IMU: prima rata al 16 giugno 2020
pubbl.: 5 Giugno 2020 - Ufficio Stampa

IMU: prima rata al 16 giugno 2020

La legge N.160/2019 (Legge di bilancio 2020) ha abolito dall’1 gennaio 2020 la IUC-IMU e la IUC-TASI disciplinate dalla legge 147/2013 e nel contempo ha istituito la nuova Imposta Municipale Propria (IMU) disciplinandola all’art.1 dal comma 739 al comma 787.
La nuova IMU riunisce in un unico tributo tutte le fattispecie imponibili dei due precedenti prelievi tributari. In base al comma 762 dell’art. 1 della legge 160/2019, i versamenti della nuova IMU dovranno essere eseguiti entro il 16 giugno 2020 per la prima rata ed entro il 16 dicembre 2020 per la seconda rata.
In sede di prima applicazione dell’imposta (quindi solo per l’anno 2020) la prima rata da corrispondere entro il 16 giugno 2020 è pari alla metà di quanto versato dal contribuente a titolo di IMU e TASI per l’anno 2019 mentre il versamento della rata a saldo dell’imposta dovuta per l’intero anno è eseguito a conguaglio, entro la data del 16 dicembre 2020, sulla base delle aliquote deliberate per l’anno 2020 dal Comune e pubblicate sul portale del federalismo fiscale entro il 28 ottobre 2020.
Qualora il contribuente abbia venduto l’immobile nel corso del 2019, o acquistato nel corso del 2020, è ammesso il sistema di calcolo previsto a regime: in sostanza, la prima rata da versare sarà pari all’imposta dovuta per il primo semestre dell’anno 2020 applicando aliquote e detrazioni deliberate dal Comune per l’anno 2019 (come previsto dalla Risoluzione Ministeriale 1/DF del 18/3/2020).

  • Al fine del computo dell’imposta, devono essere calcolati i mesi di possesso dell’immobile secondo i seguenti parametri: il mese durante il quale il possesso si è protratto per più della metà dei giorni di cui il mese stesso è composto, è computato per intero; il giorno di trasferimento del possesso si computa in capo all’acquirente e l’imposta del mese di trasferimento resta interamente a suo carico nel caso in cui i giorni di possesso risultino uguali a quelli del cedente.
  • I codici tributo da utilizzare per il 2020 sono: 3912 per l’IMU su abitazioni principali e relative pertinenze (per immobili di categoria A/1,A/8 e A/9 cioè immobili di lusso); 3913 per l’IMU su fabbricati rurali strumentali; 3914 per l’IMU su terreni; 3916 per l’IMU su aree edificabili; 3918 per l’IMU su altri immobili; 3925 per l’IMU su immobili ad uso produttivo di categoria D (per la quota di competenza dello Stato); 3930 per l’IMU sugli immobili ad uso produttivo di categoria D (per la quota di competenza del Comune); 3939 per l’ IMU sugli immobili costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita.
  • Il Decreto Rilancio (DL 34 del 19/5/2020) prevede, all’art. 184, l’esenzione totale dal pagamento della prima rata relativa all’anno 2020 per gli immobili rientranti nella categoria catastale D/2 (alberghi e pensioni) e per gli immobili adibiti ad agriturismo, villaggio turistico, ostello della gioventù, rifugio di montagna, colonie marine e montane, affittacamere per brevi soggiorni, case e appartamenti per vacanze, bed & breakfast, residence e campeggi, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate.
  • Per il Comune di Correggio l’esenzione dell’imposta per i fabbricati dichiarati inagibili a seguito del sisma del 2012 è cessata al 31 dicembre 2019 (in quanto la legge 12/12/2019 n. 156 ha previsto un’ulteriore esenzione solo per i Comuni dell’Emilia Romagna che risultano essere ricompresi nell’elenco previsto dal D.L. 148/2017 convertito con modificazioni dalla legge 172/2017). Per l’anno 2020, tali immobili saranno assoggettati ad IMU, potendo tuttavia beneficiare di una riduzione del 50% qualora siano ancora inagibili e non siano iniziate le attività di recupero; diversamente, qualora sugli immobili fossero in corso lavori di ricostruzione/ristrutturazione saranno assoggettati ad IMU (come area edificabile).
    È prevista l’esenzione dell’IMU per l’abitazione principale ove risieda il genitore – e, quindi, non solo per soggetti coniugati, ma da ora anche in caso di coppie di fatto – separato giudizialmente e che risulti affidatario dei figli, a seguito di provvedimento del giudice.
  • Relativamente agli italiani residenti all’estero (registrati all’AIRE), titolari di pensione da lavoro erogata dallo Stato estero in cui risiedono, l’IMU è stata abolita, in ogni caso – e quindi anche nel caso, previsto in passato, di immobile inutilizzato e non concesso in locazione o comodato – l’assimilazione all’abitazione principale (e quindi esente dal versamento dell’IMU) dell’immobile di proprietà sito in Italia.
  • Il Decreto 124/2019 ha esteso la possibilità per il contribuente di avvalersi del ravvedimento operoso anche relativamente ai tributi comunali per il quinquennio antecedente l’omesso/parziale versamento. Pertanto, per l’anno 2020, è possibile ravvedere i tributi comunali non versati del 2015 e successivi aggiungendo al tributo da versare gli interessi al tasso legale e le seguenti sanzioni: 0,1% per ogni giorno di tardivo versamento fino al 15esimo giorno; 1,5% se il versamento è eseguito dal 15esimo al 30esimo giorno di ritardo; 1,67% se il versamento eseguito dal 31esimo al 90esimo giorno di ritardo; 3,75% per versamenti dal 91esimo giorno, ma entro un anno dal ritardo; il 4,28% per il versamento entro il termine di presentazione della dichiarazione successiva, ma entro due anni di ritardo; il 5% oltre i due e sino ai cinque anni di ritardo.
  • Il calcotatore IMU on-line è predisposto per il conteggio dell’acconto IMU in base all’imposta dovuta per il primo semestre 2020 applicando le aliquote e la detrazione deliberate per l’anno 2019.

