Nuova IMU in vigore dall’1 gennaio 2020
La legge n. 160/2019 (legge di bilancio 2020) ha abolito dal 1/1/2020 la IUC-IMU e la IUC-TASI disciplinate dalla legge n. 147/2013 e nel contempo ha istituito la nuova Imposta Municipale Propria (IMU) disciplinandola all’art. 1 dal comma 739 al comma 787. La nuova IMU riunisce in un unico tributo tutte le fattispecie imponibili dei due precedenti prelievi tributari.
Con deliberazione di Consiglio Comunale n. 44 del 26/6/2020 è stato approvato il Regolamento per la disciplina dell’Imposta Municipale Propria (IMU) con decorrenza 1° gennaio 2020.
Chi deve pagare l’IMU?
L’imposta deve essere pagata da tutti coloro che possiedono immobili (fabbricati, aree fabbricabili, terreni agricoli) a titolo di proprietà o di altro diritto reale di godimento (usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie) e a titolo di contratto di locazione finanziaria da parte dell’utilizzatore, nel comune di Correggio.
Esenzioni
L’IMU non è dovuta ai sensi dell’art. 1, commi 740, 741, 758 e 759 della legge n. 160/2019 nei seguenti casi:
Per disposizione regolamentare è inoltre esente dal pagamento dell’IMU:
– una sola unità immobiliare posseduta da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;
– gli immobili concessi in comodato gratuito al Comune, esclusivamente per l’esercizio degli scopi istituzionali dell’Ente.
Per disposizione regolamentare è inoltre esente dal pagamento dell’IMU:
Riduzioni
La base imponibile è ridotta del 50 per cento nei seguenti casi:
Con sentenza n. 37346/2022 della Corte Suprema di Cassazione è stato chiarito che non sussiste il comodato gratuito al parente in linea retta di primo grado in caso di comproprietà dell’immobile e pertanto il comproprietario non residente è tenuto al pagamento dell’IMU senza riduzione di imponibile e con l’applicazione dell’aliquota ordinaria.
Per le abitazioni locate a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998 n. 431, l’imposta determinata applicando l’aliquota deliberata dal comune, è ridotta al 75 per cento; il contribuente dovrà presentare apposito modulo entro il 31 dicembre dell’anno di attivazione del contratto per beneficiare sia dell’applicazione dell’aliquota agevolata sia per la riduzione dell’imposta al 75% prevista dalla legge 160/2019.
L’art. 1, comma 48 della legge n. 178 del 30/12/2020 ha previsto che per una sola unità immobiliare a uso abitativo, non locata o data in comodato d’uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l’Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall’Italia, l’imposta municipale propria è applicata nella misura del 50,00%.
Quando e come si paga
In base al comma 762 dell’art. 1 della legge 160/2019, i versamenti tramite modello F24 della nuova IMU dovranno essere eseguiti entro il 17 giugno 2024 (il 16 giugno 2024 è festivo) per la prima rata ed entro il 16 dicembre 2024 per la seconda rata; il versamento della prima rata è pari all’imposta dovuta per il primo semestre applicando le aliquote e la detrazione dei dodici mesi dell’anno precedente.
Il versamento della rata a saldo dell’imposta dovuta per l’intero anno è eseguito, a conguaglio, sulla base delle aliquote risultanti dalla delibera di approvazione delle aliquote per l’anno 2024 pubblicate sul Portale del Federalismo Fiscale alla data del 28 ottobre 2024.
I codici tributo per il versamento della nuova IMU sono:
3912 “imposta municipale propria su abitazione principale e relativa pertinenze” (per abitazioni di categoria catastale A/1,A/8,A/9 e relative pertinenze)
3913 “imposta municipale propria per fabbricati rurali ad uso strumentale”
3914 “imposta municipale propria per terreni agricoli”
3916 “imposta municipale propria per aree fabbricabili”
3918 “imposta municipale propria per altri fabbricati”
3925 “imposta municipale propria per immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D quota Stato”
3930 “imposta municipale propria per immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D quota Comune”
3939 “imposta municipale propria per i fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita”
Sugli immobili di categoria catastale D, eccetto per i fabbricati rurali ad uso strumentali di categoria catastale D/10, vi è la riserva della quota statale pari allo 0,76 per cento.
Il versamento non è dovuto qualora l’ammontare complessivo annuo del tributo non superi € 5,00.
