Imposta Municipale Propria (IMU) – 2019

La Legge di stabilità per l’anno 2016 (Legge n. 208 del 28 dicembre 2015) ha introdotto delle modifiche alla Legge 147/2013 che disciplina la IUC-IMU. In particolare:
– viene riconosciuta l’equiparazione all’abitazione principale alle unità immobiliari appartenenti  alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al richiesto requisito della residenza anagrafica;
– viene concessa la riduzione del 50% della base imponibile alle unità immobiliari concesse in comodato gratuito a parenti entro il primo grado che soddisfino le seguenti condizioni: l’immobile dato in comodato non deve appartenere alle categorie catastali A1, A8 e A9; il proprietario dell’immobile non deve possedere altre unità abitative in Italia oltre a quello concesso in comodato, ad eccezione di quello  in cui abita, solamente se si trova nello stesso comune di quello oggetto di comodato e purché non appartenga alle categorie catastali A/1, A8 e A9; il comodato deve essere registrato; il comodatario deve avere la residenza e la dimora abituale nell’immobile avuto in comodato; il proprietario dell’immobile deve risiedere anagraficamente e dimorare abitualmente nello stesso comune in cui si trova l’immobile concesso in comodato; la riduzione della base imponibile si applica anche alle pertinenze registrate nel contratto di comodato;
– viene riconosciuta l’esenzione ai terreni agricoli posseduti e condotti da coltivatori diretti ed imprenditori agricoli professionali di cui all’art. 1 del D.Lgs. n. 99 del 29/3/2004, iscritti nella previdenza agricola;
– per gli immobili locati a canone concordato di cui alla L. 431 del 9/12/1998 l’imposta, determinata applicando l’aliquota stabilita dal Comune, è ridotta al 75%.

Le esenzioni a partire dal 1° gennaio 2016 sono pertanto le seguenti:

  1. Abitazione principale e pertinenze (entro il limiti di legge) purché l’abitazione principale NON sia catastalmente classificata nelle categorie A/1, A/8 e A/9. Per abitazione principale si intende l’immobile iscritto, o iscrivibile nel catasto edilizio urbano, come unica unità immobiliare nel quale il possessore ed il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l’abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile. L’aliquota si applica alle pertinenze classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 nella misura massima di un’unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all’unità ad uso  abitativo;
  2. L’unità immobiliare, purché non locata, comprese le relative pertinenze, posseduta da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituto di ricovero sanitari a seguito di ricovero permanente;
  3. Una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all’anagrafe degli italiani residenti all’estero (AIRE), già pensionati neri rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d’uso;
  4. Le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari  e relative pertinenze, ivi incluse le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al richiesto requisito della residenza anagrafica;
  5. Fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali (DM Infrastrutture 22/04/2008);
  6. Casa coniugale e relative pertinenze assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
  7. L’unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente alle Forze Armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente dalla Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco e dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica.
  8. Fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8, articolo 13, D.L. n. 201/2011, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 214/2011 e successive modifiche ed integrazioni;
  9. Fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita fintano che permane tale condizione purché non siano, in ogni caso, locati.
  10. Terreni agricoli posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all’art. 1 del D.Lgs.  n. 99/2004, iscritti nella previdenza agricola.

Rimangono confermate le altre esenzioni previste dalla normativa vigente in materia di IMU.

L’Imposta Municipale Propria è quindi dovuta per tutti quegli immobili che non rientrano nelle casistiche sopra riportate (altri fabbricati, terreni agricoli non posseduti e condotti da coltivatori diretti ed imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola, aree edificabili).
Per il pagamento in acconto, da eseguirsi entro il 17 giugno 2019, si dovranno utilizzare le aliquote deliberate per l’anno 2019, come previsto dal comma 13-bis, dell’art. 13 del D.L. n. 201/2011.
Per il pagamento a saldo con eventuale conguaglio sulla prima rata, da eseguirsi entro il 16 dicembre 2019 si dovranno utilizzare le aliquote pubblicate, entro il 28 ottobre 2019, nell’apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale.

Si ricorda che i codici tributo sono rimasti invariati rispetto al 2013 e la quota dello Stato deve essere applicata solo agli immobili di categoria catastale D.

