’istituto del ravvedimento operoso, che consiste in un versamento che comprenda l’imposta omessa, gli interessi e le sanzioni, calcolati come segue:
– se il versamento viene eseguito entro 30 giorni dalla data di scadenza del tributo si applica la sanzione del 3,00% sul valore dell’imposta omessa e gli interessi legali per ogni giorno di ritardo nella misura dell’1,50% annuo (saggio legale in vigore dal 01/01/2011).
– se il versamento viene eseguito dopo 30 giorni, ma entro un anno dalla data di scadenza del tributo, si applica la sanzione del 3,75% (L. 220 del 13/12/2010) sul valore dell’imposta omessa e gli interessi legali per ogni giorno di ritardo nella misura dell’1,50% annuo (saggio legale in vigore dal 01/01/2011).

Il versamento può essere eseguito in una qualsiasi delle forme previste per il pagamento dell’imposta. Si consiglia di dare notizia di tale sanatoria al Comune, utilizzando l’apposito modulo reperibile presso l’Ufficio Relazioni con il Pubblico o sulla sezione modulista sotto riportata.

DENUNCE DI VARIAZIONE
Le variazioni intervenute nel corso dell’anno 2010, per le casistiche previste dalla normativa vigente (compiutamente descritte nelle istruzioni per la compilazione del modello), dovranno essere dichiarate entro i termini per la presentazione della dichiarazione dei redditi relativa all’anno 2010. Si specifica che per i contribuenti che effettuano l’invio telematico della dichiarazione dei redditi (unico 2011) il termine di presentazione della dichiarazione ICI 2010 è fissato al 30 settembre 2011.
La dichiarazione ICI deve essere presentata una sola volta e successivamente solo se si verificano variazioni nei dati inizialmente dichiarati.
Il modello di dichiarazione per l’anno 2010 è in distribuzione gratuita presso l’Ufficio Relazioni con il Pubblico (URP); è comunque possibile scaricare il modello e le relative istruzioni alla sezione MODULISTICA sotto riportata.
Qualora il contribuente non sia stato in grado di adempiere agli obblighi di legge alle scadenze previste per i versamenti e per la presentazione della dichiarazione, può sanare le omissioni avvalendosi del “ravvedimento operoso”, ottenendo così uno sconto sulle sanzioni previste dalla legge.

MODULISTICA
Modello dichiarazione di variazione ICI (dal sito www.finanze.it)
Istruzioni compilazione dichiarazione di variazione ICI (dal sito www.finanze.it)

Modello agevolazione parenti 1° grado
Modello agevolazione aliquota per contratto locazione convenzionato
Disdetta beneficio aliquota agevolata per risoluzione anticipata contratto di locazione convenzionato
Modulo comunicazione ravvedimento operoso
Modulo per domanda rimborso

NORMATIVA DI RIFERIMENTO
D. Lgs 30/12/1992 n. 504
Regolamento ICI in vigore approvato con atto C.C. n. 175 del 25/11/2005
Deliberazione determinazione aliquote I.C.I. anno 2008 (atto C.C. 143 del 30/11/2007) valevole anche per l’anno 2011
Deliberazione determinazione dei valori venali delle aree fabbricabili anno 2010 (atto G.C. 59 del 07/06/2010)
Deliberazione determinazione dei valori venali delle aree fabbricabili anno 2011  (atto G.C. n. 70 del 22/06/2011)

DOVE RIVOLGERSI
U.R.P. – Ufficio Relazioni con il Pubblico
Corso Mazzini, 31/A (piano terra) Correggio
Tel.: 800-218441 (numero verde gratuito)
e-mail: urp@comune.correggio.re.it
Orario: lunedì, martedì e giovedì, dalle 8 alle 17,30;
mercoledì, venerdì e sabato, dalle 8 alle 12,30.

Per ulteriori informazioni rivolgersi a:
SERVIZIO TRIBUTI
Dott.ssa Adriana Vezzani

Corso Mazzini, 33 (piano terra) Correggio
Tel. 0522 630767

Orario: lunedì, martedì, giovedì e venerdì dalle 11,00 alle 13,00
mercoledì dalle 9,00 alle 13,00
martedì, mercoledì e giovedì dalle 16,30 alle 17,30

Allegati

modif.: 7 Gennaio 2020 - Netribe Redazione

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