A chi è rivolto
A tutti coloro che intendono trasferire la residenza nel Comune di Correggio provenienti da un altro Comune italiano o dall’estero, alle persone già residenti a Correggio che effettuano un cambio di indirizzo all’interno del Comune.
Descrizione
Chi intende trasferire la residenza da un altro Comune italiano o dall’estero e chi effettua un cambio di indirizzo all’interno del Comune di Correggio deve presentare una apposita dichiarazione, compilata in tutti i campi obbligatori contrassegnati da asterisco, sottoscritta da tutti i componenti maggiorenni che si trasferiscono, allegando la documentazione richiesta a seconda del caso.
Il Decreto Legge 28/03/2014 n. 47 “Misure urgenti per l’emergenza abitativa, per il mercato delle costruzioni e per l’Expo 2015”, convertito con modificazioni in Legge 23/05/2014 n. 80, ha stabilito che chiunque occupa abusivamente un immobile senza titolo non può chiedere la residenza nè l’allacciamento a pubblici servizi in relazione all’immobile medesimo e gli atti emessi in violazione di tale divieto sono nulli a tutti gli effetti di legge. Pertanto nella dichiarazione di residenza dovrà essere dimostrata la sussistenza del vincolo di possesso dell’immobile.
Come fare
La dichiarazione può essere inoltrata al Comune con una delle seguenti modalità:
- online, tramite il servizio presente sul portale dell’Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente (ANPR) utilizzando le proprie credenziali SPID, CIE, CNS o eIDAS;
- presentazione diretta, attraverso i seguenti canali:
a) consegna all’Ufficio Relazioni con il Pubblico previo appuntamento;
b) trasmessa per posta raccomandata a/r al seguente indirizzo Comune di Correggio – Servizi Demografici- Corso Mazzini 33 – 42015 Correggio;
c) trasmessa per posta elettronica all’indirizzo demografici@comune.correggio.re.it
d) trasmessa via posta elettronica certificata PEC all’indirizzo: correggio@cert.provincia.re.it
Cosa serve
Per i cittadini italiani:
– documento di riconoscimento di tutti coloro che si trasferiscono
– dichiarazione di assenso del titolare del contratto di locazione (nel caso di ingresso in nucleo famigliare già residente) o del proprietario.
Per i cittadini comunitari
I cittadini di Norvegia, Islanda, Liechtestein sono equiparati ai cittadini dell’Unione Europea in quanto fanno parte dello Spazio Economico Europeo. Sono equiparati ai cittadini dell’Unione anche i cittadini della Svizzera e della Repubblica di San Marino (Circolare Ministero dell’Interno n. 39 del 18/07/2007). Il Ministero dell’Interno in risposta ad un quesito del 14/03/2008 ha ritenuto estensibile l’applicazione della disciplina sui comunitati anche ai cittadini del Principato di Monaco, del Principato di Andorra e dello Stato della Città del Vaticano:
- passaporto o documento equipollente
- codice fiscale
- attestazione di regolarità del soggiorno o attestato di soggiorno permanente. In mancanza occorre presentare i documenti indicati nell’Allegato B
Per i cittadini extracomunitari:
- codice fiscale
– passaporto in corso di validità per tutti i componenti che si trasferiscono
– permesso di soggiorno o carta di soggiorno per tutti i componenti che si trasferiscono
oppure in alternativa al permesso di soggiorno la seguente documentazione:
Iscrizione anagrafica in attesa del rinnovo del permesso di soggiorno per persone già iscritte in anagrafe o mai iscritte (Direttiva Ministero Interno del 05/08/2006 e Circolare Ministero Interno n. 42 del 17/11/2006)
– fotocopia del permesso di soggiorno scaduto;
– ricevuta postale attestante l’avvenuta presentazione della richiesta di rinnovo entro 60 giorni dalla scadenza del precedente permesso.
Iscrizione anagrafica per motivi di lavoro subordinato (Direttiva Ministero Interno del 20/02/2007 e Circolare Ministero Interno n. 16 del 02/04/2007)
– copia contratto di soggiorno stipulato presso lo Sportello Unico per l’Immigrazione della Prefettura;
– ricevuta rilasciata dall’Ufficio Postale attestante l’avvenuta presentazione della richiesta di permesso di soggiorno;
– domanda di rilascio di permesso di soggiorno per lavoro subordinato presentata allo Sportello Unico Immigrazione.