La Legge n. 288 del  24/12/2012 (legge di stabilità 2013) ha riservato allo Stato il gettito degli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D calcolato ad aliquota standard dello 0,76%; i Comuni possono aumentare sino allo 0,3% l’aliquota standard dello 0,76%.
Dal 1/1/2013 il moltiplicatore per i fabbricati di categoria catastale D, ad eccezione dei D/5, è pari a 65 (per il 2012 era 60).

I codici tributo per il versamento tramite “F24” sono rimasti invariati tranne per i fabbricati di categoria D che sono i seguenti:
– “3925”  denominato “IMU- Imposta municipale propria per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D- STATO”
– “3930”  denominato “IMU- imposta municipale propria per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D- INCREMENTO COMUNE”
Analogamente, per il versamento tramite modello F24EP i codici per i fabbricati di categoria D sono i seguenti:
– “359E” denominato “IMU- imposta municipale propria per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D – STATO”
–  “360E” denominato “IMU – imposta municipale propria per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D-INCREMENTO COMUNE”

QUANDO SI PAGA
Per il pagamento in acconto, da eseguirsi entro il 17 giugno 2019, si dovranno utilizzare le aliquote deliberate per l’anno 2017 come previsto dal comma 13-bis, dell’art. 13 del D.L. n. 211/2011.
Per il pagamento a saldo con eventuale conguaglio sulla prima rata, da eseguirsi entro il 16 dicembre 2019, si dovranno utilizzare le aliquote pubblicate, entro il 28 ottobre 2019, nell’apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale.
Si ricorda che i codici tributo sono rimasti invariati rispetto al 2013 e la quota dello Stato deve essere applicata solo agli immobili di categoria catastale D.

COME SI PAGA
L’IMU dovuta al Comune di Correggio e la quota a favore dello Stato devono essere versate per le rate d’acconto obbligatoriamente tramite modello F24 o bollettino postale.
Il versamento può essere effettuato in banca o  in posta ed è esente da commissioni.
Il modello F24 consente di poter compensare l’IMU con eventuali crediti spettanti al Contribuente per altre imposte (Irpef, Iva, ecc.).

Per  il  versamento  dovranno  essere  utilizzati  i  seguenti codici tributo:
3912: IMU totale competenza comunale – abitazione principale e pertinenze;
3914: IMU competenza comunale – terreni agricoli;
3916: IMU competenza comunale – aree fabbricabili;
3918: IMU competenza comunale – altri fabbricati;
3925: IMU competenza statale – fabbricati classificati nel gruppo catastale D;
3930: IMU competenza comunale – fabbricati classificati nel gruppo catastale D;

L’ammontare dell’imposta da indicare in ogni singolo rigo del modello F24 va arrotondato all’euro.

E’ possibile utilizzare anche un apposito bollettino di conto corrente postale, che deve riportare obbligatoriamente il seguente numero di conto corrente: 1008857615 ed è intestato a: PAGAMENTO IMU. Su tale conto non è ammessa l’effettuazione di versamenti tramite bonifico. I suddetti bollettini saranno disponibili gratuitamente presso gli uffici postali.
Il contribuente può effettuare il versamento dell’imposta anche tramite servizio telematico gestito da Poste Italiane Spa; in tal caso riceve la conferma dell’avvenuta operazione con le modalità previste per il Servizio di collegamento telematico. Unitamente alla conferma di avvenuta operazione, il contribuente riceve l’immagine virtuale del bollettino conforme al modello approvato ovvero una comunicazione in formato testo contenente tutti i dati identificativi del bollettino e del bollo virtuale di accettazione. L’immagine virtuale del bollettino o la comunicazione in formato testo costituisce la prova del pagamento e del giorno in cui esso è stato eseguito.

