Sospensione dei termini per l’adempimento degli obblighi tributari
pubbl.: 7 Giugno 2012 - Ufficio Stampa

E’ stato pubblicato pubblicato in Gazzetta Ufficiale n.130 del 6/6/2102, il decreto del 1° giugno 2012 del Ministero dell’Economia e Finanze.


Tale decreto inserisce il Comune di Correggio nell’elenco dei comuni colpiti dal sisma del 20 maggio 2012. Riportiamo di seguito le parti salienti del decreto:


– nei confronti delle persone fisiche, anche in qualità di sostituti d’imposta, che, alla data del 20 maggio 2012, avevano la residenza ovvero la sede operativa nel territorio dei comuni delle province di Bologna, Ferrara, Modena, Reggio  Emilia, Mantova e Rovigo, sono sospesi i termini dei versamenti e degli adempimenti tributari, inclusi quelli derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione, scadenti nel periodo compreso tra il 20 maggio 2012 ed il 30 settembre  2012. Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato; 
– le disposizioni si applicano, altresì, nei confronti dei soggetti, anche in qualità di sostituti d’imposta diversi dalle persone fisiche, aventi la sede legale o la sede operativa nel territorio dei comuni di cui al comma 1. Le ritenute già operate in qualità di sostituti d’imposta devono, comunque, essere versate.


 


Specificazione


Chi intende comunque versare le prime rate delle imposte (per esempio IMU o TARSU), seguendo le normali scadenze comunicate dal Comune di Correggio, può ovviamente farlo: questo è importante saperlo per non ritrovarsi poi nella condizione di dover versare tutto quanto in una sola volta alla fine dell’anno.

CorreggioProssim@mente


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Sospensione dei termini per l’adempimento degli obblighi tributari
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E’ stato pubblicato pubblicato in Gazzetta Ufficiale n.130 del 6/6/2102, il decreto del 1° giugno 2012 del Ministero dell’Economia e Finanze.


Tale decreto inserisce il Comune di Correggio nell’elenco dei comuni colpiti dal sisma del 20 maggio 2012. Riportiamo di seguito le parti salienti del decreto:


– nei confronti delle persone fisiche, anche in qualità di sostituti d’imposta, che, alla data del 20 maggio 2012, avevano la residenza ovvero la sede operativa nel territorio dei comuni delle province di Bologna, Ferrara, Modena, Reggio  Emilia, Mantova e Rovigo, sono sospesi i termini dei versamenti e degli adempimenti tributari, inclusi quelli derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione, scadenti nel periodo compreso tra il 20 maggio 2012 ed il 30 settembre  2012. Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato; 
– le disposizioni si applicano, altresì, nei confronti dei soggetti, anche in qualità di sostituti d’imposta diversi dalle persone fisiche, aventi la sede legale o la sede operativa nel territorio dei comuni di cui al comma 1. Le ritenute già operate in qualità di sostituti d’imposta devono, comunque, essere versate.


 


Specificazione


Chi intende comunque versare le prime rate delle imposte (per esempio IMU o TARSU), seguendo le normali scadenze comunicate dal Comune di Correggio, può ovviamente farlo: questo è importante saperlo per non ritrovarsi poi nella condizione di dover versare tutto quanto in una sola volta alla fine dell’anno.

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