Imposta Municipale Propria (IMU) – dall’1 gennaio 2020

Nuova IMU in vigore dall’1 gennaio 2020
La Legge n. 160/2019 (Legge di Bilancio 2020) ha abolito dall’1 gennaio 2020 la IUC-IMU e la IUC-TASI disciplinate dalla legge n. 147/2013 e nel contempo ha istituito la nuova Imposta Municipale Propria (IMU) disciplinandola all’art. 1 dal comma 739 al comma 787. La nuova IMU riunisce in un unico tributo tutte le fattispecie imponibili dei due precedenti prelievi tributari.
Con deliberazione di Consiglio Comunale n. 44 del 26/6/2020 è stato approvato il Regolamento per la disciplina dell’Imposta Municipale Propria  (IMU) con decorrenza 1 gennaio 2020.

Chi deve pagare l’IMU?
L’imposta deve essere pagata da tutti coloro che possiedono immobili (fabbricati, aree fabbricabili, terreni agricoli) a titolo di proprietà o di altro diritto reale di godimento (usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie) e a titolo di contratto di locazione finanziaria da parte dell’utilizzatore, nel comune di Correggio.

Esenzioni
L’IMU non è dovuta ai sensi dell’art. 1, commi 740, 741, 758 e 759 della legge n. 160/2019 nei seguenti casi:

  • per gli immobili adibiti ad abitazione principale non classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e  per le loro pertinenze nella misura massima di un C/6, un C/2 e un C/7, anche se iscritte in catasto unitamente all’unità ad uso abitativo;
  • per le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
  • per i fabbricati di civile abitazione destinati al alloggi sociali come definiti dal D.M. delle infrastrutture 22 aprile 2008, (G.U. n. 146 del 24/6/2008) adibiti ad abitazione principale;
  • per la casa familiare assegnata al genitore affidatario dei figli, a seguito provvedimento del giudice che costituisce altresì, ai soli fini fiscali dell’applicazione dell’imposta, il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario stesso;
  • per un solo immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto e non concesso in locazione dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze Armate, alle Forze di Polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di Polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo Nazionale dei vigili del fuoco dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;
  • per i terreni agricoli posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all’art. 1 del D.Lgs. n. 99 del 29/3/2004, iscritti alla previdenza agricola, comprese le società agricole di cui all’art.1 , comma 3, del D.Lgs. n. 99/2004 indipendentemente dalla loro ubicazione;
  • per gli immobili posseduti dello Stato, dai Comuni, nonché gli immobili posseduti nel proprio territorio, dalle regioni, dalle provincie, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti, dagli enti del Sevizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali;
  • per i fabbricati classificati o classificabili nelle categorie catastali da E/1 a E/9;
  • per i fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all’art. 5-bis del D.P.R. 29/9/1973 n. 601;
  • per i fabbricati destinati esclusivamente all’esercizio del culto, purché compatibile con le disposizioni degli art. 8 e19 della Costituzione, e le loro pertinenze;
  • per i fabbricati di proprietà della Santa Sede indicati negli art. 13,14 , 15  e16 del trattato tra Santa Sede e l’Italia sottoscritto l’11/2/1929 e reso esecutivo con legge 27/5/1929 n. 810;
  • per i fabbricati appartenenti agli Stati esteri e alle organizzazioni internazionali per i quali è prevista l’esenzione dell’imposta locale sui redditi dei fabbricati in base ad accordi internazionali rese esecutivi in Italia;
  • per gli immobili posseduti e utilizzati dai soggetti di cui alla lettera i) del comma 1 dell’art. 7 del D.Lgs. n. 504/92, e destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali delle attività previste nella medesima lettera i); si applicano altresì le disposizioni di cui all’art. 91-bi del D.L. n. 1/2012, convertito dalla legge n. 27/2012, nonché il regolamento di cui al Decreto del Ministero dell’economia e delle finanze 19/11/2012 n. 200.

Per disposizione regolamentare è inoltre esente dal pagamento dell’IMU:

  • una sola unità immobiliare posseduta da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;
  • gli immobili concessi in comodato gratuito al Comune, esclusivamente per l’esercizio degli scopi istituzionali dell’Ente.