CALCOLO ON-LINE
E’ possibile utilizzare la procedura di calcolo on-line
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Le aliquote d’imposta vigenti per il 2019
Con deliberazione di Consiglio Comunale n. 109 del 21/12/2018 sono state approvate le aliquote per l’imposta municipale propria per l’anno 2019 come sottoriportate:

0,43 per cento ALIQUOTA PER ABITAZIONE PRINCIPALE DI CATEGORIA A/1, A/8 ED A/9 E RELATIVE PERTINENZE
Si intende per effettiva abitazione principale l’immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile. L’aliquota si applica alle pertinenze classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 nella misura massima di un’unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all’unità ad uso abitativo.DETRAZIONE
Dall’imposta dovuta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, € 200,00 rapportati al periodo dell’anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l’unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.
ESENZIONI

Per abitazioni principali ed equiparate escluse le categorie catastali A/1, A/8 e A/9

ABITAZIONI PRINCIPALI
Sono esenti dall’imposta le abitazioni principali accatastate in categorie diverse dall’A/1, A/8 ed A/9 e relative pertinenze. Si intende per effettiva abitazione principale l’immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente.ANZIANI E DISABILI
E’ considerata direttamente adibita ad abitazione principale l’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziano o disabile che acquisisce la  residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che: la stessa unità immobiliare rimanga vuota a disposizione dell’anziano o del disabile che potrebbe, in qualsiasi momento, rientrarvi o abitata dell’eventuale/i  coniuge/figli, con lo stesso già convivente/i al momento dello spostamento della residenza anagrafica in struttura. Allo stesso regime dell’abitazione soggiace l’eventuale pertinenza.CITTADINI ITALIANI NON RESIDENTI NEL TERRITORIO DELLO STATO E ISCRITTI AIRE
E’ considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all’Anagrafe degli italiani residenti all’estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d’uso.CASA CONIUGALE ASSEGNATA AL CONIUGE E RELATIVE PERTINENZE
Casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio.FORZE DI POLIZIA
E’ esente un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare corredata delle relative pertinenze, posseduto e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente dalle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e del personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica.COOPERATIVE A PROPRIETA’ INDIVISA
Si tratta delle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, ivi incluse le unità immobiliari destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al richiesto requisito della residenza anagrafica, e relative pertinenze.ALLOGGI SOCIALI
(Decreto Min. Infrastrutture 22/04/2008) e relative pertinenze.
0,58 per cento FABBRICATI ABITATIVI LOCATI A CANONE CONCERTATO
Si applica agli immobili locati (unità abitativa e sue pertinenze nel limite di una unità per tipologia di categoria catastale C/6-C/7-C/2)  a canone concertato ( L. 431 del 9/12/1998 ) nel rispetto anche dell’accordo territoriale vigente sottoscritto dal Comune di Correggio e dalle organizzazioni di categoria della proprietà edilizia e dei conduttori.
Per beneficiare dell’aliquota agevolata deve essere presentata perentoriamente entro il 31 dicembre dell’anno  di attivazione del contratto, allegandone copia, apposita comunicazione utilizzando la modulistica predisposta.
Per gli immobili locati a canone concertato di cui alla legge n. 431 del 9/12/1998, l’imposta, determinata con tale aliquota è ridotta al 75 per cento ai sensi della Legge di Stabilità 2016 (L. 208/2015) art. 1 comma 53.
Tale aliquota si continua ad applicare agli immobili locati a canone concertato anche in caso di procedura di sfratto in corso. Non si applica invece la riduzione dell’imposta prevista dall’art. 1, comma 53 della L. 208/2015.FABBRICATI ABITATIVI CONCESSI IN COMODATO GRATUITO A PARENTI ENTRO IL PRIMO GRADO
Si applica agli immobili concessi in comodato gratuito fra parenti entro il primo grado limitatamente al caso di scambio reciproco degli stessi e solo se entrambi i soggetti possiedono quest’unica unità immobiliare, nel territorio comunale, eventualmente corredata dalle relative pertinenze.
La sussistenza dei predetti requisiti dovrà essere autocertificata, a pena di decadenza dal beneficio, da ognuno dei richiedenti compilando e consegnando apposito modulo predisposto dall’ufficio entro il 31 dicembre 2019, tale autocertificazione avrà effetto anche per gli anni successivi qualora non mutino le condizioni dichiarate.
Ai sensi della Legge di Stabilità 2016 (L, 208/2015) art. 1, comma 10 lett. b), la base imponibile viene ridotta del 50% nei contratti di comodato gratuito a parenti entro il primo grado che soddisfino le seguenti condizioni:
– l’immobile dato in comodato non deve appartenere alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9
– il proprietario dell’immobile non deve possedere altre unità abitative in Italia oltre a quello concesso in comodato, ad eccezione di quello in cui abita, solamente se si trova nello stesso comune di quello oggetto di comodato e purchè non appartenga alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9
– il comodato deve essere registrato
– il comodatario deve avere la residenza e la dimora abituale nell’immobile avuto in comodato
– il proprietario dell’immobile deve risiedere anagraficamente e dimorare abitualmente nello stesso comune in cui si trova l’immobile concesso in comodato
– la riduzione della base imponibile si applica anche alle pertinenze registrate nel contratto di comodato.Per beneficiare dell’aliquota agevolata e della riduzione della base imponibile, qualora ci fossero i requisiti:
– i contribuenti che non hanno mai presentato richiesta di agevolazione per il comodato gratuito tra parenti devono presentare apposito modulo predisposto dall’ufficio entro il 31 dicembre dell’anno medesimo;
– i contribuenti che hanno già presentato la richiesta negli anni precedenti, per beneficiare anche della riduzione del 50% della base imponibile, devono presentare apposita dichiarazione IMU entro i termini di legge o utilizzare gli appositi moduli predisposti dall’ufficio.
0,43 per cento ALIQUOTA FABBRICATI DEGLI EX ISTITUTI AUTONOMI CASE POPOLARI
Alloggi e relative pertinenze regolarmente assegnati dagli ex Istituti Autonomi per le case popolari (IACP) o dagli entri di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP. A questi alloggi si detraggono € 200,00 rapportati al periodo dell’anno durante il quale si protrae tale destinazione.
0,81 per cento FABBRICATI ABITATIVI CON SFRATTO IN CORSO
Unità abitative appartenenti alle categorie catastali A/2, A/3, A/4, A/5 e A/7 in relazione alle quali sussista un provvedimento di sfratto esecutivo per morosità, emesso dalla competente Autorità Giudiziaria. Tale aliquota è applicabile limitatamente a una sola unità immobiliare per ogni contribuente ed è applicata dalla data di emissione del suddetto provvedimento per un periodo di 6 mesi, eventualmente rinnovabili qualora il proprietario dimostri che lo sfratto non è ancora stato eseguito per motivi non dipendenti dalla propria volontà.
Per beneficiare dell’aliquota agevolata deve essere presentata perentoriamente entro il 31 dicembre dell’anno di emissione del provvedimento dell’autorità giudiziaria, apposita comunicazione utilizzando la modulistica predisposta e allegando copia del provvedimento.
0,91 per cento ALIQUOTA ORDINARIA
Si applica a tutte le tipologie abitative non comprese in quelle precedenti, pertanto si applica a tutte le abitazioni da A/1 ad A/9 e relative pertinenze (C/6-C/2-C/7) affittate con regolare contratto registrato a canone libero o concesse in comodato gratuito.
Si applica a tutte le unità catastali non specificatamente inserite in altre aliquote.
Ai sensi della Legge di Stabilità 2016 (L, 208/2015) art. 1, comma 10 lett. b), la base imponibile viene ridotta del 50% nei contratti di comodato gratuito a parenti entro il primo grado che soddisfino le seguenti condizioni:
– l’immobile dato in comodato non deve appartenere alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9
– il proprietario dell’immobile non deve possedere altre unità abitative in Italia oltre a quello concesso in comodato, ad eccezione di quello in cui abita, solamente se si trova nello stesso comune di quello oggetto di comodato e purché non appartenga alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9
– il comodato deve essere registrato
– il comodatario deve avere la residenza e la dimora abituale nell’immobile avuto in comodato
– il proprietario dell’immobile deve risiedere anagraficamente e dimorare abitualmente nello stesso comune in cui si trova l’immobile concesso in comodato
– la riduzione della base imponibile si applica anche alle pertinenze registrate nel contratto di comodato.
Per beneficiare della riduzione della base imponibile del 50% il contribuente dovrà presentare apposita dichiarazione IMU di cui all’art. 9, comma 6, del D.Lgs. n. 23/2011 entro i termini di legge..
1,06 per cento ALIQUOTA PER IMMOBILI A DISPOSIZIONE
Si applica alle categorie abitative da A/1 ad A/9 e alle loro pertinenze,  a disposizione del proprietario e non rientranti nelle fattispecie descritte precedentemente.
Esenti FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE DELL’AGRICOLTURA

FABBRICATI COSTRUITI E DESTINATI DALL’IMPRESA COSTRUTTRICE ALLA VENDITA: sono esenti fino a che permane tale destinazione e purchè non siano, in ogni caso, locati.

