Certificati anagrafici

Certificazione anagrafica online

È possibile ottenere certificati anagrafici e autocertificazioni attraverso due diversi servizi:
ANPR (portale del Ministero dell’Interno)
SmartANPR (servizio messo a disposizione dal Comune di Correggio).

Grazie a questi servizi è possibile richiedere in maniera autonoma sia per se stessi che per un componente della propria famiglia, certificati anagrafici e autocertificazioni online 24 ore su 24. Attraverso pochi semplici passaggi, i due servizi guidano alla stampa di certificati anagrafici aventi la stessa validità giuridica di quelli emessi dallo sportello dell’Ufficio comunale.
È possibile richiedere i certificati in carta libera specificando il motivo della richiesta scegliendolo tra quelli presenti nel menù a tendina o in alternativa richiedere i certificati in bollo
Al portale ANPR e smartANPR si può accedere tramite il proprio SPID, oppure con la Carta d’identità elettronica o con la Carta Nazionale dei Servizi.

Attraverso la piattaforma Smart ANPR è possibile accedere ai servizi anagrafici da web o da mobile ( tramite app scaricabile da App Store e Google Play).

Potranno essere scaricati, anche in forma contestuale, i seguenti certificati:

  • Anagrafico di nascita
  • Anagrafico di matrimonio
  • di Cittadinanza
  • di Esistenza in vita
  • di Residenza
  • di Residenza AIRE
  • di Stato civile
  • di Stato di famiglia
  • di Stato di famiglia e di stato civile
  • di Residenza in convivenza
  • di Stato di famiglia AIRE
  • di Stato di famiglia con rapporti di parentela
  • di Stato Libero
  • Anagrafico di Unione Civile
  • di Contratto di Convivenza

Il certificato anagrafico di matrimonio contiene i dati anagrafici degli sposi, luogo e data dell’evento. Non contiene annotazioni, quali ad esempio divorzio, annullamento, regime patrimoniale che sono riportate nell’estratto dell’atto di matrimonio, da richiedere all’Ufficio di Stato Civile del Comune.

Certificazione a sportello
L’Ufficiale d’Anagrafe rilascia a chiunque ne faccia richiesta, previa identificazione e fatti salvi i divieti di comunicazione di dati, stabiliti da speciali disposizioni di legge, i certificati concernenti la residenza e lo stato di famiglia degli iscritti nell’anagrafe nazionale della popolazione residente, nonché ogni altra informazione ivi contenuta.
In alcuni casi, quando vengano richiesti più certificati attestanti diverse condizioni riferite alla stessa persona, è possibile rilasciare un certificato cumulativo. Il rilascio dei certificati correnti è immediato.

La Legge 12/11/2011 n. 183, art. 15, ha previsto che dal 01/01/2012 i certificati saranno validi e utilizzabili solo nei rapporti tra privati. Nei rapporti con gli uffici pubblici ed i gestori di pubblici servizi i certificati e gli atti notori saranno sempre sostituiti da dichiarazioni sostitutive. Conseguentemente dal 01/01/2012 le amministrazioni ed i gestori non potranno più accettare nè richiedere certificati ai privati cittadini, in caso contrario tale comportamento costituirà violazione dei doveri d’ufficio. La Legge n. 183/2011 ha stabilito che dal 01/01/2012 sui certificati venga apposta, a pena di nullità, la dicitura “Il presente certificato non può essere prodotto agli organi della Pubblica Amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi”. Per questa ragione nella maggior parte dei casi non sarà più possibile rilasciare certificati in carta libera applicando le esenzioni previste dalla normativa, ma dovranno essere rilasciati con marca da bollo da euro 16.

Certificati storici
Previa motivata richiesta, l’Ufficiale d’Anagrafe rilascia certificati attestanti situazioni anagrafiche pregresse, in questo caso il richiedente dovrà presentare apposita richiesta e fornire l’esatta data di riferimento. Qualora sia necessaria la consultazione degli archivi, il rilascio del certificato non sarà immediato ma occorreranno alcuni giorni.

Validità dei certificati
I certificati anagrafici hanno validità sei mesi dalla data di rilascio.

Costo dei certificati
Ai sensi di quanto disposto dal D.P.R. 642/1972 tutti i certificati anagrafici sono soggetti, fin dall’origine, all’imposta di bollo pari a 16 euro. Solo in alcuni casi per particolari usi ai quali i certificati sono destinati, individuati dal legislatore, sono previste esenzioni dalla regola generale suddetta e in tali ipotesi la norma di esenzione viene espressamente indicata sui certificati ed il richiedente che ritiene di averne diritto ha l’obbligo di dichiarare l’uso o l’articolo di legge che la prevede. Sulla base di quanto sopra riportato consegue che non è facoltà del richiedente né dell’ufficio al quale il documento sarà consegnato decidere se il certificato possa essere rilasciato in bollo o in carta libera.
Per i certificati storici che richiedano ricerche d’archivio, oltre all’eventuale imposta di bollo è previsto il diritto di segreteria pari ad euro 5,00 per ogni nominativo compreso nel certificato.

Certificati da produrre all’estero
Affinché il certificato possa essere validamente utilizzato all’estero davanti ad autorità estere, ove da queste richiesto, la firma del dipendente comunale che ha sottoscritto il documento dovrà essere legalizzata o apostillata rivolgendosi all’ufficio preposto presso la Prefettura di Reggio Emilia.

Autocertificazione
L’articolo 43 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 entrato in vigore il 07/03/2001 stabilisce che le amministrazioni pubbliche e i gestori di pubblici servizi non possono richiedere atti o certificati concernenti stati, qualità personali e fatti comprovati con dichiarazioni sostitutive concernenti: data e luogo di nascita, residenza, cittadinanza, godimento dei diritti civili e politici, stato di celibe, coniugato, vedovo o stato libero, stato di famiglia, esistenza in vita, nascita del figlio, decesso del coniuge, dell’ascendente o discendente, tutti i dati a diretta conoscenza dell’interessato contenuti nei registri dello stato civile.

L’art. 45 del D.P.R. suddetto dispone che i dati relativi al cognome, nome, luogo e data di nascita, cittadinanza, stato civile e residenza attestati in documenti di riconoscimento in corso di validità, abbiano lo stesso valore probatorio dei corrispondenti certificati. E’ fatto divieto alle amministrazioni pubbliche ed ai gestori di pubblici servizi di richiedere certificati attestanti fatti o stati contenuti nel documento esibito.

NORMATIVA
Legge 24/12/1954 n. 1228
D.P.R. 30/05/1989 n. 223
D.P.R. 28/12/2000 n. 445
D.P.R. 26/10/1972 n. 642
Legge 12/11/2011 n. 183 art. 15
Atto del Commissario Prefettizio n. 20 del 18.10.2022

DOVE RIVOLGERSI
U.R.P. – Ufficio Relazioni con il Pubblico
Corso Mazzini, 31/A (piano terra) Correggio
Tel.: 800-218441 (numero verde gratuito)
e-mail: urp@comune.correggio.re.it

Orario
lunedì, mercoledì, venerdì e sabato, dalle ore 8 alle ore 12,30
martedì e giovedì, dalle ore 8 alle ore 17,30;

modif.: 22 Febbraio 2024 - Netribe Redazione

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