La legge n. 178 del 30/12/2020 (legge di bilancio 2021) prevede all’art. 1, comma 599, l’esenzione della prima rata IMU per l’anno 2021 relativa a:

  • immobili adibiti a stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali nonché immobili degli stabilimenti termali;
  • immobili rientranti nella categoria catastale D/2 e relative pertinenze, immobili degli agriturismi, dei villaggi turistici, degli ostelli della gioventù, dei rifugi di montagna, delle colonie marine e montane, degli affittacamere per brevi soggiorni, delle case e appartamenti per vacanze, dei bed & breakfast, dei residence e dei campeggi, a condizione che i relativi soggetti passivi, come individuati dall’art. 1, comma 743, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, siano anche gestori delle attività ivi esercitate;
  • immobili rientranti nella categoria catastale D in uso da parte di imprese esercenti attività di allestimento di strutture espositive nell’ambito di eventi fieristici o manifestazioni:
  • immobili destinati a discoteche, sale da ballo, night-club e simili, a condizione che i relativi soggetti passivi, come individuati dall’art. 1, comma 743, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, siano anche gestori delle attività esercitate.

La legge n. 126 del  13/10/2020 di conversione del D.L. n. 104 del 14/8/2020 prevede l’esenzione IMU per gli anni 2021 e 2022  per gli immobili rientranti nella categoria catastale D/3 destinati a spettacoli cinematografici, teatri e sale per concerti e spettacoli, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori dell’attività ivi esercitate.

Il D.L. n. 41 del 22/3/2021, convertito con legge 21 maggio 2021 n. 69 prevede all’art. 6- sexies l’esenzione per l’anno 2021 per la prima rata dell’IMU relativa agli immobili posseduti da soggetti passivi per i quali ricorrono le condizioni per il riconoscimento del contributo a fondo perduto previsto dall’art. 1 commi dal 1 al 4 (soggetti titolari di partiva IVA, residenti o stabiliti nel territorio dello Stato, che svolgono attività d’impresa, arte o professione o producono reddito agrario; soggetti titolari di reddito agrario di cui all’art. 32 del TUIR); l’esenzione si applica solo agli immobili nei quali i soggetti passivi esercitano le attività di cui siano anche gestori e a condizione che i ricavi medi mensili del 2020 siano inferiori almeno del 30% rispetto ai ricavi medi mensili registrati nel 2019.

Riduzioni
La base imponibile è ridotta del 50% nei seguenti casi:

  • per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all’art. 10 codice di cui al D.Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42;
  • per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell’anno durante il quale sussistono dette condizioni. L’inagibilità o inabitabilità è accertata dall’Ufficio Tecnico comunale con perizia a carico del proprietario che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa il contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva (DPR445/2000) che attesti la dichiarazione di inagibilità o inabitabilità del fabbricato da parte di un tecnico abilitato, rispetto a quanto previsto dal periodo precedente. Perché sia riconosciuta la riduzione la fatiscenza del fabbricato non può essere superabile con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria, bensì con interventi di restauro o risanamento conservativo e/o ristrutturazione edilizia;
  • per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il comodato sia registrato e che il comodante possieda una sola abitazione in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l’immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante, oltre all’immobile concesso in comodato, possiede nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9. Il beneficio si estende, in caso di morte del comodatario, al coniuge di quest’ultimo in presenza di figli minori.

Per le abitazioni locate a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998 n. 431, l’imposta determinata applicando l’aliquota deliberata dal comune, è ridotta al 75 per cento; il contribuente dovrà presentare apposito modulo entro il 31 dicembre dell’anno di attivazione del contratto per beneficiare sia dell’applicazione dell’aliquota agevolata sia per la riduzione dell’imposta al 75% prevista dalla legge 160/2019.

Per l’anno 2023 l’art. 1, comma 743 della legge n. 234 del 30/12/2021 ha previsto che per una sola unità immobiliare a uso abitativo, non locata o data in comodato d’uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l’Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall’Italia, l’imposta municipale propria è applicata nella misura del 50,00%.