TERRENI AGRICOLI POSSEDUTI E CONDOTTI DAI COLTIVATORI DIRETTI E DAGLI IMPRENDITORI AGRICOLI PROFESSIONALI DI CUI ALL’ART. 1 DEL D.LGS.  N. 99 DEL 29 MARZO 2004, ISCRITTI NELLA PREVIDENZA AGRICOLA.

Sono esenti, inoltre tutte le altre fattispecie previste dalle normative vigenti.

0,84 per cento ALTRI IMMOBILI
Si applica  ai Terreni Agricoli, esclusi quelli posseduti e condotti da coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all’art. 1 del D.Lgs. n. 99/2004 iscritti nella previdenza agricola.
Si applica alle Aree Edificabili.L’aliquota agevolata si applica alle seguenti categorie catastali:
– A/10 uffici e studi privati
– C/1 negozi e botteghe
– C/3 laboratori per arti e mestieri
– C/4 fabbricati e locali per esercizi sportivi
– Immobili di categoria B
– Immobili di categoria D esclusa la categoria D/10

CHI DEVE PAGARE
N.B.: La rendita catastale dei fabbricati deve essere maggiorata per legge del 5%, il reddito dominicale dei terreni agricoli deve essere maggiorato per legge del 25%.
Proprietari di immobili (fabbricati, terreni agricoli non posseduti e condotti da coltivatori diretti ed imprenditori agricoli iscritti alla previdenza agricola, aree fabbricabili) o titolari di diritto di usufrutto, uso abitazione, enfiteusi, superficie, locatari di contratti di locazione finanziaria (leasing), concessionari di aree demaniali. Sono esclusi gli affittuari e i titolari della nuda proprietà.

RAVVEDIMENTO OPEROSO
I contribuenti che hanno omesso il versamento o eseguono il pagamento in ritardo o hanno sbagliato i calcoli, possono avvalersi dell’istituto del ravvedimento operoso per evitare la sanzione del 30% applicata al tributo dovuto.
Il ravvedimento operoso consiste nel pagamento contestuale del tributo dovuto oltre ad una “mini sanzione” ed agli interessi legali rapportati a giorni (per l’anno 2015 pari a 0,50%, per l’anno 2016 pari al 0,20%, per l’anno 2017 paria al 0,10%, per l’anno 2018 pari al 0,30%, per l’anno 2019 pari al 0,80% e per l’anno 2020 pari al 0,05%).
Il ravvedimento si suddivide in sei tipologie: “sprint”  se eseguito entro i 14 giorni successivi alla scadenza del termine del versamento, “breve” se eseguito dal 15esimo al 30esimo giorno successivo alla scadenza, “intemedio” se eseguito dal 31esimo al 90esimo giorno successivo alla scadenza, ordinario se eseguito dal 91esimo ma entro un anno dalla scadenza, “ultrannuale” se effettuato oltre 1 anno dalla scadenza, ma entro i 2 anni dalla scadenza medesima, e “lungo” se oltre i 2 anni dalla scadenza, ma entro i 5 anni dalla scadenza
Con il ravvedimento “sprint” si deve applicare la sanzione del 0,1% per ogni giorno di ritardo, fino all’1,4% per 14 giorni di ritardo.
Con il ravvedimento “breve” si applica la sanzione dell’1,5 fisso (termine dal 15° al 30° giorno successivi alla scadenza).
Con il ravvedimento “intermedio” si applica la sanzione dell’1,67% fisso (termine dal 31° giorno al 90° giorno successivi alla scadenza).
Con il ravvedimento “ordinario” si applica la sanzione del 3,75% fisso (termine dal 91° giorno ad un anno dalla scadenza).
Con il ravvedimento “ultrannuale” si applica la sanzione del 4,28% fisso (versamento oltre 1 anno ma entro i 2 anni dalla scadenza del termine di versamento).
Con il ravvedimento “lungo” si applica la sanzione del 5% fisso (versamento oltre 2 anni ma entro i 5 anni dalla scadenza del termine di versamento).