Come si calcola
Per i fabbricati iscritti in catasto, il valore è costituito da quello ottenuto applicando l’ammontare delle rendite risultanti in catasto rivalutate del 5 per cento, ai sensi dell’art. 3, comma 48, della legge 23/12/1996 n. 662 i seguenti moltiplicatori:
Per l’abitazione principale classificate in categorie catastali A/1, A8 e A/9 dall’imposta annua lorda deve essere sottratta una detrazione annua massima di € 200,00 rapportata al periodo dell’anno in cui si utilizza l’immobile come abitazione principale secondo (le risultanze anagrafiche) e ripartite in parti uguali tra i soggetti proprietari che l’abitano. La detrazione spetta soltanto all’abitazione principale, con possibilità di detrarre dall’imposta dovuta per le pertinenze la parte di detrazione che non ha trovato capienza nella tassazione dell’abitazione principale.
Per i terreni agricoli, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all’ammontare del reddito dominicale risultante da catasto, rivalutato del 25 per cento ai sensi dell’art. 3, comma 51, della legge 23/12/1996 n. 662 il moltiplicatore pari a 135.
Per le aree edificabili l’imposta va calcolata sulla base del valore venale in comune commercio al primo gennaio.
Con delibera di Giunta Comunale n. 56 del 14 luglio 2020 sono stati deliberati i valori venali delle aree edificabili per l’anno 2020.
Il comma 761 dell’art. 1 della legga 160/2019 dispone che l’imposta sia dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota e ai mesi dell’anno nei quali si è protratto il possesso; a tal fine il mese durante il quale il possesso si è protratto più della metà dei giorni di cui il mese stesso è composto e computato per intero. Il giorno di trasferimento del possesso si computa in capo all’acquirente e l’imposta del mese del trasferimento resta interamente a suo carico nel caso in cui i giorni di possesso risultino uguali a quelli del cedente.
CALCOLO ON-LINE
E’ possibile utilizzare la procedura di calcolo on-line
ALIQUOTE IMU ANNO 2024
Con deliberazione di Consiglio Comunale n. 85 del 29/12/2023 sono state approvate le aliquote IMU per il Comune di Correggio da applicare nell’anno 2024 come sottoriportate:
ALIQUOTE | DESCRIZIONE |
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0,55 per cento | ALIQUOTA PER ABITAZIONE PRINCIPALE DI CATEGORIA A/1, A/8 ED A/9 E RELATIVE PERTINENZE
Si intende per effettiva abitazione principale l’immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente. L’aliquota si applica alle pertinenze classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 nella misura massima di un’unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all’unità ad uso abitativo.DetrazioniDall’imposta dovuta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, € 200,00 rapportati al periodo dell’anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l’unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. |
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0,58 per cento |
FABBRICATI ABITATIVI LOCATI A CANONE CONCERTATOSi applica agli immobili locati (unità abitativa e sue pertinenze nel limite di una unità per tipologia di categoria catastale C/6-C/7-C/2) a canone concertato ( L. 431 del 9/12/1998 ) nel rispetto anche dell’accordo territoriale vigente sottoscritto dal Comune di Correggio e dalle organizzazioni di categoria della proprietà edilizia e dei conduttori. Per beneficiare dell’aliquota agevolata deve essere presentata perentoriamente entro il 31 dicembre dell’anno di attivazione del contratto, allegandone copia, apposita comunicazione utilizzando la modulistica predisposta. In caso di proroga non occorre ripresentare la modulistica. Qualora venga meno il requisito per usufruire dell’aliquota agevolata a seguito di cessazione o recesso anticipato del contratto di locazione, deve essere presentata all’ufficio dichiarazione di cessazione utilizzando l’apposito modulo messo a disposizione. Per gli immobili locati a canone concertato di cui alla legge n. 431 del 9/12/1998, l’imposta, determinata con tale aliquota è ridotta al 75 per cento ai sensi della Legge n. 160/2019 art. 1 comma 760. Tale aliquota si continua ad applicare agli immobili locati a canone concertato anche in caso di procedura di sfratto in corso. Non si applica invece la riduzione dell’imposta al 75%. FABBRICATI ABITATIVI CONCESSI IN COMODATO GRATUITO A PARENTI ENTRO IL PRIMO GRADO IN CASO DI MUTUO SCAMBIOSi applica agli immobili concessi in comodato gratuito fra parenti entro il primo grado limitatamente al caso di scambio reciproco degli stessi e solo se entrambi i soggetti possiedono quest’unica unità immobiliare, nel territorio