Quando e come si paga
In base al comma 762 dell’art. 1 della legge 160/2019, i versamenti tramite modello F24 della nuova IMU dovranno essere eseguiti entro il 16 giugno 2023 per la prima rata ed entro il 16 dicembre 2023 per la seconda rata; il versamento della prima rata è pari all’imposta dovuta per il primo semestre applicando le aliquote e la detrazione dei dodici mesi dell’anno precedente. Il versamento della  rata a saldo dell’imposta dovuta per l’intero anno è eseguito, a conguaglio, sulla base delle aliquote risultanti dalla delibera di approvazione delle aliquote per l’anno 2023 pubblicate sul Portale del Federalismo Fiscale alla data del 28 ottobre 2023.

I codici tributo per il versamento della nuova IMU sono:

  • 3912 “imposta municipale propria su abitazione principale e relativa pertinenze” (per abitazioni di categoria catastale A/1,A/8,A/9 e relative pertinenze);
  • 3913 “imposta municipale propria per fabbricati rurali ad uso strumentale”;
  • 3914 “imposta municipale propria per terreni agricoli”;
  • 3916 “imposta municipale propria per aree fabbricabili”;
  • 3918 “imposta municipale propria per altri fabbricati”;
  • 3925 “imposta municipale propria per immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D quota Stato”;
  • 3930 “imposta municipale propria per immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D quota Comune”;
  • 3939 “imposta municipale propria per i fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita”.

Sugli immobili di categoria catastale D, eccetto per i fabbricati rurali ad uso strumentali di categoria catastale D/10, vi è la riserva della quota statale pari allo 0,76 per cento.
Il versamento non è dovuto qualora l’ammontare complessivo annuo del tributo non superi 5 euro.

Come si calcola
Per i fabbricati iscritti in catasto, il valore è costituito da quello ottenuto applicando l’ammontare delle rendite risultanti in catasto rivalutate del 5 per cento, ai sensi dell’art. 3, comma 48, della legge 23/12/1996 n. 662 i seguenti moltiplicatori:

  • 160 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale A e nelle categorie catastali C/2, C/6, C/7, con esclusione della categoria catastale A/10;
  • 140 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale B e nelle categorie C/3, C/4 e C/5
  • 80 per i fabbricati classificati nella categoria catastale D/5 e A/10
  • 65 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D ad eccezione dei fabbricati classificati nella categoria catastale D/5;
  • 55 per i fabbricati classificati nella categoria catastale C/1

Per l’abitazione principale classificate in categorie catastali A/1, A8 e A/9 dall’imposta annua lorda deve essere sottratta una detrazione annua massima di € 200,00 rapportata al periodo dell’anno in cui si utilizza l’immobile come abitazione principale secondo (le risultanze anagrafiche) e ripartite in parti uguali tra i soggetti proprietari che l’abitano. La detrazione spetta soltanto all’abitazione principale, con possibilità di detrarre dall’imposta dovuta per le pertinenze la parte di detrazione che non ha trovato capienza nella tassazione dell’abitazione principale.
Per i terreni agricoli, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all’ammontare del reddito dominicale risultante da catasto, rivalutato del 25 per cento  ai sensi dell’art. 3, comma 51, della legge 23/12/1996 n. 662 il moltiplicatore pari a 135.
Per le aree edificabili l’imposta va calcolata sulla base del valore venale in comune commercio al primo gennaio.
Con delibera di Giunta Comunale n. 56 del 14 luglio 2020 sono stati deliberati i valori venali delle aree edificabili per l’anno 2020.
Il comma 761 dell’art. 1 della legga 160/2019  dispone che l’imposta sia dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota e ai mesi dell’anno nei quali si è protratto il possesso; a tal fine il mese durante il quale il possesso si è protratto più della metà dei giorni di cui il mese stesso è composto e computato per intero. Il giorno di trasferimento del possesso si computa in capo all’acquirente e l’imposta del mese del trasferimento resta interamente a suo carico nel caso in cui i giorni di possesso risultino uguali a quelli del cedente.
Il calcolatore IMU on-line è predisposto per il conteggio dell’acconto IMU in base all’imposta dovuta per il primo semestre 2023 applicando le aliquote e la detrazione deliberate per l’anno 2022

