Pubblicazione di Matrimonio

La celebrazione del matrimonio deve essere preceduta dalla richiesta di pubblicazione: con questo atto l’Ufficiale dello Stato Civile verifica l’inesistenza di impedimenti all’assunzione del vincolo.
Deve essere richiesta da entrambi i futuri sposi nel Comune di residenza di uno di essi almeno due mesi prima della data del matrimonio. Nella domanda devono essere dichiarati:
– cognome e nome
– luogo e data di nascita
– cittadinanza
– residenza
– professione
– codice fiscale
– rito prescelto
– stato civile
– inesistenza di impedimenti di parentela, affinità, adozione o affiliazione previsti dall’art. 87 del codice civile
– di non trovarsi nelle condizioni indicate negli art. 85 e 88 del codice civile (interdizione per infermità di mente e delitto)
– l’esistenza di eventuali figli da legittimare.
In caso di matrimonio religioso i nubendi devono presentare all’Ufficiale dello Stato Civile anche la richiesta di pubblicazioni del parroco della parrocchia di residenza.
Il cittadino straniero che vuole contrarre matrimonio in Italia deve presentare, ai sensi di quanto disposto dall’art. 116 del Codice Civile, il nulla-osta rilasciato dall’autorità competente del proprio paese, nel quale venga indicato che secondo il proprio ordinamento giuridico non vi sono ostacoli al matrimonio. Occorrerà pertanto rivolgersi al Consolato straniero presente in Italia per conoscere l’autorità deputata a tale rilascio.
Nel caso i futuri sposi siano minori di età il matrimonio è consentito purchè abbiano compiuto 16 anni e previa presentazione dell’autorizzazione rilasciata dal Tribunale dei Minori.
L’Ufficiale dello Stato Civile, ricevuta la richiesta, procede nel redigere processo verbale nel quale indica le generalità delle persone richiedenti, la documentazione acquisita e la durata della pubblicazione. L’atto viene pubblicato all’Albo pretorio informatico accessibile dal sito internet del Comune per otto giorni consecutivi e trasmesso all’eventuale Comune di residenza dell’altro nubendo. Trascorsi tre giorni dal termine della pubblicazione senza che siano stati presentati reclami l’Ufficiale dello Stato Civile rilascerà il certificato di eseguita pubblicazione o il nulla-osta al matrimonio da consegnare al parroco della parrocchia di residenza nel caso di matrimonio concordatario: da questo momento sarà possibile celebrare il matrimonio che dovrà avvenire entro sei mesi, al termine dei quali l’atto perde di validità.
L’atto di pubblicazione è soggetto al pagamento dell’imposta di bollo di € 16,00 e qualora debba essere affisso in un altro Comune è necessaria un’ulteriore marca da € 16,00.
Il certificato di eseguita pubblicazione rilasciato dal Comune di residenza permette ai nubendi di contrarre il matrimonio in qualunque Comune italiano, che deve essere indicato nel momento della richiesta della pubblicazione.

NORMATIVA
Libro I° del Codice Civile
DPR 3/11/2000 n. 396
DPR 28/12/2000 n. 445

DOVE RIVOLGERSI
URP – Ufficio Relazioni con il Pubblico
Corso Mazzini n. 31/A (piano terra) – Correggio
Tel. 800-218441 (numero verde gratuito)
e-mail: urp@comune.correggio.re.it

Orario
lunedì, martedì e giovedì, dalle ore 8 alle ore 17,30;
mercoledì, venerdì e sabato, dalle ore 8 alle ore 12,30.

Ulteriori informazioni possono essere richieste a :
UFFICIO DI STATO CIVILE
Corso Mazzini, 31 – Correggio (primo piano)
Tel. 0522.630719
e-mail: demografici@comune.correggio.re.it

Orario: dal lunedì al venerdì dalle ore 8 alle ore 12
martedì dalle ore 15 alle ore 17,30

modif.: 3 Dicembre 2019 - Netribe Redazione

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