comunale, eventualmente corredata dalle relative pertinenze. La sussistenza dei predetti requisiti dovrà essere autocertificata, a pena di decadenza dal beneficio, da ognuno dei richiedenti compilando e consegnando apposito modulo predisposto dall’ufficio entro il 31 dicembre dell’anno medesimo, tale autocertificazione avrà effetto anche per gli anni successivi qualora non mutino le condizioni dichiarate. Ai sensi dell’articolo 1, comma 747 ,lett. c) della legge 160/2019, la base imponibile viene ridotta del 50% nei contratti di comodato gratuito a parenti entro il primo grado che soddisfino le seguenti condizioni: – l’immobile dato in comodato non deve appartenere alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 – il proprietario dell’immobile non deve possedere altre unità abitative in Italia oltre a quello concesso in comodato, ad eccezione di quello in cui abita, solamente se si trova nello stesso comune di quello oggetto di comodato e purchè non appartenga alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 – il comodato deve essere registrato – il comodatario deve avere la residenza e la dimora abituale nell’immobile avuto in comodato – il proprietario dell’immobile deve risiedere anagraficamente e dimorare abitualmente nello stesso comune in cui si trova l’immobile concesso in comodato – la riduzione della base imponibile si applica anche alle pertinenze registrate nel contratto di comodato. |
0,43 per cento |
ALIQUOTA FABBRICATI DEGLI EX ISTITUTI AUTONOMI CASE POPOLARIAlloggi e relative pertinenze regolarmente assegnati dagli ex Istituti Autonomi per le case popolari (IACP) o dagli entri di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP. A questi alloggi si detraggono € 200,00 rapportati al periodo dell’anno durante il quale si protrae tale destinazione. |
0,81 per cento |
ALIQUOTA PER FABBRICATI ABITATIVI CON SFRATTO IN CORSOUnità abitative appartenenti alle categorie catastali A/2, A/3, A/4, A/5 e A/7 in relazione alle quali sussista un provvedimento di sfratto esecutivo per morosità, emesso dalla competente Autorità Giudiziaria. Tale aliquota è applicabile limitatamente a una sola unità immobiliare per ogni contribuente ed è applicata dalla data di emissione del suddetto provvedimento per un periodo di 6 mesi, eventualmente rinnovabili qualora il proprietario dimostri che lo sfratto non è ancora stato eseguito per motivi non dipendenti dalla propria volontà. Per beneficiare dell’aliquota agevolata deve essere presentata perentoriamente entro il 31 dicembre dell’anno di emissione del provvedimento dell’autorità giudiziaria, apposita comunicazione utilizzando la modulistica predisposta e allegando copia del provvedimento. |
0,91 per cento |
ALIQUOTA ORDINARIASi applica a tutte le tipologie abitative non comprese in quelle precedenti, pertanto si applica a tutte le abitazioni da A/1 ad A/9 e relative pertinenze (C/6-C/2-C/7) affittate con regolare contratto registrato a canone libero o concesse in comodato gratuito. Si applica a tutte le unità catastali non specificatamente inserite in altre aliquote. Ai sensi art. 1, comma 747 lett. c) della legge n. 160/2019, la base imponibile viene ridotta del 50% nei contratti di comodato gratuito a parenti entro il primo grado che soddisfino le seguenti condizioni: – l’immobile dato in comodato non deve appartenere alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 – il proprietario dell’immobile non deve possedere altre unità abitative in Italia oltre a quello concesso in comodato, ad eccezione di quello in cui abita, solamente se si trova nello stesso comune di quello oggetto di comodato e purchè non appartenga alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 – il comodato deve essere registrato – il comodatario deve avere la residenza e la dimora abituale nell’immobile avuto in comodato – il proprietario dell’immobile deve risiedere anagraficamente e dimorare abitualmente nello stesso comune in cui si trova l’immobile concesso in comodato – la riduzione della base imponibile si applica anche alle pertinenze registrate nel contratto di comodato. Fermo restando tutte le condizioni sopra indicate per usufruire dell’aliquota agevolata, la stessa è estesa, in caso di morte del comodatario, al coniuge di quest’ultimo, in presenza di figli minori. |
1,06 per cento |
ALIQUOTA PER IMMOBILI A DISPOSIZIONESi applica alle categorie abitative da A/1 ad A/9 e alle loro pertinenze, a disposizione del proprietario e non rientranti nelle fattispecie descritte precedentemente. Per una sola unità immobiliare a uso abitativo, non locata o data in comodato d’uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l’Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall’Italia, l’imposta municipale propria di cui all’articolo 1, commi da 739 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è applicata nella misura della metà |