CALCOLO ON-LINE
E’ possibile utilizzare la procedura di calcolo on-line
Banner_IMUTASI_3228

 

 

 

 

ALIQUOTE IMU ANNO 2023

Con Atto del Commissario Prefettizio n. 48 del 29/12/2022 sono state approvate le aliquote IMU per il Comune di Correggio da applicare nell’anno 2023 come sottoriportate:

ALIQUOTE DESCRIZIONE
0,43 per cento ALIQUOTA PER ABITAZIONE PRINCIPALE DI CATEGORIA A/1, A/8 ED A/9 E RELATIVE PERTINENZE

Si intende per effettiva abitazione principale l’immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente. L’aliquota si applica alle pertinenze classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 nella misura massima di un’unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all’unità ad uso abitativo.

Detrazioni

Dall’imposta dovuta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, € 200,00 rapportati al periodo dell’anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l’unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.

0,58 per cento  FABBRICATI ABITATIVI  LOCATI A CANONE CONCERTATO

Si applica agli immobili locati (unità abitativa e sue pertinenze nel limite di una unità per tipologia di categoria catastale C/6-C/7-C/2)  a canone concertato ( L. 431 del 9/12/1998 ) nel rispetto anche dell’accordo territoriale vigente sottoscritto dal Comune di Correggio e dalle organizzazioni di categoria della proprietà edilizia e dei conduttori.

Per beneficiare dell’aliquota agevolata deve essere presentata perentoriamente entro il 31 dicembre dell’anno  di attivazione del contratto, allegandone copia, apposita comunicazione utilizzando la modulistica predisposta. In caso di proroga non occorre ripresentare la modulistica.

 Qualora venga meno il requisito per usufruire dell’aliquota agevolata a seguito di cessazione o recesso anticipato del contratto di locazione, deve essere presentata all’ufficio dichiarazione di cessazione utilizzando l’apposito modulo messo a disposizione.

Per gli immobili locati a canone concertato di cui alla legge n. 431 del 9/12/1998, l’imposta, determinata con tale aliquota è ridotta al 75 per cento ai sensi della Legge n. 160/2019 art. 1 comma 760.

Tale aliquota si continua ad applicare agli immobili locati a canone concertato anche in caso di procedura di sfratto in corso. Non si applica invece la riduzione dell’imposta al 75%.

FABBRICATI ABITATIVI CONCESSI IN COMODATO GRATUITO A PARENTI ENTRO IL PRIMO GRADO IN CASO DI MUTUO SCAMBIO

Si applica agli immobili concessi in comodato gratuito fra parenti entro il primo grado limitatamente al caso di scambio reciproco degli stessi e solo se entrambi i soggetti possiedono quest’unica unità immobiliare, nel territorio comunale, eventualmente corredata dalle relative pertinenze.

 La sussistenza dei predetti requisiti dovrà essere autocertificata, a pena di decadenza dal beneficio, da ognuno dei richiedenti compilando e consegnando apposito modulo predisposto dall’ufficio entro il 31 dicembre dell’anno medesimo, tale autocertificazione avrà effetto anche per gli anni successivi qualora non mutino le condizioni dichiarate.

Ai sensi dell’articolo 1, comma 747 ,lett. c) della legge 160/2019, la base imponibile viene ridotta del 50% nei contratti di comodato gratuito a parenti entro il primo grado che soddisfino le seguenti condizioni:

– l’immobile dato in comodato non deve appartenere alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9

– il proprietario dell’immobile non deve possedere altre unità abitative in Italia oltre a quello concesso in comodato, ad eccezione di quello in cui abita, solamente se si trova nello stesso comune di quello oggetto di comodato e purchè non appartenga alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9

– il comodato deve essere registrato

– il comodatario deve avere la residenza e la dimora abituale nell’immobile avuto in comodato

– il proprietario dell’immobile deve risiedere anagraficamente e dimorare abitualmente nello stesso comune in cui si trova l’immobile concesso in comodato

– la riduzione della base imponibile si applica anche alle pertinenze registrate nel contratto di comodato.

