Contributi per l’eliminazione di Barriere Architettoniche

La Legge 9 gennaio 1989 n. 13 prevede contributi per l’eliminazione di barriere architettoniche negli edifici privati ove hanno residenza abituale persone con disabilità, con menomazioni o limitazioni funzionali permanenti di carattere motorio o persone non vedenti.
La domande deve essere presentata, prima di effettuare la spesa, al sindaco del comune in cui si trova l’immobile entro il primo marzo di ogni anno, allegando un preventivo ed un certificato medico.

In riferimento ai suddetti contributi, la legge regionale Emilia Romagna n. 24/2013 (BUR n. 46 del 13/12/2013) ha modificato il testo dell’art. 56 della L.R. 24/2001, prevedendo a partire dall’anno 2014 l’istituzione di  un fondo regionale per l’eliminazione ed il superamento delle barriere architettoniche  (disciplinato dalla DGR n. 171 del 17/02/2014), distinto dal fondo statale istituito dallo Stato ai sensi dell’art. 10 della L. 13/89 per le medesime finalità.

Ciò vuol dire che la Regione Emilia Romagna non interverrà più ad integrare le risorse finanziarie assegnate dallo Stato come accaduto fino allo scorso anno.

A tale proposito la Regione ha stabilito i criteri di riparto e le modalità di individuazione dei beneficiari che concorreranno al riparto del fondo regionale.

Al fine, quindi, dell’assegnazione del contributo, si terrà conto dei seguenti criteri:

 

  • Precedenza agli invalidi “totali” con difficoltà di deambulazione; gli invalidi “parziali” sono collocati nelle graduatorie dopo gli invalidi “totali”;
  • All’interno delle due categorie di invalidi le domande sono collocate in ordine crescente di valore ISEE del nucleo familiare di cui l’invalido fa parte; nel caso di domande con il medesimo valore ISEE, prevale il criterio temporale di presentazione della domanda al Comune; nel caso di domande presentate per la medesima opera da più invalidi , si tiene conto del valore ISEE più basso;
  • Si tiene conto solo del valore ISEE dell’invalido richiedente sia nel caso di opere da realizzarsi su parti comuni, sia se la domanda viene presentata da chi esercita la tutela, potestà, procura o amministarzione di sotegno, sia nel caso le opere vengano compiute a spese di soggetti diversi dall’invalido.
  • Nel caso di contributi concessi per la realizzazione della stessa opera, all’importo del contributo regionale deve essere detratto l’importo degli altri contributi fino a concorrenza del contributo regionale.

 

Tutte le domande presentate entro la data del 01/03/2014 concorreranno al riparto del solo fondo statale, finanziato esclusivamente con contributi statali.

Le domande presentate dal 02/03/2014 concorreranno al riparto sia del fondo regionale che del fondo statale.

Gli invalidi che hanno presentato in Comune la domanda per il fondo statale entro il 01/03/2014 non possono fare domanda anche per il fondo regionale qualora si tratti del medesimo intervento edilizio.

MODULISTICA

Domanda per accedere ai contributi del fondo statale e regionale (versione .doc)

DOVE RIVOLGERSI
Ufficio Relazioni con il Pubblico (per ritiro modulistica)
Corso Mazzini 31/A (piano terra)
Tel. 800 218441

Orario
lunedì, martedì e giovedì, dalle ore 8 alle ore 18;
mercoledì, venerdì e sabato, dalle ore 8 alle ore 13.

Servizio Programmazione Territoriale – Arch. Federica Vezzani.

modif.: 11 Maggio 2022 - Netribe Redazione

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