3.1.K Eventuali riduzioni

Informazioni per l’accesso alle eventuali riduzioni tariffarie accordate agli utenti in stato di disagio economico e sociale e la relativa procedura, ove le suddette riduzioni siano previste.

Con atto del Commissario Prefettizio n. 43 del 28/04/2023 è stato disposto che: a favore delle utenze domestiche “residenti” per il solo anno 2023 vengono previste le seguenti agevolazioni:

  • riduzione del 50% della quota variabile della tariffa a favore dei nuclei familiari aventi un valore ISEE ORDINARIO  pari o inferiore a euro 10.000,00;
  • riduzione del 50% della quota variabile della tariffa a favore dei nuclei familiari numerosi con almeno 4 figli a carico aventi un valore ISEE ORDINARIO pari o inferiore a euro 20.000,00.
  • L’abbattimento sulla quota variabile della tariffa non comprende la componente collegata alla misurazione puntuale.
  • L’applicazione della riduzione è riconosciuta a pena di decadenza, a condizione che gli interessati presentino, entro il 31/07/2023, una dichiarazione redatta su apposito modello dalla quale risulti la sussistenza dei presupposi per l’accesso all’agevolazione oltre che allegare copia dell’attestazione del reddito ISEE ordinario in corso di validità alla data di presentazione della relativa dichiarazione.
  • Nel caso di applicazione della presente riduzione non è applicabile la riduzione prevista alla lettera c) comma 1 dell’art. 9.

Art. 9 comma 9
• a favore delle famiglie ospitanti profughi ucraini nella propria abitazione – utenze domestiche “residenti” – una riduzione della quota fissa e della quota variabile, determinata dal fatto che saranno entrambe calcolate in rapporto al numero di componenti del nucleo familiare dell’ospitante desunto dall’anagrafe della popolazione residente, dunque senza tenere conto del numero di profughi ospitati, in deroga a quanto previsto dall’art.11 comma 2 lettera a) del regolamento comunale TARI;
• a favore delle famiglie ospitanti profughi ucraini in immobili di proprietà, o comunque a loro disposizione, diversi dalla propria abitazione di residenza – utenze domestiche “non residenti” – una riduzione della quota fissa e della quota variabile, determinata dal fatto che saranno entrambe calcolate secondo quanto previsto dall’art. 11 comma 2 lettera b) del regolamento comunale TARI, senza quindi tenere conto del numero di profughi ospitati.
In entrambe le fattispecie di cui sopra non vengono inoltre addebitate le vuotature eccedenti i minimi previsti annualmente dalla deliberazione comunale.
Le suddette agevolazioni verranno riconosciute d’ufficio sulla base delle dichiarazioni di ospitalità rese al Sindaco in qualità di autorità di pubblica sicurezza a far data dalla proclamazione dello stato di emergenza.

modif.: 22 Marzo 2024 - Centro Servizi Informativi

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