IMU – Ravvedimento operoso

Cosa fare se ho dimenticato di pagare

  • Servizio attivo

I contribuenti che hanno omesso il versamento o eseguono il pagamento in ritardo o hanno sbagliato i calcoli, possono avvalersi dell’istituto del ravvedimento operoso.


A chi è rivolto

Soggetti tenuti al pagamento dell'IMU

Descrizione

In caso di pagamento dell’IMU oltre i termini di legge previsti, il cittadino dovrà pagare una sanzione e gli interessi per ogni giorno di ritardo. Con il ravvedimento operoso il contribuente ha la possibilità di pagare l’imposta dovuta con una sanzione ridotta rispetto a quella normale e gli interessi sulla base del numero di giorni di ritardo.

Con la conversione in Legge del Decreto Fiscale 2020 (D.L. 124/2019, convertito con Legge 157/2019) viene esteso ai tributi locali il ravvedimento lungo oltre l’anno dopo la scadenza, già disponibile per i tributi erariali.
Quindi oltre che con il normale ravvedimento operoso, adesso è possibile effettuare versamenti per imposte dopo un anno (e fino a due anni) con una sanzione pari al 4,29% (1/7 della sanzione) e dopo due anni con una sanzione del 5% (1/6 della sanzione).

Il Ravvedimento operoso è utilizzabile solo se la violazione non sia stata già contestata e comunque non siano iniziate attività amministrative di accertamento delle quali il contribuente abbia avuto formale informativa.

Prospetto di riepilogo del nuovo ravvedimento operoso per violazioni commesse fino al 31/08/2024:

  • Regolarizzazione entro 14 giorni dal termine fissato per il versamento: sanzioni ridotte allo 0,1% (pari ad 1/10 del 1%) per ogni giorno di ritardo e interessi legali calcolati a giorni di ritardo.
  • Regolarizzazione dal 15° giorno dal termine fissato per il versamento ed entro 30 giorni dal medesimo termine: sanzioni ridotte al 1,5% (pari ad 1/10 del 15%) e interessi legali calcolati a giorni di ritardo.
  • Regolarizzazione oltre il 30° giorno dal termine fissato per il versamento ed entro 90 giorni dal medesimo termine: sanzioni ridotte al 1,67% (pari ad 1/9 del 15%) e interessi legali calcolati a giorni di ritardo.
  • Regolarizzazione oltre il 90° giorno dal termine fissato per il versamento ed entro 1 anno dal medesimo termine: sanzioni ridotte al 3,75% (pari ad 1/8 del 30%) e interessi legali calcolati a giorni di ritardo.
  • Regolarizzazione oltre 1 anno dal termine fissato per il versamento ed entro 2 anni dal medesimo termine: sanzioni ridotte al 4,29% (pari ad 1/7 del 30%) e interessi legali calcolati a giorni di ritardo.
  • Regolarizzazione oltre 2 anni dal termine fissato per il versamento: sanzioni ridotte al 5% (pari ad 1/6 del 30%) e interessi legali calcolati a giorni di ritardo.

Per violazioni commesse dal 01/09/2024

  • Regolarizzazione entro 14 giorni dal termine fissato per il versamento: sanzioni ridotte allo 0,08% (pari ad 1/10 del 0,83%) per ogni giorno di ritardo e interessi legali calcolati a giorni di ritardo.
  • Regolarizzazione dal 15° giorno dal termine fissato per il versamento ed entro 30 giorni dal medesimo termine: sanzioni ridotte al 1,25% (pari ad 1/10 del 12,5%) e interessi legali calcolati a giorni di ritardo.
  • Regolarizzazione oltre il 30° giorno dal termine fissato per il versamento ed entro 90 giorni dal medesimo termine: sanzioni ridotte al 1,39% (pari ad 1/9 del 12,5%) e interessi legali calcolati a giorni di ritardo.
  • Regolarizzazione oltre il 90° giorno dal termine fissato per il versamento ed entro 1 anno dal medesimo termine: sanzioni ridotte al 3,13% (pari ad 1/8 del 25%) e interessi legali calcolati a giorni di ritardo.
  • Regolarizzazione oltre 1 anno dal termine fissato per il versamento ed entro 2 anni dal medesimo termine: sanzioni ridotte al 3,57% (pari ad 1/7 del 25%) e interessi legali calcolati a giorni di ritardo.
  • Regolarizzazione oltre 2 anni dal termine fissato per il versamento: sanzioni ridotte al 4,17% (pari ad 1/6 del 25%) e interessi legali calcolati a giorni di ritardo.

Come fare

È possibile compilare il modello appositamente predisposto  nella sezione documenti di questa pagina o farlo compilare da chi effettua i conteggi del ravvedimento operoso.
Tale modulo andrà presentato all'Ufficio Relazioni col Pubblico di Correggio con le seguenti modalità:

  • a mezzo PEC utilizzando il seguente indirizzo correggio@cert.provincia.re.it;
  • a mezzo servizio postale indirizzando la busta a Comune di Correggio – Corso Mazzini 31 – 42015 – Correggio (RE);
  • a mano consegnando la busta direttamente all'Ufficio Relazioni col Pubblico del Comune.

Cosa serve

Puoi calcolare il ravvedimento operoso attraverso il calcolatore online oppure rivolgendoti ad un centro di assistenza fiscale o dal tuo commercialista di fiducia

Allegare il modello F24 quietanziato, riportante la barratura sul ravvedimento

Cosa si ottiene

Sanatoria del pagamento dell'IMU oltre i termini di legge

Esito

La quietanza di versamento F24 viene rilasciata dall'intermediario presso il quale viene effettuato il pagamento. La quietanza va conservata per 5 anni

Tempi e scadenze

Entro 5 anni dall'omesso o minor versamento.

Accedi al servizio

Oppure, puoi prenotare un appuntamento e presentarti presso gli uffici.

Condizioni di servizio

Per conoscere i dettagli di scadenze, requisiti e altre informazioni importanti, leggi i termini e le condizioni di servizio.

Documenti

Modulo ravvedimento operoso

Modulo ravvedimento operoso

Contatti

Servizio Tributi

Corso Mazzini 35

T 0522630767

T 0522 630744

T 0522 630737

tributi@comune.correggio.re.it

pec: correggio@cert.provincia.re.it

Ufficio Tributi

Corso Mazzini 35

T 0522630767

T 0522 630744

T 0522 630737

Adriana Vezzani

tributi@comune.correggio.re.it

pec: correggio@cert.provincia.re.it

Argomenti:

Pagina aggiornata il 05/02/2025

Quanto sono chiare le informazioni su questa pagina?

Grazie, il tuo parere ci aiuterà a migliorare il servizio!

Quali sono stati gli aspetti che hai preferito? 1/2

Dove hai incontrato le maggiori difficoltà?1/2

Vuoi aggiungere altri dettagli? 2/2

Inserire massimo 200 caratteri