0,84 per cento |
ALIQUOTA ALTRI IMMOBILISi applica ai Terreni Agricoli, esclusi quelli posseduti e condotti da coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all’art. 1 del D.Lgs. n. 99/2004 iscritti nella previdenza agricola, comprese le società agricole di cui all’art. 1, comma 3 del citato D.Lgs. n. 99/2004. L’aliquota agevolata si applica alle seguenti categorie catastali: – A/10 uffici e studi privati – C/1 negozi e botteghe – C/3 laboratori per arti e mestieri – C/4 fabbricati e locali per esercizi sportivi – Immobili di categoria B – Immobili di categoria D/2-D/3-D/4-D/6 |
0,58 per cento |
ALIQUOTA RIDOTTA PER IMMOBILI DI CATEGORIA C/1Si applica agli immobili di categoria C1 sfitti solo nell’eventualità vengano, nel corso dell’anno 2024, nuovamente affittati per l’esercizio di attività commerciali o pubblici esercizi. L’aliquota agevolata è applicata dalla data di inizio del contratto di locazione fino al 31/12/2024. |
0,1 per cento | FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE DELL’AGRICOLTURA di cui all’art. 9, comma 3-bis, decreto-legge n. 557/1993, convertito con modificazioni, dalla legge n. 133/1994, e successive modifiche ed integrazioni che risultino iscritti al catasto edilizio urbano in categoria D/10 o, in caso di diversa categoria, sia presente l’attestazione di ruralità nel certificato catastale (visura) |
0,0 per cento |
ALIQUOTA PER FABBRICATI ABITATIVI CONCESSI IN COMODATO GRATUITO A PROFUGHI UCRAINISi applica alle unità abitative appartenenti alle categorie catastali A/2, A/3, A/4, A/5 e A/7 e relative pertinenze (C/6-C/7 e C/2) concesse in comodato gratuito (registrato o non registrato) a profughi ucraini che siano arrivati in Italia in data successiva alla dichiarazione dello stato di emergenza, limitatamente al periodo della loro permanenza. Per beneficiare dell’aliquota agevolata deve essere presentata perentoriamente entro il 31 dicembre 2024, apposita comunicazione utilizzando la modulistica predisposta. |
0,95 per cento |
ALIQUOTA PER IMMOBILI AD USO PRODUTTIVO CLASSIFICATI NEL GRUPPO CATASTALE D/1-D/5-D/7-D8 E D/9
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1,00 per cento |
ALIQUOTA PER AREE EDIFICABILI |
ESCLUSIONI |
DESCRIZIONE |
Abitazioni principali ed equiparate escluse le categorie A1,A8, A9 | ABITAZIONI PRINCIPALI
Sono escluse dall’imposta le abitazioni principali accatastate in categorie diverse dall’A/1, A/8 ed A/9 e relative pertinenze. Si intende per effettiva abitazione principale l’immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente. L’esclusione si applica alle pertinenze classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 nella misura massima di un’unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all’unità ad uso abitativo. ANZIANI E DISABILI E’ considerata equiparata ad abitazione principale l’unità immobiliare, comprese le relative pertinenze, posseduta da anziano o disabile che acquisisce la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata. In caso di più unità immobiliari la predetta agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare. CASA FAMILIARE ASSEGNATA AL GENITORE AFFIDATARIO E RELATIVE PERTINENZE Casa familiare assegnata al genitore affidatario, a seguito di provvedimento del giudice che costituisce altresì il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario stesso. FORZE DI POLIZIA E’ esente un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare corredata delle relative pertinenze, posseduto e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente dalle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e, fatto salvo quanto previsto dall’art. 28, comma 1 del decreto legislativo 19 maggio 2000 n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica. COOPERATIVE A PROPRIETA’ INDIVISA Si tratta delle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari e relative pertinenze. Sono inoltre ricompresi in tale fattispecie le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in assenza di residenza anagrafica. ALLOGGI SOCIALI |
ESENZIONI |
DESCRIZIONE |
Abitazioni principali ed equiparate escluse le categorie A1,A8, A9 | TERRENI AGRICOLI POSSEDUTI E CONDOTTI DAI COLTIVATORI DIRETTI E DAGLI IMPRENDITORI AGRICOLI PROFESSIONALI DI CUI ALL’ART. 1 DEL D.LGS. N. 99 DEL 29 MARZO 2004, ISCRITTI NELLA PREVIDENZA AGRICOLA., comprese le società agricole di cui all’art. 1, comma 3 del citato D.Lgs. n. 99/2004.
