A chi è rivolto
Alle persone maggiorenni
Descrizione
L’autenticazione di firma consiste nell’attestazione, resa dal funzionario incaricato, che la sottoscrizione in calce al documento è stata apposta in sua presenza, previo accertamento dell’identità della persona che sottoscrive.
Sono abilitati all’autenticazione un notaio, cancelliere, segretario comunale, il dipendente addetto a ricevere la documentazione o altro funzionario incaricato dal sindaco.
Quando si può autenticare la sottoscrizione
Il funzionario incaricato dal sindaco non ha una generale competenza autenticatoria, ma può autenticare esclusivamente le sottoscrizioni apposte su:
- istanze e dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà da presentare per la riscossione di benefici economici da parte di terzi (es. deleghe alla riscossione delle pensioni);
- istanze e dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà da presentare a privati (es. banche, assicurazioni);
- atti e dichiarazioni del venditore riferiti alla vendita di beni mobili registrati (autoveicoli, motoveicoli, rimorchi, ecc.);
- quietanze di pagamento;
- atti per i quali il codice di procedura penale prevede tale formalità (art. 39 D. Lgs. n. 271/1989);
- busta contenente la scheda di votazione per l’elezione degli organi di ordini professionali.
Quando non si può autenticare la sottoscrizione
Non è possibile autenticare le sottoscrizioni apposte in calce a:
- dichiarazioni d’impegno e di volontà;
- procure (comunque siano denominati), sono atti con cui l’interessato conferisce ad altri soggetti il potere di agire in nome e per proprio conto;
- dichiarazioni future;
- accettazioni o rinunce di incarichi;
- scritture private e meri rapporti tra privati;
- fogli in bianco.
Per questi casi occorre rivolgersi ad un notaio.
Non possono essere autenticate sottoscrizioni apposte su documenti redatti in lingua straniera: ai sensi dell’art. 1 della Legge n. 482/1999 la lingua ufficiale della Repubblica è l’italiano, pertanto al documento deve essere allegata una idonea traduzione in lingua italiana.
NORMATIVA DI RIFERIMENTO
D.P.R. 26/10/1972 n. 642 (Tabelle A e B)
D.P.R. 28/12/2000 n. 445
Atto del Commissario Prefettizio n. 20 del 18.10.2022
Come fare
A domanda
Cosa serve
Tutta la documentazione prevista per la presentazione della pratica
- L’interessato deve presentarsi personalmente all’Ufficio Relazioni con il Pubblico munito di un documento valido.
- La firma deve essere apposta in presenza del funzionario incaricato da persona maggiore di età e capace di intendere e volere. Cosa fare se la persona è impossibilitata a firmare – Se il dichiarante, capace di intendere e di volere, non è in grado di firmare perché analfabeta è sufficiente che apponga un segno di croce sul documento; – se il dichiarante, capace di intendere e di volere, non è in grado di firmare per impedimento fisico è il funzionario incaricato che provvede all’autentica attestando l’impedimento a firmare, senza bisogno di testimoni; – se il dichiarante non è in grado di manifestare la propria volontà per incapacità di intendere e di volere, non si potrà procedere ad alcuna autenticazione di sottoscrizione. Sarà pertanto necessario che i congiunti adottino le procedure di legge per la nomina di un Amministratore di sostegno. Se la persona è impossibilitata a recarsi all’Ufficio Relazioni con il Pubblico per problemi di deambulazione dovuti all’età, invalidità o altro, è prevista la possibilità, da parte di un operatore di recarsi al domicilio del cittadino per raccogliere la firma. In questo caso un familiare dovrà presentarsi all’ufficio suddetto munito del documento da firmare per sottoscrivere la richiesta.
Cosa si ottiene
Autenticazione della firma su dichiarazioni
Esito
Ufficio Relazioni con il Pubblico
Telefono 0522630792
Email: urp@comune.correggio.re.it
Tempi e scadenze
Rilascio immediato
Quanto costa
L’autenticazione di sottoscrizione è sempre soggetta all’imposta di bollo pari a 16 euro fin dall’origine, ai sensi del D.P.R. 672/1972, a meno che non siano previste specifiche esenzioni per il particolare uso al quale i documenti sono destinati. In questi casi la norma di esenzione deve essere espressamente indicata nell’autenticazione, pertanto chi ritiene di avere diritto ad una esenzione ha sempre l’obbligo di dichiarare la norma che la prevede o in alternativa l’uso, non potendo l’operatore suggerire eventuali cause di esenzione.
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Ulteriori informazioni
Atti e documenti da valere all’estero
Se l’atto deve essere prodotto all’estero e qualora ciò sia richiesto dall’autorità straniera, la sottoscrizione del dipendente comunale che ha autenticato deve a sua volta essere legalizzata o apostillata a cura dell’apposito Ufficio della Prefettura di Reggio Emilia.
L’entrata in vigore del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, ha notevolmente ridotto l’obbligo di autentica di firma, disponendo che le sottoscrizioni di istanze o dichiarazioni da produrre alla Pubblica Amministrazione o ai gestori di pubblici servizi (Enel, Agac, Telecom ecc.) non devono più essere autenticate. E’ sufficiente firmare davanti al funzionario dell’ente incaricato a ricevere la pratica o inviate allegando la copia fotostatica di un documento di identità valido.
Condizioni di servizio
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