0,43 per cento ALIQUOTA FABBRICATI DEGLI EX ISTITUTI AUTONOMI CASE POPOLARI

Alloggi e relative pertinenze regolarmente assegnati dagli ex Istituti Autonomi per le case popolari (IACP) o dagli entri di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP. A questi alloggi si detraggono € 200,00 rapportati al periodo dell’anno durante il quale si protrae tale destinazione.

0,81 per cento  ALIQUOTA PER FABBRICATI ABITATIVI CON SFRATTO IN CORSO

Unità abitative appartenenti alle categorie catastali A/2, A/3, A/4, A/5 e A/7 in relazione alle quali sussista un provvedimento di sfratto esecutivo per morosità, emesso dalla competente Autorità Giudiziaria. Tale aliquota è applicabile limitatamente a una sola unità immobiliare per ogni contribuente ed è applicata dalla data di emissione del suddetto provvedimento per un periodo di 6 mesi, eventualmente rinnovabili qualora il proprietario dimostri che lo sfratto non è ancora stato eseguito per motivi non dipendenti dalla propria volontà.

Per beneficiare dell’aliquota agevolata deve essere presentata perentoriamente entro il 31 dicembre dell’anno di emissione del provvedimento dell’autorità giudiziaria, apposita comunicazione utilizzando la modulistica predisposta e allegando copia del provvedimento.

0,91 per cento ALIQUOTA ORDINARIA

Si applica a tutte le tipologie abitative non comprese in quelle precedenti, pertanto si applica a tutte le abitazioni da A/1 ad A/9 e relative pertinenze (C/6-C/2-C/7) affittate con regolare contratto registrato a canone libero o concesse in comodato gratuito.

Si applica a tutte le unità catastali non specificatamente inserite in altre aliquote.

Ai sensi art. 1, comma 747 lett. c) della legge n. 160/2019, la base imponibile viene ridotta del 50% nei contratti di comodato gratuito a parenti entro il primo grado che soddisfino le seguenti condizioni:
– l’immobile dato in comodato non deve appartenere alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9
– il proprietario dell’immobile non deve possedere altre unità abitative in Italia oltre a quello concesso in comodato, ad eccezione di quello in cui abita, solamente se si trova nello stesso comune di quello oggetto di comodato e purchè non appartenga alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9
– il comodato deve essere registrato
– il comodatario deve avere la residenza e la dimora abituale nell’immobile avuto in comodato
– il proprietario dell’immobile deve risiedere anagraficamente e dimorare abitualmente nello stesso comune in cui si trova l’immobile concesso in comodato
– la riduzione della base imponibile si applica anche alle pertinenze registrate nel contratto di comodato.

1,06 per cento ALIQUOTA PER IMMOBILI A DISPOSIZIONE

Si applica alle categorie abitative da A/1 ad A/9 e alle loro pertinenze,  a disposizione del proprietario e non rientranti nelle fattispecie descritte precedentemente.

Per una sola unità immobiliare a uso abitativo, non locata o data in comodato d’uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l’Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall’Italia, l’imposta municipale propria di cui all’articolo 1, commi da 739 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è applicata nella misura della metà

0,84 per cento ALIQUOTA ALTRI IMMOBILI

Si applica  ai Terreni Agricoli, esclusi quelli posseduti e condotti da coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all’art. 1 del D.Lgs. n. 99/2004 iscritti nella previdenza agricola, comprese le società agricole di cui all’art. 1, comma 3 del citato D.Lgs. n. 99/2004.

Si applica alle Aree Edificabili

L’aliquota agevolata si applica alle seguenti categorie catastali:

– A/10 uffici e studi privati

– C/1 negozi e botteghe

– C/3 laboratori per arti e mestieri

– C/4 fabbricati e locali per esercizi sportivi

– Immobili di categoria B

-Immobili di categoria D esclusa la categoria D/10

0,58 per cento ALIQUOTA RIDOTTA PER IMMOBILI DI CATEGORIA C/1

Si applica agli immobili di categoria C1 sfitti solo nell’eventualità vengano, nel corso dell’anno 2023, nuovamente affittati per l’esercizio di attività commerciali o pubblici esercizi. L’aliquota agevolata è applicata dalla data di inizio del contratto di locazione fino al 31/12/2023.