RIDUZIONI E AGEVOLAZIONI

  • Dall’imposta dovuta per l’abitazione principale di categoria catastale A/1, A/8 o A/9 si detrae una somma complessiva (detrazione) di 200,00 euro.
  • Limite di una sola pertinenza all’abitazione principale per ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7;
  • Riduzione del 50% della base imponibile per i fabbricati dichiarati di interesse storico ed artistico;
  • Riduzione del 50% della base imponibile per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell’anno durante il quale sussistono dette condizione. L’inagibilità o inabitabilità deve consistere in un degrado fisico (fabbricato diroccato, pericolante, fatiscente e simile), superabile non con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria, bensì con interventi di restauro e risanamento conservativo e/o di ristrutturazione edilizia (art. 3 lettere c) e d) D.P.R. 6 giungo 2001, n. 380), ai sensi dei vigenti regolamenti comunali.
  • Riduzione del 50% della base imponibile per le unità abitative concesse in comodato gratuito  a parenti entro il primo grado qualora siano realizzate le seguenti condizioni:
    – l’immobile dato in comodato non deve appartenere alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
    – il proprietario dell’immobile non deve possedere altre unità abitative in Italia oltre a quello concesso in comodato, ad eccezione di quello in cui abita, solamente se si trova nello stesso comune di quello oggetto di comodato e purché non appartenga alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
    – il comodato deve essere registrato;
    – il comodatario deve avere la residenza e la dimora abituale nell’immobile avuto in comodato;
    – il proprietario dell’immobile deve risiedere anagraficamente e dimorare abitualmente nello stesso comune in cui si trova l’immobile concesso in comodato;
    – la riduzione della base imponibile si applica anche alle pertinenze registrate nel contratto di comodato. Per beneficiare della riduzione della base imponibile del 50% il contribuente dovrà presentare apposita dichiarazione IMU di cui all’art. 9, comma 6, del D.Lgs. n. 23/2011 entro i termini di legge (entro il 30 giugno 2020 per l’anno d’imposta 2019). I contribuenti che hanno presentato nell’anno 2015 il modulo per l’applicazione dell’aliquota agevolata per parenti entro il primo grado con scambio reciproco di abitazioni, dovranno presentare apposita dichiarazione IMU di cui all’art. 9, comma 6, del D.Lgs. n. 23/2011 per beneficiare anche della riduzione del 50% della base imponibile prevista dalla legge di stabilità. A partire dall’1 gennaio 2019 il beneficio di cui sopra si estende, in caso di morte del comodatario, al coniuge di quest’ultimo in presenza di figli minori  (comma 1092 art. 1 legge di bilancio 2019).
  • Riduzione del 25% dell’imposta calcolata sugli immobili locati a canone concertato di cui alla legge n. 431 del 9/12/1998. Si precisa che l’aliquota agevolata deliberata viene applicata anche alle pertinenze nel limite di una unità per tipologia di categoria catastale C/6-C/7-C/2; alle pertinenze che eccedono tale limite si dovrà applicare l’aliquota ordinaria ma beneficeranno della riduzione del 25% dell’imposta come previsto dalla legge di stabilità anno 2016.

Si rimanda, in ogni caso, alle norme ed alla prassi che regolano l’imposta per le analisi di dettaglio.

Come si calcola
PER I FABBRICATI NON ABITAZIONE PRINCIPALE DEL PROPRIETARIO:

R.C. = Rendita Catastale x 1,05 (maggiorazione)
Valore Imponibile =

  • R.C. x 160 (categorie catastali da A – esclusa A/10 – e categorie C/2, C/6,  C/7)
  • R.C. x 140 (categorie catastali B – C/3 – C/4 – C/5)
  • R.C. x 80 (categorie catastali A/10 – D/5)
  • R.C. X 65 (categorie catastali D, esclusa la D/5 )
  • R.C. x 55 (categoria catastale C/1)

Imposta  =  Valore  Imponibile  x  aliquota  corrispondente,  il risultato va rapportato ai mesi di possesso ed alle quote di possesso.

