Autorizzazioni paesaggistiche ai sensi del d.lgs. 42/2004

L’autorizzazione paesaggistica è regolamentata dall’art.146 del Codice dove si sancisce che i proprietari, possessori o detentori a qualsiasi titolo di immobili o aree di interesse paesaggistico, tutelati dalla legge, non possono distruggerli né introdurre modificazioni che rechino pregiudizio ai valori paesaggistici oggetto della protezione (art.146, c.1).
Pertanto nel caso di interventi in aree soggette a tutela paesaggistica sussiste l’obbligo di sottoporre all’ente competente (delegato dalla regione, generalmente i comuni) i progetti delle opere da eseguire affinché ne sia accertata la compatibilità paesaggistica e sia rilasciata l’autorizzazione. L’interlocutore del soggetto proponente in materia di paesaggio è pertanto il comune, a cui fa capo il rilascio dell’autorizzazione paesaggistica.
I soggetti di cui al comma 1 hanno l’obbligo di presentare alle amministrazioni competenti il progetto degli interventi che intendano intraprendere, corredato della prescritta documentazione, ed astenersi dall’avviare i lavori fino a quando non ne abbiano ottenuta l’autorizzazione (art.146, c.2).
L’autorizzazione paesaggistica costituisce atto autonomo e presupposto rispetto al permesso di costruire o agli altri titoli legittimanti l’intervento urbanistico-edilizio. Fuori dai casi di cui all’articolo 167, commi 4 e 5, l’autorizzazione non può essere rilasciata in sanatoria successivamente alla realizzazione, anche parziale, degli interventi. L’autorizzazione è efficace per un periodo di cinque anni, scaduto il quale l’esecuzione dei lavori deve essere sottoposta a nuova autorizzazione (art.146, c.4). Qualora i lavori siano iniziati nel corso del quinquennio di efficacia dell’autorizzazione, possono essere conclusi entro e non oltre l’anno successivo la scadenza del quinquennio medesimo (art.146, c.4). Il termine di efficacia dell’autorizzazione decorre dal giorno in cui acquista efficacia il titolo edilizio eventualmente necessario per la realizzazione dell’intervento, a meno che il ritardo in ordine al rilascio e alla conseguente efficacia di quest’ultimo non sia dipeso da circostanze imputabili all’interessato (art. 146, c. 4). Qualora l’autorizzazione sia scaduta da non più di un anno  essa potrà essere rinnovata secondo le modalità di cui al D.P.R. 31/2017, art.7.
Di seguito si riporta una sintesi dei diversi procedimenti di autorizzazione paesaggistica.

Autorizzazione Paesaggistica “ordinaria”
L’amministrazione competente, riceve la domanda di autorizzazione e il progetto delle opere, svolge le verifiche e gli accertamenti ritenuti necessari acquisendo il parere della locale commissione per la qualità architettonica e il paesaggio (art.148).
Successivamente l’amministrazione competente, entro quaranta giorni dalla data di ricezione della domanda, trasmette alla competente Soprintendenza la proposta di autorizzazione paesaggistica corredata dagli elaborati tecnici (art.146, c.7), dandone contestualmente comunicazione al soggetto interessato.
La Soprintendenza verifica la completezza e la corrispondenza della documentazione inoltrata con quanto previsto dal DPCM 12/12/2005. Qualora ritenesse insufficiente quanto trasmesso, ha facoltà di richiedere integrazioni, sospendendo i termini del procedimento.
Il Soprintendente comunica il parere di competenza entro il termine perentorio di 45 giorni dalla data di ricezione della proposta. Decorsi inutilmente sessanta giorni dalla ricezione degli atti da parte del soprintendente senza che questi abbia reso il prescritto parere, l’amministrazione competente provvede comunque sulla domanda di autorizzazione (art.146, c.9). Il parere del Soprintendente – che può contenere prescrizioni – è vincolante poiché la norma così dispone fino a che non sia intervenuto l’adeguamento al Piano Paesaggistico degli strumenti urbanistici comunali.
Entro il termine di 20 giorni dalla ricezione del parere del Soprintendente, l’Amministrazione procedente rilascia l’autorizzazione, che diviene immediatamente efficace (art.146, c.11).
In caso di parere negativo da parte della Soprintendenza, quest’ultima comunica agli interessati il preavviso di provvedimento negativo ai sensi dell’art. 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i.. Entro venti giorni dalla ricezione del parere negativo, l’amministrazione procedente provvede in conformità.