Iscrizione anagrafica per motivi di ricongiungimento familiare (Circolare Ministero Interno n. 43 del 02/08/2007)
– visto d’ingresso per ricongiungimento familiare apposto sul passaporto;
– ricevuta rilasciata dall’Ufficio Postale attestante l’avvenuta presentazione della richiesta di permesso di soggiorno;
– fotocopia non autenticata del nulla osta rilasciato dallo Sportello Unico della Prefettura
Qualora il ricongiungimento sia stato richiesto da cittadino italiano non è previsto il nulla osta dello Sportello Unico della Prefettura, dovrà però essere dimostrato lo status di familiare con apposita documentazione.
Iscrizione anagrafica di cittadini stranieri discendenti da avo italiano che intendono avviare la procedura di riconoscimento della cittadinanza “jure sanguinis” (Circolari Ministero Interno n. 32 del 13/06/2007 e n. 52 del 28/09/2007)
– dichiarazione di presenza rilasciata entro otto giorni dall’ingresso in Questura per coloro che provengono da un paese aderente all’accordo di Schengen;
– timbro sul passaporto ‘uniforme Schengen’ apposto dall’autorità di frontiera per coloro che provengono da paesi non Schengen;
– documentazione tradotta in italiano e legalizzata dall’autorità diplomatica/consolare italiana presente nel paese di origine comprovante la discendenza suddetta.
Iscrizione anagrafica di minori stranieri in attesa di adozione (Direttiva Ministreo Interno e Ministro Politiche per la Famiglia del 21/02/2007)
– copia dell’autorizzazione all’ingresso e al soggiorno permanente del minore rilasciata dalla Commissione per le adozioni internazionali;
– copia provvedimento straniero di adozione.
Cosa si ottiene
L’iscrizione nell’Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente per le persone provenienti dall’estero. La variazione dell’indirizzo di residenza per le persone già iscritte nell’ANPR. La decorrenza corrisponderà alla data di presentazione della dichiarazione.
Esito
-
Tempi e scadenze
La dichiarazione deve essere presentata entro 20 giorni dalla data del trasferimento.
La registrazione avviene nei 2 giorni lavorativi successivi alla presentazione della dichiarazione.
La verifica dei requisiti avviene entro 45 giorni dalla presentazione dell’istanza.
Durante il periodo di definizione della pratica è possibile ottenere esclusivamente il rilascio dei certificati di residenza e di stato di famiglia, per gli altri certificati occorre attendere la conclusione positiva del procedimento.
Quanto costa
Nessun costo
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Ulteriori informazioni
CASI PARTICOLARI
Nel caso in cui gli accertamenti della dimora abituale diano esito negativo, ovvero sia stata verificata l’assenza dei requisiti cui è subordinata l’iscrizione, l’ufficiale d’anagrafe provvederà alla comunicazione all’interessato dei requisiti mancanti o degli accertamenti negativi svolti. L’interessato entro 10 giorni dal ricevimento di tale comunicazione potrà presentare per iscritto le proprie osservazioni, eventualmente corredate da documenti. La comunicazione del preavviso di rigetto interrompe i termini del procedimento che iniziano nuovamente a decorrere dalla data di presentazione delle osservazioni o, in mancanza, dalla scadenza del termine di dieci giorni di cui sopra.
Nel caso di eventuale mancato accoglimento delle osservazioni, l’ufficiale d’anagrafe dovrà indicarne la motivazione nel provvedimento con il quale avviserà l’interessato del definitivo esito dei controlli svolti, nonché del conseguente ripristino della posizione anagrafica precedente.
In caso di dichiarazioni non corrispondenti al vero si applicheranno gli articoli 75 e 76 del D.P.R. n. 445/2000, i quali dispongono rispettivamente la decadenza dai benefici acquisiti per effetto della dichiarazione, nonché il rilievo penale della dichiarazione mendace. Si procederà inoltre a presentare la segnalazione alle autorità di pubblica sicurezza delle discordanze tra le dichiarazioni rese dagli interessati e gli esiti degli accertamenti svolti.
Normativa di riferimento
Legge 24/12/1954 n. 1228
D.P.R. 30/05/1989 n. 223
D.P.R. 19/04/1994 n. 575
D.P.R. 16/09/1996 n. 610
D.P.R. 18-10-2004 n. 334
Decreto Legge 09/02/2012 n. 5 convertito in L. 04/04/2012 n. 35
Circolare Ministero dell’Interno 27/04/2012 n. 9
D.L. 28/03/2014 n. 47 convertito in L. 23/05/2014 n. 80
Condizioni di servizio
Documenti
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