A chi è rivolto
Requisiti:
E’ vietata la vendita sottocosto effettuata da un esercizio commerciale che, da solo o congiuntamente a quelli dello stesso gruppo di cui fa parte, detiene una quota superiore al cinquanta per cento della superficie di vendita complessiva esistente nel territorio della provincia dove ha sede l’esercizio con riferimento al settore merceologico di appartenenza.
Va effettuata specifica comunicazione anche nel caso di messaggi pubblicitari all’esterno o all’interno del locale, recante l’indicazione chiara ed inequivocabile dei prodotti venduti sottocosto, del numero minimo delle unità di prodotto disponibili per ciascuna referenza e del periodo temporale della vendita, nonché delle relative circostanze nel caso di:
a) prodotti il cui valore commerciale sia significativamente diminuito a causa di modifiche della tecnologia utilizzata per la loro produzione o di sostanziali innovazioni tecnologiche apportate agli stessi prodotti, ovvero a causa dell’introduzione di nuove normative relative alla loro produzione o commercializzazione;
b) prodotti non alimentari difettati, dei quali sia lecita la vendita e garantita la sicurezza secondo la vigente disciplina, o che abbiano subito un parziale deterioramento imputabile a terzi, ovvero ad agenti naturali o a fatti accidentali nonché di quelli usati per dimostrazioni, mostre, fiere o prove o che, comunque, siano stati concretamente utilizzati prima della vendita.
Vanno tenuti, inoltre, separati nella posizione i prodotti in vendita sottocosto da quelli venduti alle condizioni ordinarie in modo che siano inequivocabilmente identificabili all’interno dell’esercizio commerciale e va messa a disposizione, prima dell’inizio e durante il periodo di svolgimento della vendita sottocosto, la documentazione attestante il costo delle singole referenze in vendita.
Va resa, infine, immediatamente pubblica la fine anticipata dell’offerta, almeno con la pubblicazione all’interno e all’esterno dell’esercizio commerciale dei prodotti esauriti, nel caso di impossibilità a rispettare per l’intero periodo preannunciato le condizioni pubblicizzate.
Descrizione
Vendite sottocosto
Come fare
Il procedimento è possibile solo in modalità telematica tramite la piattaforma Accesso Unitario.
Cosa serve
- Modulistica e documenti da allegare sono presenti sulla piattaforma.
Cosa si ottiene
Autorizzazione alle vendite sottocosto.
Esito
Servizio Commercio
Telefono 0522630756
Email: commercio@comune.correggio.re.it
Tempi e scadenze
Le vendite sottocosto devono essere comunicate al comune dove è ubicato l’esercizio almeno dieci giorni prima dell’inizio.
Possono essere effettuate solo tre volte nel corso dell’anno e devono trascorrere almeno 20 giorni tra una vendita e l’altra.
Ogni vendita sottocosto non può avere una durata superiore a dieci giorni ed il numero dei prodotti oggetto di ciascuna vendita sottocosto non può essere superiore a cinquanta.
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