Autorizzazione Paesaggistica “semplificata”
Dal 6 aprile 2017 è entrato in vigore il Decreto del presidente della Repubblica 13 febbraio 2017 n.31, Regolamento recante “Individuazione degli interventi esclusi dall’autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata” (pubblicato il 22/03/2017 in Gazzetta Ufficiale n.68), che abroga il DPR n.139 del 2010.
Il nuovo decreto, oltre a modificare la procedura di rilascio dell’autorizzazione paesaggistica semplificata per opere e interventi da realizzare in area vincolata, individua n. 42 tipologie di interventi (Allegato B) che saranno sottoposte a semplificazione, in quanto considerati di lieve entità, e n. 31 tipologie di interventi (Allegato A) che vengono esonerati totalmente dal controllo paesaggistico, in quanto considerati irrilevanti per il paesaggio, prendendo atto delle interpretazioni giurisprudenziali che si sono affermate negli anni, e gli obiettivi di interesse pubblico di riqualificazione edilizia, di contenimento energetico, della antisismicità, del superamento delle barriere architettoniche degli edifici, tendendo cioè al bilanciamento tra valori potenzialmente equi ordinati alla tutela paesaggistica (salute, ambiente-ecosfera, sicurezza, soggetti diversamente abili…).
L’Amministrazione competente, riceve la domanda di autorizzazione e il progetto delle opere, svolge le verifiche e gli accertamenti ritenuti necessari e in caso di valutazione positiva inoltra l’istanza alla Soprintendenza competente entro 20 giorni. Ai sensi dell’art.11, c.10 del D.P.R. 31/2017, così come recepito anche nella Legge Regionale 15/2013, per i soli procedimenti semplificati, non è più richiesto il parere della locale Commissione per la Qualità Architettonica e il Paesaggio.
La Soprintendenza esprime il proprio parere obbligatorio e vincolante entro 20 giorni dalla ricezione dell’istanza. In caso di mancata espressione del parere vincolante del Soprintendente nei tempi previsti dal comma 5, si forma il silenzio assenso ai sensi dell’articolo 17-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 e smi e l’amministrazione procedente provvede al rilascio dell’autorizzazione paesaggistica.
A fronte di parere favorevole del Soprintendente, l’Amministrazione competente adotta il provvedimento in conformità al parere della Soprintendenza – che può contenere prescrizioni – e rilascia l’autorizzazione paesaggistica entro 10 giorni.
In caso di parere negativo da parte della Soprintendenza, quest’ultima comunica ai richiedenti il preavviso di provvedimento negativo assegnando un termine di 15 giorni per la formulazione di eventuali proposte e del progetto adeguato. Decorso il termine assegnato, ove ne ricorrano i presupposti, la Soprintendenza adotta il provvedimento motivato di diniego fornendo specifica motivazione.
La documentazione necessaria alla verifica della compatibilità paesaggistica degli interventi proposti è stata individuata dal DPCM 12/12/2005 (autorizzazione ordinaria) e dal DPR 31/2017 (autorizzazione semplificata), a cui si rimanda per ogni ulteriore approfondimento.

Interventi per i quali non è richiesta l’Autorizzazione Paesaggistica
Il D.P.R.31/2017, Regolamento recante individuazione degli interventi esclusi dall’autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata, ha individuato una serie di interventi (cfr. allegato A, cui si rimanda per l’elenco completo) esclusi dal procedimento di autorizzazione paesaggistica.
Tra questi trovano ulteriori precisazioni gli interventi già individuati dall’art.149 del D.Lgs. 42/2004 e smi, per i quali non è previsto il rilascio dell’autorizzazione paesaggistica, quali:

  1. interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di consolidamento statico e di restauro conservativo che non alterino lo stato dei luoghi e l’aspetto esteriore degli edifici;
  2. interventi inerenti l’esercizio dell’attività agro-silvo-pastorale che non comportino alterazione permanente dello stato dei luoghi con costruzioni edilizie ed altre opere civili, e sempre che si tratti di attività ed opere che non alterino l’assetto idrogeologico del territorio;
  3. il taglio colturale, la forestazione, la riforestazione, le opere di bonifica, antincendio e di conservazione da eseguirsi nei boschi e nelle foreste indicati dall’articolo 142, c.1, lett.g), purché previsti ed autorizzati in base alla normativa in materia.

