IMU: prima rata al 16 giugno 2020
La legge N.160/2019 (Legge di bilancio 2020) ha abolito dall’1 gennaio 2020 la IUC-IMU e la IUC-TASI disciplinate dalla legge 147/2013 e nel contempo ha istituito la nuova Imposta Municipale Propria (IMU) disciplinandola all’art.1 dal comma 739 al comma 787.
La nuova IMU riunisce in un unico tributo tutte le fattispecie imponibili dei due precedenti prelievi tributari. In base al comma 762 dell’art. 1 della legge 160/2019, i versamenti della nuova IMU dovranno essere eseguiti entro il 16 giugno 2020 per la prima rata ed entro il 16 dicembre 2020 per la seconda rata.
In sede di prima applicazione dell’imposta (quindi solo per l’anno 2020) la prima rata da corrispondere entro il 16 giugno 2020 è pari alla metà di quanto versato dal contribuente a titolo di IMU e TASI per l’anno 2019 mentre il versamento della rata a saldo dell’imposta dovuta per l’intero anno è eseguito a conguaglio, entro la data del 16 dicembre 2020, sulla base delle aliquote deliberate per l’anno 2020 dal Comune e pubblicate sul portale del federalismo fiscale entro il 28 ottobre 2020.
Qualora il contribuente abbia venduto l’immobile nel corso del 2019, o acquistato nel corso del 2020, è ammesso il sistema di calcolo previsto a regime: in sostanza, la prima rata da versare sarà pari all’imposta dovuta per il primo semestre dell’anno 2020 applicando aliquote e detrazioni deliberate dal Comune per l’anno 2019 (come previsto dalla Risoluzione Ministeriale 1/DF del 18/3/2020).
IMU: prima rata al 16 giugno 2020
La legge N.160/2019 (Legge di bilancio 2020) ha abolito dall’1 gennaio 2020 la IUC-IMU e la IUC-TASI disciplinate dalla legge 147/2013 e nel contempo ha istituito la nuova Imposta Municipale Propria (IMU) disciplinandola all’art.1 dal comma 739 al comma 787.
La nuova IMU riunisce in un unico tributo tutte le fattispecie imponibili dei due precedenti prelievi tributari. In base al comma 762 dell’art. 1 della legge 160/2019, i versamenti della nuova IMU dovranno essere eseguiti entro il 16 giugno 2020 per la prima rata ed entro il 16 dicembre 2020 per la seconda rata.
In sede di prima applicazione dell’imposta (quindi solo per l’anno 2020) la prima rata da corrispondere entro il 16 giugno 2020 è pari alla metà di quanto versato dal contribuente a titolo di IMU e TASI per l’anno 2019 mentre il versamento della rata a saldo dell’imposta dovuta per l’intero anno è eseguito a conguaglio, entro la data del 16 dicembre 2020, sulla base delle aliquote deliberate per l’anno 2020 dal Comune e pubblicate sul portale del federalismo fiscale entro il 28 ottobre 2020.
Qualora il contribuente abbia venduto l’immobile nel corso del 2019, o acquistato nel corso del 2020, è ammesso il sistema di calcolo previsto a regime: in sostanza, la prima rata da versare sarà pari all’imposta dovuta per il primo semestre dell’anno 2020 applicando aliquote e detrazioni deliberate dal Comune per l’anno 2019 (come previsto dalla Risoluzione Ministeriale 1/DF del 18/3/2020).