IMU – Ravvedimento operoso
Cosa fare se ho dimenticato di pagare
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Servizio attivo
I contribuenti che hanno omesso il versamento o eseguono il pagamento in ritardo o hanno sbagliato i calcoli, possono avvalersi dell’istituto del ravvedimento operoso.
A chi è rivolto
Soggetti tenuti al pagamento dell'IMU
Descrizione
In caso di pagamento dell’IMU oltre i termini di legge previsti, il cittadino dovrà pagare una sanzione e gli interessi per ogni giorno di ritardo. Con il ravvedimento operoso il contribuente ha la possibilità di pagare l’imposta dovuta con una sanzione ridotta rispetto a quella normale e gli interessi sulla base del numero di giorni di ritardo.
Con la conversione in Legge del Decreto Fiscale 2020 (D.L. 124/2019, convertito con Legge 157/2019) viene esteso ai tributi locali il ravvedimento lungo oltre l’anno dopo la scadenza, già disponibile per i tributi erariali.
Quindi oltre che con il normale ravvedimento operoso, adesso è possibile effettuare versamenti per imposte dopo un anno (e fino a due anni) con una sanzione pari al 4,29% (1/7 della sanzione) e dopo due anni con una sanzione del 5% (1/6 della sanzione).
Il Ravvedimento operoso è utilizzabile solo se la violazione non sia stata già contestata e comunque non siano iniziate attività amministrative di accertamento delle quali il contribuente abbia avuto formale informativa.
Prospetto di riepilogo del nuovo ravvedimento operoso per violazioni commesse fino al 31/08/2024:
- Regolarizzazione entro 14 giorni dal termine fissato per il versamento: sanzioni ridotte allo 0,1% (pari ad 1/10 del 1%) per ogni giorno di ritardo e interessi legali calcolati a giorni di ritardo.
- Regolarizzazione dal 15° giorno dal termine fissato per il versamento ed entro 30 giorni dal medesimo termine: sanzioni ridotte al 1,5% (pari ad 1/10 del 15%) e interessi legali calcolati a giorni di ritardo.
- Regolarizzazione oltre il 30° giorno dal termine fissato per il versamento ed entro 90 giorni dal medesimo termine: sanzioni ridotte al 1,67% (pari ad 1/9 del 15%) e interessi legali calcolati a giorni di ritardo.
- Regolarizzazione oltre il 90° giorno dal termine fissato per il versamento ed entro 1 anno dal medesimo termine: sanzioni ridotte al 3,75% (pari ad 1/8 del 30%) e interessi legali calcolati a giorni di ritardo.
- Regolarizzazione oltre 1 anno dal termine fissato per il versamento ed entro 2 anni dal medesimo termine: sanzioni ridotte al 4,29% (pari ad 1/7 del 30%) e interessi legali calcolati a giorni di ritardo.
- Regolarizzazione oltre 2 anni dal termine fissato per il versamento: sanzioni ridotte al 5% (pari ad 1/6 del 30%) e interessi legali calcolati a giorni di ritardo.
Per violazioni commesse dal 01/09/2024
- Regolarizzazione entro 14 giorni dal termine fissato per il versamento: sanzioni ridotte allo 0,08% (pari ad 1/10 del 0,83%) per ogni giorno di ritardo e interessi legali calcolati a giorni di ritardo.
- Regolarizzazione dal 15° giorno dal termine fissato per il versamento ed entro 30 giorni dal medesimo termine: sanzioni ridotte al 1,25% (pari ad 1/10 del 12,5%) e interessi legali calcolati a giorni di ritardo.
- Regolarizzazione oltre il 30° giorno dal termine fissato per il versamento ed entro 90 giorni dal medesimo termine: sanzioni ridotte al 1,39% (pari ad 1/9 del 12,5%) e interessi legali calcolati a giorni di ritardo.
- Regolarizzazione oltre il 90° giorno dal termine fissato per il versamento ed entro 1 anno dal medesimo termine: sanzioni ridotte al 3,13% (pari ad 1/8 del 25%) e interessi legali calcolati a giorni di ritardo.
- Regolarizzazione oltre 1 anno dal termine fissato per il versamento ed entro 2 anni dal medesimo termine: sanzioni ridotte al 3,57% (pari ad 1/7 del 25%) e interessi legali calcolati a giorni di ritardo.
- Regolarizzazione oltre 2 anni dal termine fissato per il versamento: sanzioni ridotte al 4,17% (pari ad 1/6 del 25%) e interessi legali calcolati a giorni di ritardo.
Come fare
È possibile compilare il modello appositamente predisposto nella sezione documenti di questa pagina o farlo compilare da chi effettua i conteggi del ravvedimento operoso.
Tale modulo andrà presentato all'Ufficio Relazioni col Pubblico di Correggio con le seguenti modalità:
- a mezzo PEC utilizzando il seguente indirizzo correggio@cert.provincia.re.it;
- a mezzo servizio postale indirizzando la busta a Comune di Correggio – Corso Mazzini 31 – 42015 – Correggio (RE);
- a mano consegnando la busta direttamente all'Ufficio Relazioni col Pubblico del Comune.
Cosa serve
Puoi calcolare il ravvedimento operoso attraverso il calcolatore online oppure rivolgendoti ad un centro di assistenza fiscale o dal tuo commercialista di fiducia
Allegare il modello F24 quietanziato, riportante la barratura sul ravvedimento
Cosa si ottiene
Sanatoria del pagamento dell'IMU oltre i termini di legge
Esito
La quietanza di versamento F24 viene rilasciata dall'intermediario presso il quale viene effettuato il pagamento. La quietanza va conservata per 5 anni
Tempi e scadenze
Entro 5 anni dall'omesso o minor versamento.
Accedi al servizio
Oppure, puoi prenotare un appuntamento e presentarti presso gli uffici.
Condizioni di servizio
Documenti
Contatti
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