Accertamento compatibilità paesaggistica
Fermo restando il principio sancito dall’art.146, c.4 secondo il quale l’autorizzazione non può essere rilasciata in sanatoria successivamente alla realizzazione, anche parziale, degli interventi, il Codice prevede in alcuni particolari casi (art.167, commi 4 e 5) l’accertamento della compatibilità paesaggistica da parte dell’autorità amministrativa competente anche a seguito della realizzazione degli interventi:

  1. per i lavori, realizzati in assenza o difformità dall’autorizzazione paesaggistica, che non abbiano determinato creazione di superfici utili o volumi ovvero aumento di quelli legittimamente realizzati;
  2. per l’impiego di materiali in difformità dall’autorizzazione paesaggistica;
  3. per i lavori comunque configurabili quali interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria ai sensi dell’articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.

A tal proposito è utile sottolineare come la circolare n.33 del 26 giugno 2009 del Segretario Generale del Ministero per i Beni e le Attività Culturali abbia chiarito i termini indicati dall’art.167, c.4, lettera a), secondo cui:

  1. per “lavori” si intendono gli interventi su fabbricati legittimamente esistenti, ovvero gli interventi strettamente connessi all’utilizzo di altri immobili ed aree che non comportino modificazioni delle caratteristiche peculiari del paesaggio, purché gli interventi stessi siano conformi ai piani paesaggistici vigenti;
  2. per “superfici utili” si intende qualsiasi superficie utile, qualunque sia la sua destinazione. Sono ammesse le logge e i balconi nonché i portici, collegati al fabbricato, aperti su tre lati contenuti entro il 25% dell’area di sedime del fabbricato stesso;
  3. per “volumi” si intende qualsiasi manufatto costituito da parti chiuse emergente dal terreno o dalla sagoma di un fabbricato preesistente indipendentemente dalla destinazione d’uso del manufatto, ad esclusione dei volumi tecnici.

Il proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo dell’immobile o dell’area interessati dagli interventi che rientrano nella casistica sopra riportata (art.167, c.4) presenta apposita domanda all’autorità preposta alla gestione del vincolo – generalmente i comuni – ai fini dell’accertamento della compatibilità paesaggistica degli interventi medesimi. L’autorità competente si pronuncia sulla domanda entro il termine perentorio di centottanta giorni, previo parere vincolante della Soprintendenza da rendersi entro il termine perentorio di novanta giorni. Qualora venga accertata la compatibilità paesaggistica, il trasgressore è tenuto al pagamento di una somma equivalente al maggiore importo tra il danno arrecato e il profitto conseguito mediante la trasgressione. L’importo della sanzione pecuniaria, stabilita dall’ente competente, è determinato previa perizia di stima. In caso di rigetto della domanda si applica la sanzione demolitoria.
Qui il link alla pagina web della Regione Emilia-Romagna inerente l’Autorizzazione Paesaggistica ove è disponibile la disciplina sopra richiamata.

Responsabile del procedimento di autorizzazione Paesaggistica
In attuazione al D.lgs 42/2004 e ss. mm. e ii., per la natura di atto autonomo e presupposto dell’autorizzazione paesaggistica rispetto al relativo titolo abilitativo, l’Amministrazione Comunale di Correggio ha attribuito la responsabilità dell’istruttoria delle istanze di autorizzazione paesaggistica al Servizio Urbanistica, presso il V° Settore – Pianificazione Territoriale, separandola dalla responsabilità dell’attività edilizia.

Diritti di segreteria
L’importo corrispondente ai diritti di segreteria per il rilascio dell’autorizzazione paesaggistica semplificata è di 60 euro, mentre per l’autorizzazione paesaggistica ordinaria ai sensi del D.Lgs.42/2004
Accertamenti di compatibilità paesaggistica e Autorizzazione paesaggistiche ex post è pari a 90 euro, da versare alla Tesoreria Comunale presso MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA – Filiale di Correggio – Corso Mazzini 37 CODICE IBAN : IT 28 M 01030 66320 000004275570 SPECIFICANDO NELLA CAUSALE “Diritto di segreteria per rilascio autorizzazione paesaggistica” e nome e cognome del richiedente.
La ricevuta di pagamento dovrà essere allegata all’istanza di autorizzazione paesaggistica.

MODULISTICA

La richiesta è fatta direttamente dall’interessato (cittadino, ditta o ente), tramite apposito modulo:

modif.: 9 Maggio 2023 - Netribe Redazione

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