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La legge N.160/2019 (Legge di bilancio 2020) ha abolito dall’1 gennaio 2020 la IUC-IMU e la IUC-TASI disciplinate dalla legge 147/2013 e nel contempo ha istituito la nuova Imposta Municipale Propria (IMU) disciplinandola all’art.1 dal comma 739 al comma 787.
La nuova IMU riunisce in un unico tributo tutte le fattispecie imponibili dei due precedenti prelievi tributari. In base al comma 762 dell’art. 1 della legge 160/2019, i versamenti della nuova IMU dovranno essere eseguiti entro il 16 giugno 2020 per la prima rata ed entro il 16 dicembre 2020 per la seconda rata.
In sede di prima applicazione dell’imposta (quindi solo per l’anno 2020) la prima rata da corrispondere entro il 16 giugno 2020 è pari alla metà di quanto versato dal contribuente a titolo di IMU e TASI per l’anno 2019 mentre il versamento della rata a saldo dell’imposta dovuta per l’intero anno è eseguito a conguaglio, entro la data del 16 dicembre 2020, sulla base delle aliquote deliberate per l’anno 2020 dal Comune e pubblicate sul portale del federalismo fiscale entro il 28 ottobre 2020.
Qualora il contribuente abbia venduto l’immobile nel corso del 2019, o acquistato nel corso del 2020, è ammesso il sistema di calcolo previsto a regime: in sostanza, la prima rata da versare sarà pari all’imposta dovuta per il primo semestre dell’anno 2020 applicando aliquote e detrazioni deliberate dal Comune per l’anno 2019 (come previsto dalla Risoluzione Ministeriale 1/DF del 18/3/2020).