0,1 per cento FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE DELL’AGRICOLTURA di cui all’art. 9, comma 3-bis, decreto-legge n. 557/1993, convertito con modificazioni, dalla legge n. 133/1994, e successive modifiche ed integrazioni che risultino iscritti al catasto edilizio urbano in categoria D/10 o, in caso di diversa categoria, sia presente l’attestazione di ruralità nel certificato catastale (visura)
0,0 per cento ALIQUOTA PER FABBRICATI ABITATIVI CONCESSI IN COMODATO GRATUITO A PROFUGHI UCRAINI

Si applica alle unità abitative appartenenti alle categorie catastali A/2, A/3, A/4, A/5 e A/7  e relative pertinenze (C/6-C/7 e C/2) concesse in comodato gratuito (registrato o non registrato) a profughi ucraini che siano arrivati in Italia in data successiva alla dichiarazione dello stato di emergenza, limitatamente al periodo della loro permanenza. Per beneficiare dell’aliquota agevolata deve essere presentata perentoriamente entro il 31 dicembre 2023, apposita comunicazione utilizzando la modulistica predisposta.

 

ESCLUSIONI

DESCRIZIONE

Abitazioni principali ed equiparate escluse le categorie A1,A8, A9 ABITAZIONI PRINCIPALI

Sono escluse dall’imposta le abitazioni principali accatastate in categorie diverse dall’A/1, A/8 ed A/9 e relative pertinenze. Si intende per effettiva abitazione principale l’immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente.

L’esclusione si applica alle pertinenze classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 nella misura massima di un’unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all’unità ad uso abitativo.

ANZIANI E DISABILI

E’ considerata equiparata ad abitazione principale l’unità immobiliare, comprese le relative pertinenze, posseduta da anziano o disabile che acquisisce la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata. In caso di più unità immobiliari la predetta agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare.

CASA FAMILIARE ASSEGNATA AL GENITORE AFFIDATARIO E RELATIVE PERTINENZE

Casa familiare assegnata al genitore affidatario, a seguito di provvedimento del giudice che costituisce altresì il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario stesso.

FORZE DI POLIZIA

E’ esente un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare corredata delle relative pertinenze, posseduto e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente dalle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e, fatto salvo quanto previsto dall’art. 28, comma 1 del decreto legislativo 19 maggio 2000 n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica.

COOPERATIVE A PROPRIETA’ INDIVISA

Si tratta delle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari e relative pertinenze. Sono inoltre ricompresi in tale fattispecie le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in assenza di residenza anagrafica.

ALLOGGI SOCIALI
Fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali di cui al decreto Min. Infrastrutture 22/04/2008 e relative pertinenze, adibiti ad abitazione principale

 

ESENZIONI

DESCRIZIONE

Abitazioni principali ed equiparate escluse le categorie A1,A8, A9 TERRENI AGRICOLI POSSEDUTI E CONDOTTI DAI COLTIVATORI DIRETTI E DAGLI IMPRENDITORI AGRICOLI PROFESSIONALI DI CUI ALL’ART. 1 DEL D.LGS.  N. 99 DEL 29 MARZO 2004, ISCRITTI NELLA PREVIDENZA AGRICOLA., comprese le società agricole di cui all’art. 1, comma 3 del citato D.Lgs. n. 99/2004.

IMMOBILI CONCESSI IN COMODATO GRATUITO AL COMUNE

Sono esenti gli immobili concessi in comodato gratuito al Comune, esclusivamente per l’esercizio degli scopi istituzionali dell’Ente.

BENI MERCE, cioè i fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati.

Sono esenti, inoltre tutte le altre fattispecie previste dalle normative vigenti.

Dichiarazioni IMU: termini e modalità di presentazione
I soggetti passivi devono presentare la dichiarazione IMU entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell’imposta. Per le variazioni intervenute nel corso del 2021 la data di presentazione è stata prorogata entro il 30 giugno 2023. Per le variazioni intervenute nel 2022 la denuncia dovrà essere presentata entro il 30 giugno 2023.
La presentazione della denuncia potrà avvenire con le seguenti modalità: consegna diretta al comune di Correggio presso lo sportello URP che rilascia ricevuta; spedizione postale con raccomandata senza avviso di ricevimento; invio telematico tramite posta elettronica certificata all’indirizzo correggio@cert.provincia.re.it.  Il momento di presentazione della dichiarazione è quello che corrisponde al giorno di invio e non a quello di ricezione da parte dell’ente.