PER I TERRENI AGRICOLI (esclusi quelli posseduti e condotti da coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali iscritti alla previdenza agricola):
R.D. = Reddito Dominicale x 1,25 (maggiorazione)
Valore Imponibile = R.D. x 135

PER LE AREE FABBRICABILI:
L’imposta  va  calcolata  sulla  base  del  valore  venale  in comune commercio al primo di gennaio.
V.V. = Valore Venale al primo gennaio dell’anno in corso
Imposta =  V.V.  x  aliquota corrispondente (8,4 per mille) il risultato va rapportato ai mesi ed alle quote di possesso.

ABITAZIONE PRINCIPALE (di categoria ctastale A/1, A/8, A/9) E PERTINENZE:
Per abitazione principale si intende l’immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore ed il suo nucleo famigliare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente.
Per pertinenze dell’abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un’unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali  indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all’unità ad uso abitativo.
E’ equiparata ad abitazione principale l’unità immobiliare posseduta, a titolo di proprietà o di usufrutto, da anziani o disabili che spostano la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa unità rimanga vuota a disposizione dell’anziano o disabile che potrebbe, in qualsiasi momento, rientrarvi, oppure che sia abitata dall’eventuale/i coniuge/figli con lo stesso già convivente/i al momento dello spostamento della residenza anagrafica in struttura. Allo stesso regime dell’abitazione soggiace l’eventuale pertinenza.
Sulla base di quanto sopra risulta che, per l’abitazione principale del proprietario e pertinenze, l’IMU deve essere calcolata nel seguente modo:
Valore Imponibile = R.C. x 1.05 x  160
Imposta lorda = Valore Imponibile x 4,3 per mille, il risultato va rapportato ai mesi ed alle quote di possesso.

All’imposta annua lorda per l’abitazione principale deve essere sottratta una detrazione annua massima di 200,00 euro (massimo di 100,00 euro per la rata d’acconto) rapportata al periodo dell’anno in cui si utilizza l’immobile come abitazione principale (secondo le risultanze anagrafiche) e ripartita in parti uguali tra i soggetti proprietari che l’abitano.
La detrazione spetta soltanto per l’abitazione principale, con possibilità di detrarre dall’imposta dovuta per le pertinenze la parte di detrazione che non ha trovato capienza nella tassazione dell’abitazione principale.

DICHIARAZIONE IMU: TERMINI E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE

I soggetti passivi devono presentare la dichiarazione IMU in caso di variazioni di possesso degli immobili o se sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell’imposta, utilizzando l’apposito modello approvato con decreto Ministeriale.
Per le variazioni intervenute dall’1 gennaio 2019, la dichiarazione IMU deve essere presentata entro il 31 dicembre 2020.

La presentazione della denuncia potrà avvenire con le seguenti modalità: consegna diretta al Comune, che rilascia la ricevuta; spedizione postale con raccomandata senza avviso di ricevimento; invio telematico tramite posta elettronica certificata all’indirizzo correggio@cert.provincia.re.it. Il momento di presentazione della dichiarazione è quello che corrisponde al giorno di invio e non a quello di ricezione da parte dell’ente.

MODULISTICA
Modulo IMU agevolata per locazioni concertate
Modulo risoluzione anticipata locazioni concertate
Modulo richiesta IMU agevolata per immobili con sfratto in corso
Modello dichiarazione di variazione IMU  (dal sito www.finanze.it)
Istruzioni compilazione dichiarazione di variazione IMU  (dal sito www.finanze.it)
Modulo richiesta di agevolazione aliquota per comodati in mutuo scambio
Modulo richiesta rimborso IMU
Modulo ravvedimento operoso
Modulo richiesta riduzione IMU per inagibilità/inabilità
Modulo rateizzazione avvisi di accertamento esecutivi e ingiunzioni

LA NORMATIVA DI RIFERIMENTO
Questa scheda  ha carattere esclusivamente informativo e gli elementi in esso contenuti sono indicativi e riassuntivi per evidenti ragioni di spazio.
Ne consegue che per un’analisi di dettaglio sull’applicazione delle aliquote d’imposta e, in generale, per le  definizioni e modalità applicative dell’imposta, è necessario fare riferimento alla normativa nazionale e prassi che regolano l’Imposta Municipale Propria di tipo sperimentale.
La normativa nazionale:

  • D.L. n°  201/2011 convertito, con modificazioni, dalla L. n°  214/2011 (c.d. Decreto Salva Italia), articolo  13 – Istituzione dell’Imposta Municipale Propria di tipo Sperimentale.
  • D.L.  n°  16/2012  convertito,  con  modificazioni, dalla L. n° 44/2012 (c.d. Decreto fiscale), articolo 4.
  • D.Lgs. n° 504/1992 – Istituzione dell’ICI – per i soli articoli richiamati.
  • D.Lgs. n° 23/2011, articoli 8 e 9 in quanto compatibili  –  Istituzione  dell’Imposta Municipale Propria  e  abolizione dell’ICI
  • D.Lgs.  n°  446/1997,  articolo  52  –  Potere  regolamentare in materia di tributi locali.
  • Circolare IMU  Ministero  Economia e Finanze n°  3/DF del 18/05/2012.
  • Legge 288 del 24/12/2012 (legge di stabilità 2013)
  • D.L. 35 del 8/4/2013
  • D.L. 54 del 21/05/2013
  • L. 147 del 27/12/2013
  • D.L. n. 16/2014 convertito con modificazioni dalla L. n. 68 del 2/5/2014
  • Legge n.190 del 23/12/2014
  • Legge n.208 del 28/12/2015
  • Legge n. 232 del 11/12/2016 e Legge n. 205 del 27/12/2017

Deliberazioni Comunali:
Delibera C.C. approvazione regolamento IMU n. 27 del 30/03/2012
Delibera C.C. approvazione aliquote IMU 2012 n. 95 del 14/09/2012
Delibera determinazione valori venali aree fabbricabili per l’anno 2012
Deliberazione C.C. n. 65 del 26/6/2013 di modifica al regolamento comunale IMU
Deliberazione C.C. n. 93 del 26/07/2013 di approvazione delle Aliquote IMU 2013
Deliberazione G.C. n. 94 del 25/10/2013 Determinazione dei valori venali aree fabbricabili 2013
Deliberazione C.C. n. 23 del 30/07/2014 di approvazione del regolamento comunale IUC-IMU
Deliberazione C.C. n. 24 del 30/07/2014 di approvazione aliquote IMU 2014
Deliberazione di G.C. n. 69 del 25/11/2014 di determinazione dei valori venali aree fabbricabili anno 2014 (allegato valori aree)
Deliberazione C.C. n. 29 del 27/03/2015 di approvazione delle ALIQUOTE IMU 2015
Deliberazione C.C. n. 63 del 29/05/2015 rettificativa della deliberazione C.C. n. 29 del 27/03/2015 relativa all’approvazione delle aliquote IMU 2015
Deliberazione di G.C. n. 134 del 24/11/2015 di determinazione dei valori venali delle aree edificabili per l’anno 2015 (allegato aree edificabili)
Delibera C.C. n. 30 del 29/04/2016 di approvazione delle aliquote IMU 2016
Delibera C.C. n. 9 del 24/02/2017 di approvazione delle aliquote IMU 2017
Delibera di C.C. 7 del 23/02/2018 approvazione della aliquote IMU 2018
Deliberazione della Giunta Comunale n. 45 del 18/04/2018 del pagamento dei debiti tributari pregressi
Delibera di C.C. n. 109 del 21/12/2018 di approvazione delle aliquote IMU 2019
Delibera di C.C. n. 19 del 28/02/2019 di rettifica del Regolamento IMU con Regolamento 2019

DOVE RIVOLGERSI
U.R.P. – Ufficio Relazioni con il Pubblico
Corso Mazzini, 31/A (piano terra) Correggio
Tel.: 800-218441 (numero verde gratuito)
e-mail: urp@comune.correggio.re.it
Orario: lunedì, martedì e giovedì, dalle 8 alle 17,30;
mercoledì, venerdì e sabato, dalle 8 alle 12,30.

SERVIZIO TRIBUTI
Dott.ssa Adriana Vezzani

Corso Mazzini, 33 (piano terra) Correggio
Tel. 0522 630767
Orario di apertura: dal lunedì al venerdì dalle ore 10 alle ore 13 previo appuntamento.

modif.: 17 Febbraio 2021 - Netribe Redazione

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