  • Al fine del computo dell’imposta, devono essere calcolati i mesi di possesso dell’immobile secondo i seguenti parametri: il mese durante il quale il possesso si è protratto per più della metà dei giorni di cui il mese stesso è composto, è computato per intero; il giorno di trasferimento del possesso si computa in capo all’acquirente e l’imposta del mese di trasferimento resta interamente a suo carico nel caso in cui i giorni di possesso risultino uguali a quelli del cedente.
  • I codici tributo da utilizzare per il 2020 sono: 3912 per l’IMU su abitazioni principali e relative pertinenze (per immobili di categoria A/1,A/8 e A/9 cioè immobili di lusso); 3913 per l’IMU su fabbricati rurali strumentali; 3914 per l’IMU su terreni; 3916 per l’IMU su aree edificabili; 3918 per l’IMU su altri immobili; 3925 per l’IMU su immobili ad uso produttivo di categoria D (per la quota di competenza dello Stato); 3930 per l’IMU sugli immobili ad uso produttivo di categoria D (per la quota di competenza del Comune); 3939 per l’ IMU sugli immobili costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita.
  • Il Decreto Rilancio (DL 34 del 19/5/2020) prevede, all’art. 184, l’esenzione totale dal pagamento della prima rata relativa all’anno 2020 per gli immobili rientranti nella categoria catastale D/2 (alberghi e pensioni) e per gli immobili adibiti ad agriturismo, villaggio turistico, ostello della gioventù, rifugio di montagna, colonie marine e montane, affittacamere per brevi soggiorni, case e appartamenti per vacanze, bed & breakfast, residence e campeggi, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate.
  • Per il Comune di Correggio l’esenzione dell’imposta per i fabbricati dichiarati inagibili a seguito del sisma del 2012 è cessata al 31 dicembre 2019 (in quanto la legge 12/12/2019 n. 156 ha previsto un’ulteriore esenzione solo per i Comuni dell’Emilia Romagna che risultano essere ricompresi nell’elenco previsto dal D.L. 148/2017 convertito con modificazioni dalla legge 172/2017). Per l’anno 2020, tali immobili saranno assoggettati ad IMU, potendo tuttavia beneficiare di una riduzione del 50% qualora siano ancora inagibili e non siano iniziate le attività di recupero; diversamente, qualora sugli immobili fossero in corso lavori di ricostruzione/ristrutturazione saranno assoggettati ad IMU (come area edificabile).
    È prevista l’esenzione dell’IMU per l’abitazione principale ove risieda il genitore – e, quindi, non solo per soggetti coniugati, ma da ora anche in caso di coppie di fatto – separato giudizialmente e che risulti affidatario dei figli, a seguito di provvedimento del giudice.
  • Relativamente agli italiani residenti all’estero (registrati all’AIRE), titolari di pensione da lavoro erogata dallo Stato estero in cui risiedono, l’IMU è stata abolita, in ogni caso – e quindi anche nel caso, previsto in passato, di immobile inutilizzato e non concesso in locazione o comodato – l’assimilazione all’abitazione principale (e quindi esente dal versamento dell’IMU) dell’immobile di proprietà sito in Italia.
  • Il Decreto 124/2019 ha esteso la possibilità per il contribuente di avvalersi del ravvedimento operoso anche relativamente ai tributi comunali per il quinquennio antecedente l’omesso/parziale versamento. Pertanto, per l’anno 2020, è possibile ravvedere i tributi comunali non versati del 2015 e successivi aggiungendo al tributo da versare gli interessi al tasso legale e le seguenti sanzioni: 0,1% per ogni giorno di tardivo versamento fino al 15esimo giorno; 1,5% se il versamento è eseguito dal 15esimo al 30esimo giorno di ritardo; 1,67% se il versamento eseguito dal 31esimo al 90esimo giorno di ritardo; 3,75% per versamenti dal 91esimo giorno, ma entro un anno dal ritardo; il 4,28% per il versamento entro il termine di presentazione della dichiarazione successiva, ma entro due anni di ritardo; il 5% oltre i due e sino ai cinque anni di ritardo.
  • Il calcotatore IMU on-line è predisposto per il conteggio dell’acconto IMU in base all’imposta dovuta per il primo semestre 2020 applicando le aliquote e la detrazione deliberate per l’anno 2019.

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