Tributo comunale sui Rifiuti e sui Servizi (TARES)

Dal 2013 la tassa per la raccolta dei rifiuti solidi urbani (TARSU) è stata soppressa ed è stato al suo posto istituito il Tributo Comunale sui Rifiuti e sui Servizi (TARES), istituito con decreto legge 06.12.2011 n.201.
In attesa della definizione del regolamento attuativo e delle nuove tariffe unitarie, il consiglio comunale, con deliberazione n. 64 del 26/06/2013 ha deliberato che il tributo per l’anno 2013 viene riscosso in due rate.

La prima rata, con scadenza 10/08/2013, è pari al 50% di quanto versato dal contribuente a titolo di TARSU per l’anno 2012. Nel mese di luglio sono stati inviati a tutti i contribuenti, tramite servizio postale, gli appositi bollettini di conto corrente postale con il conteggio della prima rata Tares 2013.

La seconda rata, con scadenza 11/11/2013, è invece calcolata in base alla Tariffe Tares definite dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 107 del 27/09/2013 e l’importo è a conguaglio rispetto a quanto già versato nella prima rata.

Insieme alla seconda rata è inoltre da pagare, tramite modello F24, la quota di Euro 0,30 al metro quadrato destinata allo stato.

SCADENZE
1^ rata 10/08/2013
2^ rata 11/11/2013

DOVE PAGARE
La prima rata è emessa tramite bollettino postale, pagabile presso tutti gli sportelli postali del territorio nazionale.
La seconda rata è emessa, per legge, tramite modello F24, pagabile presso gli sportelli bancari e postali del territorio nazionale.

La tassa è dovuta da coloro che occupano o detengono locali o aree scoperte operative; è corrisposta in base a tariffa per mq per le utenze NON domestiche e per mq e numero di componenti il nucleo famigliare per le utenze domestiche ed è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie per unità di superficie imponibile.
L’applicazione della tassa è disciplinata da apposito Regolamento Comunale adottato con atto consiliare n. 106 del 27.09.2013.
Le tariffe in vigore per la TARES dall’1.1.2013, che sono quindi applicate per il calcolo del saldo con conguaglio sull’acconto, approvate con atto di Consiglio Comunale n. 107 del 27/09/2013, sono le seguenti:

DESCRIZIONE TARIFFA EURO/mq
Abitazione 1 occup. 1,00
Abitazione 2 occup. 1,35
Abitazione 3 occup. 1,62
Abitazione 4 occup. 1,84
Abitazione 5 occup. 2,05
Abitazione 6+ occup. 2,25
Abitazione non resid. 1,35
Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 1,91
Cinematografi e teatri 1,22
Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta 1,72
Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi 2,08
Stabilimenti balneari 1,08
Esposizioni, autosaloni 1,44
Alberghi con ristorante 4,10
Alberghi senza ristorante 2,72
Case di cura e riposo 3,24
Ospedali 3,24
Uffici, agenzie, studi professionali 4,19
Banche ed istituti di credito 4,19
Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli 3,16
Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 4,60
Negozi particolari quali filatelie, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato 3,16
Banchi di mercato beni durevoli 3,58
Attività artigianali tipo botteghe, parrucchiere, barbiere, estetista 3,11
Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista 2,50
Carrozzeria, autofficina, elettrauto 3,11
Attività industriali con capannoni di produzione 2,61
Attività artigianali di produzione beni specifici 2,61
Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub 13,34
Mense, birrerie, amburgherie 11,18
Bar, caffè, pasticcerie 10,90
Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari 7,74
Plurilicenze alimentari e/o miste 6,96
Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio 10,29
Ipermercati di generi misti 6,96
Banchi di mercato genere alimentari 9,96
Discoteche, night club 5,44

