IMU – Riduzioni ulteriori
Come richiedere la riduzione della base imponibile
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Servizio attivo
È possibile richiedere una riduzione del 50% sulla base imponibile di fabbricati nei seguenti casi: inagibili/inabitabili, di interesse storico/artistico, concessi in comodato d'uso gratuito e di proprietà di pensionati residenti all'estero.
A chi è rivolto
Ai proprietari di fabbricati inagibili/inabitabili, fabbricati di interesse storico/artistico, fabbricati concessi in comodato d'uso gratuito e fabbricati di proprietà di pensionati residenti all'estero.
Descrizione
La base imponibile è ridotta del 50 per cento nei seguenti casi:
- a) per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all’art. 10 codice di cui al D.Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42;
- b) per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell’anno durante il quale sussistono dette condizioni. L’inagibilità o inabitabilità è accertata dall’Ufficio Tecnico comunale con perizia a carico del proprietario che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa il contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva (DPR445/2000) che attesti la dichiarazione di inagibilità o inabitabilità del fabbricato da parte di un tecnico abilitato, rispetto a quanto previsto dal periodo precedente. Perché sia riconosciuta la riduzione la fatiscenza del fabbricato non può essere superabile con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria, bensì con interventi di restauro o risanamento conservativo e/o ristrutturazione edilizia;
- c) per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il comodato sia registrato e che il comodante possieda una sola abitazione in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l’immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante, oltre all’immobile concesso in comodato, possiede nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9. Il beneficio si estende, in caso di morte del comodatario, al coniuge di quest’ultimo in presenza di figli minori.
Con sentenza n. 37346/2022 della Corte Suprema di Cassazione è stato chiarito che non sussiste il comodato gratuito al parente in linea retta di primo grado in caso di comproprietà dell’immobile e pertanto il comproprietario non residente è tenuto al pagamento dell’IMU senza riduzione di imponibile e con l’applicazione dell’aliquota ordinaria.
Come fare
Per l'inagibilità compilare il modulo appositamente predisposto nella sezione documenti di questa pagina
Per i pensionati residenti all'estero compilare il modulo appositamente predisposto nella sezione documenti di questa pagina
Nei casi di fabbricati di interesse storico/artistico e di comodati d'uso gratuiti a parenti di primo grado occorre presentare il modulo di denuncia ministeriale predisposto nella sezione documenti di questa pagina
Cosa serve
L'attestazione di un tecnico abilitato che dichiari l'inagibilità o l'inabitabilità del fabbricato da allegare alla dichiarazione sostitutiva (DPR445/2000).
Negli altri casi eventuale documentazione aggiuntiva viene indicata dall’ufficio competente.
Cosa si ottiene
Riduzione del 50% della base imponibile IMU
Esito
A seguito presentazione della modulistica si ottiene la ricevuta di presentazione o il numero di protocollo se inviata via pec.
Tempi e scadenze
Per fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili la riduzione viene concessa dalla data di presentazione della richiesta.
Per gli altri casi la modulistica deve essere presentata entro il 30 giugno dell'anno successivo.
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