IMMOBILI CONCESSI IN COMODATO GRATUITO AL COMUNE Sono esenti gli immobili concessi in comodato gratuito al Comune, esclusivamente per l’esercizio degli scopi istituzionali dell’Ente. BENI MERCE, cioè i fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati. Sono esenti, inoltre tutte le altre fattispecie previste dalle normative vigenti. |
Dichiarazioni IMU: termini e modalità di presentazione
I soggetti passivi devono presentare la dichiarazione IMU entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell’imposta.
Per le variazioni intervenute nel 2023 la denuncia dovrà essere presentata entro il 30 giugno 2024.
La presentazione della denuncia potrà avvenire con le seguenti modalità: consegna diretta al comune di Correggio presso lo sportello URP che rilascia ricevuta; spedizione postale con raccomandata senza avviso di ricevimento; invio telematico tramite posta elettronica certificata all’indirizzo correggio@cert.provincia.re.it. Il momento di presentazione della dichiarazione è quello che corrisponde al giorno di invio e non a quello di ricezione da parte dell’ente.
Ravvedimento operoso
I contribuenti che hanno omesso tutto o in parte il versamento o eseguono il versamento in ritardo possono avvalersi dell’istituto del ravvedimento operoso per evitare la sanzione del 30% applicato al tributo dovuto.
Il ravvedimento operoso consiste nel pagamento contestuale del tributo dovuto oltre ad una “mini sanzione” ed agli interessi legali rapportati a giorni (per l’anno 2019 pari a 0,80%, per l’anno 2020 pari a 0,05%, per anno 2021 pari a 0,01% e per l’anno 2022 pari a 1,25%, per l’anno 2023 pari a 5,00%, per l’anno 2024 pari a 2,5%).
Il ravvedimento si suddivide in sei tipologie: ”sprint” se eseguito entro i 14 giorni successivi alla scadenza del termine del versamento, “breve” se eseguito dal 15esimo al 30emiso giorno successivo alla scadenza, “intermedio” se eseguito dal 31esmimo al 90esimo giorno successivo alla scadenza, “ordinario” se eseguito dal 91emiso ma entro un anno dalla scadenza; “ultrannuale” oltre 1 anno dalla scadenza ma entro i 2 anni dalla scadenza medesime, e “lungo” se oltre i 2 anni dalla scadenza ma entro i 5 anni dalla scadenza.
Modulistica
Link per la compilazione modulistica online
Normativa di riferimento
Questa scheda ha carattere esclusivamente informativo e gli elementi in esso contenuti sono indicativi e riassuntivi per evidenti ragioni di spazio, ne consegue che per un’analisi dettagliata sull’applicazione dell’IMU è necessario fare riferimento alla normativa nazionale quali:
Delibere comunali
Dove rivolgersi
U.R.P. – Ufficio Relazioni con il Pubblico
Corso Mazzini, 31/A (piano terra) Correggio
Tel.: 800-218441 (numero verde gratuito)
e-mail: urp@comune.correggio.re.it
Orario:
lunedì 8,00 – 12,30
martedì 8,00 – 12,30 e 15,00 – 17,30
mercoledì 8,00 – 12,30
giovedì 8,00 – 12,30 e 15,00 – 17,30
venerdì 8,00 – 12,30
sabato 8,00 – 12,30
SERVIZIO TRIBUTI
Dott.ssa Adriana Vezzani
Corso Mazzini, 33 (piano terra) Correggio
Tel. 0522 630767
Orario di apertura: dal lunedì al venerdì dalle ore 10 alle ore 13 previo appuntamento.