AGEVOLAZIONI e RIDUZIONI
Il Regolamento Comunale per l’applicazione della TARES in vigore dal 01/01/2013 prevede le seguenti agevolazioni:
1)
a) esenzione totale limitatamente alle abitazioni occupate da persone assistite in modo permanente dal Comune e in disagiate condizioni socio-economiche attestate dal Servizio Politiche Sociali;
b) esenzione totale per i locali delle istituzioni scolastiche alle cui spese di funzionamento provvede per legge il Comune;
c) riduzione del 50% della tariffa prevista alle famiglie composte da uno o più componenti pensionati di età superiore ai 65 anni (anni compiuti entro la data del 1° Gennaio di ogni anno) con reddito NON superiore:
– a € 10.560,51 lorde annue per un unico componente;
– per ogni componente oltre il primo si aggiungono € 8.580,41 lorde annue;
d) riduzione del 4% per le ditte esercenti attività industriale o artigianale certificate ISO14000 o EMAS;
Le esenzioni di cui ai punti a) e b) sono concesse d’ufficio su segnalazione dei servizi comunali competenti; le riduzioni di cui ai punti c) e d) sono concesse annualmente su domanda dell’interessato, da presentarsi entro il 31/1 dell’anno di riferimento.

2) Riduzione della tariffa pari al 30% nel caso di:
a) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo a condizione che tale destinazione sia specificata nella denuncia originaria o di variazione indicando l’abitazione di residenza e l’abitazione principale e dichiarando espressamente di non volere cedere l’alloggio in locazione o in comodato, salvo accertamento del Comune;
b) locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente, risultante da licenza o autorizzazione rilasciata dai competenti organi per l’esercizio dell’attività;
c) nei confronti dell’utente che, versando nelle circostanze di cui alla lettera a), risieda o abbia la dimora, per più di 6 mesi all’anno, in località fuori del territorio nazionale;
d) nei confronti degli agricoltori occupanti la parte abitativa della costruzione rurale (compresi i locali eventualmente adibiti ad attività agrituristiche) purchè siano in possesso di Partita IVA agricola ed a condizione che l’abitazione sia abbinata a concimaia attiva.
3) Riduzione della tariffa pari al 20% nel caso di famiglie che praticano il compostaggio domestico nel rispetto delle prescrizioni di cui al regolamento comunale per la disciplina dei servizi di smaltimento rifiuti.
4) Riduzione non superiore al 30% del tributo nel caso di utenze non domestiche che comprovino, mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l’attività di recupero, di aver avviato al recupero i rifiuti urbani o assimilati. Gli interessati sono tenuti a presentare apposita documentazione entro il 31/1 dell’anno successivo.
Tali riduzioni sono concesse su domanda degli interessati, da presentarsi in ogni tempo, e gli effetti si producono dalla data di effettiva sussistenza della condizione di fruizione, se dichiarata nei termini di presentazione della dichiarazione annuale di variazione, o, in mancanza, dalla data di presentazione della richiesta di riduzione.
Le riduzioni del tributo e le esclusioni di superfici decadono alla data in cui ne vengano meno le condizioni di fruizione, anche in mancanza della relativa comunicazione di cessazione.

NORMATIVA
Regolamento Comunale – atto C.C. n. 106 del 27/09/2013
Delibera Consiglio Comunale n. 107 del 27/09/2013

DOVE RIVOLGERSI
U.R.P. – Ufficio Relazioni con il Pubblico

Corso Mazzini, 31/A (piano terra) Correggio
Tel.: 800-218441 (numero verde gratuito)
e-mail: urp@comune.correggio.re.it
Orario: lunedì, martedì e giovedì, dalle 8 alle 17,30;
mercoledì, venerdì e sabato, dalle 8 alle 12,30.

Per ulteriori informazioni rivolgersi a:
UFFICIO TRIBUTI
Dott.ssa
Adriana Vezzani
Corso Mazzini 33 (piano terra) Correggio
Tel. 0522 630767
e-mail: tributi@comune.correggio.re.it

Orario: lunedì, martedì, giovedì e venerdì dalle 11,00 alle 13,00
mercoledì dalle 9,00 alle 13,00
martedì, mercoledì e giovedì dalle 16,30 alle 17,30

modif.: 7 Gennaio 2020 - Netribe Redazione

CorreggioProssim@mente


Newsletter del Comune di Correggio

TWEET