Carta d’identità cartacea

Dal primo ottobre 2017 la carta d’identità cartacea non viene più rilasciata essendo stata sostituita dalla carta d’identità elettronica.

Carta d’identità cartacea
La carta di identità è il documento personale di riconoscimento rilasciato dall’Ufficio Anagrafe del Comune. Può essere richiesto da tutti i residenti senza limite di età. La carta d’identità ha validità:
– 3 anni, per i minori di età inferiore a 3 anni;
– 5 anni, per i minori di età compresa fra 3 e 18 anni;
– 10 anni, per le persone maggiori di età.
L’art. 7 del D.L. 09/02/2012 n. 5 ha stabilito che la scadenza della carta d’identità sia corrispondente alla data del compleanno successiva alle validità suddette.

Il documento viene rilasciato valido per l’espatrio, per i soli cittadini italiani, purchè l’interessato non si trovi in una delle condizioni ostative al rilascio del passaporto sotto indicate; in questo caso sulla carta d’identità non compare nessuna dicitura particolare mentre compare la dicitura “documento non valido ai fini dell’espatrio” solo quando il documento viene rilasciato non valido per l’espatrio.

Considerato che gli accordi internazionali tra l’Italia ed i restanti Paesi possono subire delle modifiche, prima di partire è opportuno verificare il documento necessario per l’ingresso nel territorio straniero attraverso una delle seguenti modalità:
– rivolgendosi all’Ufficio Relazioni con il Pubblico della Questura
– informandosi presso i Consolati o le Ambasciate straniere in Italia
– consultando il sito Viaggiare Sicuri
– consultando il sito della Polizia di Stato

Primo rilascio
L’interessato deve presentarsi all’Ufficio Relazioni con il Pubblico munito di tre fotografie formato tessera con sfondo chiaro, uguali e recenti, frontali e senza copricapo (ad eccezione dei casi in cui la copertura del capo con velo, turbante o altro è imposto da motivi religiosi) un documento valido. In mancanza occorre esibire un documento valido o presentarsi con due persone maggiorenni non parenti, munite di documento di riconoscimento valido, che dichiarino la conoscenza personale con chi richiede il rilascio della carta di identità. Per ottenere il rilascio del documento valido per l’espatrio occorre sottoscrivere una dichiarazione di non trovarsi in nessuna delle condizioni ostative al rilascio del passaporto. In particolare:
b) i genitori con prole minore abbiano l’assenso dell’altro genitore, anche nel caso in cui sia intervenuta separazione o divorzio tra i coniugi. Non è necessario esibire l’assenso scritto in quanto il richiedente sottoscrivendo la dichiarazione suddetta attesta di avere acquisito l’assenso dell’altro genitore. In caso di dichiarazioni mendaci il dichiarante sarà responsabile penalmente di quanto dichiarato. E’ richiesta l’autorizzazione del Giudice Tutelare solo nel caso in cui l’altro genitore non conceda il proprio assenso. Se il richiedente è genitore vedovo o unico ad avere riconosciuto la prole non è necessaria alcuna autorizzazione in quanto rappresenta l’unico soggetto ad avere l’esclusiva facoltà di individuazione dell’interesse del minore;
d) non dovere espiare una pena restrittiva della libertà personale o soddisfare una multa o ammenda, salvo per questi ultimi il nulla osta dell’autorità che deve curare l’esecuzione della sentenza, semprechè la multa o l’ammenda non siano già state convertite in pena restrittiva della libertà personale, o la loro conversione non importi una pena superiore a mesi 1 di reclusione o 2 di arresto;
e) non essere sottoposti ad una misura di sicurezza detentiva ovvero ad una misura di prevenzione prevista dagli art. 3 e seguenti della L. 27/12/1956 n. 1423.
Per il rilascio della carta di identità a soggetto minorenne è indispensabile, oltre al minore, la presenza di almeno un genitore (o tutore) munito di documento di riconoscimento valido. Per ottenerla valida per l’espatrio occorre l’assenso di entrambi i genitori che devono presentarsi, anche separatamente, allo sportello muniti di documento d’identità. Per il minore di anni 14 l’uso della carta di identità ai fini dell’espatrio è subordinata alla condizioni che il minore viaggi in compagnia almeno di uno dei genitori: al fine di semplificare gli eventuali controlli alla frontiera si consiglia di richiedere al momemto del rilascio del documento, o anche successivamente, l’indicazione del nome dei genitori sulla carta d’identità. Qualora il minore di anni 14 sia accompagnato all’estero da persona diversa dal genitore occorre una dichiarazione dei genitori convalidata dalla Questura.

Qualora il richiedente fosse impossibilitato a recarsi presso l’Ufficio per problemi di deambulazione, la pratica può essere attivata da un familiare o altra persona maggiorenne mediante la consegna all’Ufficio Relazioni con il Pubblico di 3 fotografie e del documento scaduto o in scadenza. L’Ufficio predisporrà il documento e sarà consegnato a domicilio da un incaricato che provvederà a farlo sottoscrivere.

