A chi è rivolto
A tutti coloro che intendano avviare l'attività di somministrazione alimenti e bevande (ad es. bar, ristoranti, etc.) in locali aperti al pubblico.
La Legge Regionale 14/2003 e il Decreto Legislativo 59/2010 stabiliscono i requisiti morali e professionali per l'esercizio delle attività di somministrazione di alimenti e bevande.
I requisiti professionali sono (in alternativa):
- avere frequentato con esito positivo un corso professionale per il commercio, la preparazione o la somministrazione degli alimenti, istituito o riconosciuto dalle regioni o dalle province autonome di Trento e di Bolzano;
- avere prestato la propria opera, per almeno due anni, anche non continuativi, nel quinquennio precedente, presso imprese esercenti l’attività nel settore alimentare o nel settore della somministrazione di alimenti e bevande, in qualità di dipendente qualificato, addetto alla vendita o all’amministrazione o alla preparazione degli alimenti, o in qualità di socio lavoratore o, se trattasi di coniuge, parente o affine, entro il terzo grado, dell’imprenditore in qualità di coadiutore familiare, comprovata dalla iscrizione all’Istituto nazionale per la previdenza sociale;
- essere in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di laurea, anche triennale, o di altra scuola a indirizzo professionale, almeno triennale, purché nel corso di studi siano previste materie attinenti al commercio, alla preparazione o alla somministrazione degli alimenti;
- aver ottenuto l’iscrizione al Registro esercenti del commercio di cui alla legge 11 giugno 1971, n.426 per uno dei gruppi merceologi individuati dalle lettere a) b) e c) dell’art. 12, comma 2 del decreto ministeriale 4 agosto 1988, n. 375 (cfr. risoluzione ministeriale n. 61559 del 31.05.2010)
In caso di società, associazione od organismi collettivi il possesso dei suddetti requisiti di cui al comma 2 è richiesto al legale rappresentante o altra persona delegata all'attività di somministrazione.
Requisiti morali:
Non possono esercitare l’attività commerciale di vendita e di somministrazione:
- coloro che sono stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza, salvo che abbiano ottenuto la riabilitazione;
- coloro che hanno riportato una condanna, con sentenza passata in giudicato, per delitto non colposo, per il quale è prevista una pena detentiva non inferiore nel minimo di tre anni, sempre che sia stata applicata, in concreto una pena superiore al minimo edittale;
- coloro che hanno riportato con sentenza passata in giudicato una condanna a pena detentiva per uno dei delitti di cui al libro II, Titolo VIII, capo II del codice penale, ovvero per ricettazione, riciclaggio, insolvenza fraudolenta, bancarotta fraudolenta, usura, rapina, delitti contro la persona, commessi con violenza, estorsione;
- coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna per reati contro l’igiene e la sanità pubblica, compresi i delitti di cui al titolo II, Titolo VI, capo II del codice penale;
- coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, due o più condanne, nel quinquennio precedente all’inizio dell’esercizio dell’attività, per delitti di frode nella preparazione e nel commercio degli alimenti previsti da leggi speciale;
- coloro che sono sottoposti a una delle misure di prevenzione di cui alla legge 27/12/1956 , n. 1423, o nei cui confronti sia stata applicata una delle misure previste dall'art. 67 del Decreto Legislativo 6.9.2011 N. 159 (Codice Antimafia).
In caso di società, associazioni o organismi collettivi, tali requisiti devono essere posseduti dal legale rappresentante o altra persona delegata all'attività di somministrazione e da tutti i soggetti per i quali è previsto l'accertamento del "Regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti relativi al rilascio delle comunicazioni e delle informazioni antimafia" (art 2, co. 3, D.P.R.252/1998.
Descrizione
Per somministrazione si intende la vendita con il consumo sul posto e il servizio assistito, da parte del personale addetto ai tavoli, di alimenti e bevande, comprese quelle alcoliche di qualsiasi gradazione
Come fare
Il procedimento è possibile solo in modalità telematica tramite il Portale Accesso Unitario.
Sul portale telematico è possibile presentare scia e/o comunicazioni per l'inizio di una nuova attività, per il subingresso, il trasferimento, la sospensione ed ogni altra variazione relativa all'attività esistente.
E' altresì possibile presentare contestualmente la notifica sanitaria. obbligatoria per esercitare l'attività di somministrazione.
Cosa serve
Per ogni tipologia di attività:
- Modulistica e documenti da allegare sono presenti sulla piattaforma.
Cosa si ottiene
Autorizzazione per la somministrazione di alimenti e bevande in pubblici esercizi.
Esito
Servizio Commercio
Telefono 0522630756
Email: commercio@comune.correggio.re.it
Tempi e scadenze
Eventuale tempistica viene indicata dall'ufficio competente.
Accedi al servizio
Oppure, puoi prenotare un appuntamento e presentarti presso gli uffici.