Le lotterie, tombole, riffe e pesche o banchi di beneficenza possono essere organizzate esclusivamente da:
a) enti morali, associazioni e comitati senza fini di lucro, aventi scopi assistenziali, culturali, ricreativi e sportivi disciplinati dagli articoli. 14 e
seguenti del codice civile, organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui all'articolo 10, del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460,
se dette manifestazioni sono necessarie per far fronte alle esigenze finanziarie degli enti stessi;
b) partiti o movimenti politici di cui alla legge 2 gennaio 1997, n. 2, purché svolte nell'ambito di manifestazioni locali organizzate dagli stessi. In caso di svolgimento al di fuori delle dette manifestazioni locali si applicano le disposizioni previste per i soggetti di cui alla lettera a);
Sono consentite le tombole effettuate in ambito familiare e privato, organizzate per fini prettamente ludici.