Il rilascio della carta è immediato. Il costo è di 5,40 euro. Il pagamento deve essere effettuato al momento del rilascio.

L’art. 35 , comma 3 del D.P.R28/12/2000 n. 445 dispone inoltre che nei documenti di riconoscimento non è necessaria l’indicazione dello stato civile, salvo specifica istanza del richiedente che l’ufficio tratterrà agli atti.

Rinnovo
La carta d’identità può essere rinnovata anche prima del 18esimo giorno precedente la scadenza. L’Ufficio Relazioni con il Pubblico informa, tramite avviso scritto recapitato a domicilio, dell’imminente scadenza del documento. Il cittadino ha facoltà di provvedere o meno al suo rinnovo.
L’interessato deve presentarsi all’Ufficio Relazioni con il Pubblico munito di 3 fotografie formato tessera con sfondo chiaro, uguali e recenti, frontali e senza copricapo (ad eccezione dei casi in cui la copertura del capo con velo, turbante o altro è imposto da motivi religiosi) unitamente alla vecchia carta di identità.
Per il rilascio di documento valido per l’espatrio a soggetti maggiorenni, valgono le disposizioni descritte nel paragrafo precedente “Primo rilascio”.

La carta d’identità deve essere rinnovata nel caso in cui siano intervenute variazioni nei dati personali: nome, cognome, acquisto della cittadinanza italiana. La carta di identità non deve essere rinnovata in caso di variazione di residenza o di professione in quanto tali dati non sono identificativi della persona.

Smarrimento o furto
Lo smarrimento o il furto della carta di identità, in corso di validità, deve essere segnalato tempestivamente all’autorità preposta. Occorre rivolgersi al Comando dei Carabinieri denunciando le modalità dell’evento e comunicando gli estremi della carta d’identità smarrita o rubata (dati disponibili presso l’Ufficio Relazioni con il Pubblico).
Con l’originale della denuncia e un altro documento di riconoscimento è possibile ottenere il rilascio di una nuova carta, secondo la procedura descritta nel paragrafo “Primo Rilascio”.

Deterioramento
Qualora la carta di identità subisca deterioramenti che ne compromettano la validità oppure ne rendano illeggibili una o più parti, occorre provvedere al suo rinnovo con le modalità descritte nel paragrafo Rinnovo, esibendo sempre il vecchio documento anche se deteriorato. Nel caso fosse andato completamente distrutto occorre presentare una denuncia all’autorità competente (Carabinieri) ed esibirla al momento della richiesta della nuova carta.

Cittadini Stranieri
Devono essere presentati i documenti previsti nei casi precedenti, in caso di prima richiesta occorre esibire il passaporto per i cittadini extra Unione Europea e, pei i cittadini dell’Unione il passaporto o la carta d’identità nazionale. La carta di identità viene sempre rilasciata non valida ai fini dell’espatrio.

Non residenti
La carta d’identità può essere rilasciata anche ai non residenti: l’interessato dovrà presentare all’Ufficio Relazioni con il Pubblico una richiesta scritta indicando l’impossibilità di recarsi al proprio Comune di residenza. Il documento verrà emesso previa acquisizione del nulla-osta rilasciato dall’ente sopra menzionato.

L’art. 45 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 ha disposto che i dati relativi al cognome, nome, luogo e data di nascita, cittadinanza e residenza attestati in documenti di riconoscimento in corso di validità, abbiano lo stesso valore probatorio dei corrispondenti certificati.

NORMATIVA
Regio Decreto 18/06/1931 n. 773
Regio decreto 06/05/1940 n. 635
DPR 30/12/1965 n. 1656
Legge 21/11/1967 n. 1185
D.P.R. 06/08/1974 n. 649
D.P.R. 28/12/2000 n. 445
Legge 16/01/2003 n. 3, art. 24
D.L. 25/06/2008 n. 112
L. 06/08/2008 n. 133
D.L. 13/05/2011 n. 70
D.L. 20/01/2012 n. 1
D.L. 09/02/2012 n. 5
Atto del Commissario Prefettizio n. 20 del 18.10.2022

DOVE RIVOLGERSI
U.R.P. – Ufficio Relazioni con il Pubblico
Corso Mazzini, 31/A (piano terra) Correggio
Tel.: 800-218441 (numero verde gratuito)
e-mail: urp@comune.correggio.re.it

Orario
lunedì, mercoledì, venerdì e sabato, dalle ore 8 alle ore 12,30
martedì e giovedì, dalle ore 8 alle ore 17,30;

Giudice Tutelare (per il rilascio dell’autorizzazione)
Tribunale di Reggio Emilia
Via Paterlini, 1 Reggio Emilia
Tel. 0522 510611 (centralino)

modif.: 22 Febbraio 2024 - Netribe Redazione

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