A chi è rivolto
A tutti i cittadini
Descrizione
L’Ufficiale d’Anagrafe rilascia a chiunque ne faccia richiesta, previa identificazione e fatti salvi i divieti di comunicazione di dati, stabiliti da speciali disposizioni di legge, i certificati concernenti la residenza e lo stato di famiglia degli iscritti nell’anagrafe nazionale della popolazione residente, nonché ogni altra informazione ivi contenuta.
In alcuni casi, quando vengano richiesti più certificati attestanti diverse condizioni riferite alla stessa persona, è possibile rilasciare un certificato cumulativo.
La Legge 12/11/2011 n. 183, art. 15, ha previsto che dal 01/01/2012 i certificati saranno validi e utilizzabili solo nei rapporti tra privati. Nei rapporti con gli uffici pubblici ed i gestori di pubblici servizi i certificati e gli atti notori saranno sempre sostituiti da dichiarazioni sostitutive. Conseguentemente dal 01/01/2012 le amministrazioni ed i gestori non potranno più accettare nè richiedere certificati ai privati cittadini, in caso contrario tale comportamento costituirà violazione dei doveri d’ufficio. La Legge n. 183/2011 ha stabilito che dal 01/01/2012 sui certificati venga apposta, a pena di nullità, la dicitura “Il presente certificato non può essere prodotto agli organi della Pubblica Amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi”.
NORMATIVA DI RIFERIMENTO
- Legge 24/12/1954 n. 1228
- D.P.R. 30/05/1989 n. 223
- D.P.R. 28/12/2000 n. 445
- D.P.R. 26/10/1972 n. 642
- Legge 12/11/2011 n. 183 art. 15
- Atto del Commissario Prefettizio n. 20 del 18.10.2022
Come fare
Richieste a sportello: rilascio immediato
Richieste on-line tramite ANPR (portale del Ministero dell’Interno): il cittadino può ottenere in maniera autonoma i propri certificati e quelli dei componenti della propria famiglia collegandosi all’Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente (ANPR) mediante SPID, oppure con la Carta d’identità elettronica o con la Carta Nazionale dei Servizi.
Richieste on-line tramite SmartANPR (servizio messo a disposizione dal Comune di Correggio): il cittadino può ottenere in maniera autonoma i propri certificati e quelli dei componenti della propria famiglia collegandosi all’Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente (ANPR) mediante SPID, oppure con la Carta d’identità elettronica o con la Carta Nazionale dei Servizi. Attraverso la piattaforma Smart ANPR è possibile accedere ai servizi anagrafici da web o da mobile ( tramite app scaricabile da App Store e Google Play
Richieste a mezzo posta o posta elettronica: da inviare a Comune di Correggio Corso Mazzini n. 31 – 42015 Correggio (RE) o all’indirizzo mail urp@comune.correggio.re.it: rilascio entro massimo 30 giorni
Certificati storici
Previa motivata richiesta, l’Ufficiale d’Anagrafe rilascia certificati attestanti situazioni anagrafiche pregresse, in questo caso il richiedente dovrà presentare apposita richiesta e fornire l’esatta data di riferimento. Qualora sia necessaria la consultazione degli archivi, il rilascio del certificato non sarà immediato ma occorreranno alcuni giorni
Certificati da produrre all’estero
Affinché il certificato possa essere validamente utilizzato all’estero davanti ad autorità estere, ove da queste richiesto, la firma del dipendente comunale che ha sottoscritto il documento dovrà essere legalizzata o apostillata rivolgendosi all’ufficio preposto presso la Prefettura di Reggio Emilia.
Cosa serve
La richiesta deve indicare:
- Dati anagrafici completi del nominativo di cui si chiede la certificazione
- esibizione di un documento di riconoscimento del richiedente
- specificare l'uso al quale il certificato è destinato
- marca da bollo da 16,00 euro, salvo un uso esente previsto dalla legge
Cosa si ottiene
Il rilascio di certificati anagrafici
Esito
Ufficio Relazioni con il Pubblico
Telefono 0522630792
Email: urp@comune.correggio.re.it
Tempi e scadenze
Richieste a sportello: rilascio immediato
Richieste per corrispondenza: massimo 30 giorni
Quanto costa
Ai sensi di quanto disposto dal D.P.R. 642/1972 tutti i certificati anagrafici sono soggetti, fin dall’origine, all’imposta di bollo pari a 16 euro. Solo in alcuni casi per particolari usi ai quali i certificati sono destinati, individuati dal legislatore, sono previste esenzioni dalla regola generale suddetta e in tali ipotesi la norma di esenzione viene espressamente indicata sui certificati ed il richiedente che ritiene di averne diritto ha l’obbligo di dichiarare l’uso o l’articolo di legge che la prevede. Sulla base di quanto sopra riportato consegue che non è facoltà del richiedente né dell’ufficio al quale il documento sarà consegnato decidere se il certificato possa essere rilasciato in bollo o in carta libera.
Per i certificati storici che richiedano ricerche d’archivio, oltre all’eventuale imposta di bollo è previsto il diritto di segreteria pari ad euro 5,00 per ogni nominativo compreso nel certificato.
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Ulteriori informazioni
Autocertificazione
L’articolo 43 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 entrato in vigore il 07/03/2001 stabilisce che le amministrazioni pubbliche e i gestori di pubblici servizi non possono richiedere atti o certificati concernenti stati, qualità personali e fatti comprovati con dichiarazioni sostitutive concernenti: data e luogo di nascita, residenza, cittadinanza, godimento dei diritti civili e politici, stato di celibe, coniugato, vedovo o stato libero, stato di famiglia, esistenza in vita, nascita del figlio, decesso del coniuge, dell’ascendente o discendente, tutti i dati a diretta conoscenza dell’interessato contenuti nei registri dello stato civile.
L’art. 45 del D.P.R. suddetto dispone che i dati relativi al cognome, nome, luogo e data di nascita, cittadinanza, stato civile e residenza attestati in documenti di riconoscimento in corso di validità, abbiano lo stesso valore probatorio dei corrispondenti certificati. E’ fatto divieto alle amministrazioni pubbliche ed ai gestori di pubblici servizi di richiedere certificati attestanti fatti o stati contenuti nel documento esibito.
Condizioni di servizio
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