Ravvedimento operoso
I contribuenti che hanno omesso tutto o in parte il versamento o eseguono il versamento in ritardo possono avvalersi dell’istituto del ravvedimento operoso per evitare la sanzione del 30% applicato al tributo dovuto.
Il ravvedimento operoso consiste nel pagamento contestuale del tributo dovuto oltre ad una “mini sanzione” ed agli interessi legali rapportati a giorni (per l’anno 2018 pari a 0,30%, per l’anno 2019 pari a 0,80%, per l’anno 2020 pari a 0,05%, per anno 2021 pari a 0,01% e per l’anno 2022 pari a 1,25%, per l’anno 2023 pari a 5,00%).
Il ravvedimento si suddivide in sei tipologie: ”sprint” se eseguito entro i 14 giorni successivi alla scadenza del termine del versamento, “breve” se eseguito dal 15esimo al 30emiso giorno successivo alla scadenza, “intermedio” se eseguito dal 31esmimo al 90esimo giorno successivo alla scadenza, “ordinario” se eseguito dal 91emiso ma entro un anno dalla scadenza; “ultrannuale” oltre 1 anno dalla scadenza ma entro i 2 anni dalla scadenza medesime, e “lungo” se oltre i 2 anni dalla scadenza ma entro i 5 anni dalla scadenza.

  • Con il ravvedimento sprint si deve applicare la sanzione del 0,1% per ogni giorno di ritardo, fino al 1,4% per 14 giorni di ritardo.
  • Con il ravvedimento breve si applica la sanzione del 1,5% fisso (dal 15^al 30^ giorno successivo alla scadenza).
  • Con il ravvedimento intermedio si applica la sanzione del 1,67% fisso (dal 31^ al 90^ giorno successivo alla scadenza).
  • Con il ravvedimento ordinario si applica la sanzione del 3,75% fisso (dal 91^ ad un anno dalla scadenza).
  • Con il ravvedimento intermedio si applica la sanzione del 4,28% fisso (versamento oltre un anno ma entro due anni dalla scadenza).
  • Con il ravvedimento lungo si applica la sanzione del 5,00% fisso (versamento oltre due anni ma entro i 5 anni dalla scadenza del termine del versamento).

 

Modulistica

 

Link per la compilazione modulistica online

Normativa di riferimento

Questa scheda ha carattere esclusivamente informativo e gli elementi in esso contenuti sono indicativi e riassuntivi per evidenti ragioni di spazio, ne consegue che per un’analisi dettagliata sull’applicazione dell’IMU è necessario fare riferimento alla normativa nazionale quali:

  • Legge n. 160 del 27/12/2019
  • Legge n. 77 del 17/7/2020 di conversione del D.L. n. 34 del 19/5/2020
  • Legge n. 126 del 13/10/2020 di conversione del D.L. n. 34 del 14/8/2020
  • Legge n. 178 del 30/12/2020 (aggiungere 9)
  • Legge n. 69 del 21 maggio 2021 di conversione del D.L. 41 del 22 marzo 2021

 

Delibere comunali

 

Dove rivolgersi

U.R.P. – Ufficio Relazioni con il Pubblico
Corso Mazzini, 31/A (piano terra) Correggio
Tel.: 800-218441 (numero verde gratuito)
e-mail: urp@comune.correggio.re.it
Orario: lunedì, martedì e giovedì, dalle 8 alle 17,30;
mercoledì, venerdì e sabato, dalle 8 alle 12,30.

SERVIZIO TRIBUTI
Dott.ssa Adriana Vezzani

Corso Mazzini, 33 (piano terra) Correggio
Tel. 0522 630767
Orario di apertura: dal lunedì al venerdì dalle ore 10 alle ore 13 previo appuntamento.

modif.: 16 Novembre 2023 - Ufficio Stampa

CorreggioProssim@mente


Newsletter del Comune di Correggio

TWEET