A chi è rivolto
A coniugi in procinto di separazione o divorzio in possesso dei requisiti previsti dalla normativa
Descrizione
Con l’entrata in vigore del Decreto legge n. 132/2014 convertito con Legge 162/2014 in alternativa alle procedure giudiziali previste dal codice civile in caso di separazione e dalla legge 898/1970 in caso di divorzio, è possibile per i coniugi che intendano separarsi o divorziare consensualmente negoziare tra di loro un accordo con l’assistenza di almeno un legale per parte o, se sussistono determinate condizioni, sottoscrivere tra di loro un accordo di separazione o di divorzio innanzi all’Ufficiale dello Stato Civile.
Sia l’accordo raggiunto a seguito di negoziazione assistita da avvocati, sia l’accordo sottoscritto innanzi all’Ufficiale dello Stato Civile sono equiparati ai provvedimenti giudiziali che definiscono i procedimenti di separazione personale, di cessazione degli effetti civili o di scioglimento del matrimonio, di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio.
Separazioni e divorzi con l’assistenza dell’avvocato
L’art. 6 della Legge n. 162/2014 prevede la convenzione di negoziazione assistita da almeno un avvocato per parte per le soluzioni consensuali di separazione personale, di divorzio e di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio. A seguito dell’entrata in vigore della Legge 06/05/2015 n. 55, i termini di separazione per pervenire al divorzio sono ridotti a mesi sei nel caso di separazione consensuale, ad un anno nel caso di separazione giudiziale.
La procedura prevede che l’accordo debba essere munito di nulla osta rilasciato dalla Procura della Repubblica nei seguenti casi:
– in assenza di figli;
– in assenza di figli minori;
– in presenza di figlio maggiorenne autosufficiente non portatore di handicap grave.
La procedura prevede che l’accordo debba essere munito di un’autorizzazione rilasciata dalla Procura della Repubblica (previa valutazione dell’interesse dei figli) nei seguenti casi:
– in presenza di figli minori;
– in presenza di figli maggiorenni incapaci o portatori di handicap grave;
– in presenza di figli maggiorenni non autosufficienti.
Separazioni e divorzi innanzi all’Ufficiale di Stato Civile
L’art. 12 delle Legge n. 162/2014 prevede, a decorrere dall’11/12/2014, la possibilità per i coniugi di comparire direttamente innanzi all’Ufficiale dello Stato Civile del Comune per concludere un accordo di separazione, di divorzio o di modifica delle precedenti condizioni di separazione o di divorzio. L’assistenza degli avvocati difensori è facoltativa.
Competente a ricevere l’accordo è il Comune di:
– celebrazione del matrimonio in forma civile
– celebrazione del matrimonio in forma religiosa
– trascrizione del matrimonio celebrato all’ estero (da due cittadini italiani, o da cittadino italiano e un cittadino straniero)
– residenza di uno dei coniugi
Condizioni per la sottoscrizione dell’accordo:
– questa modalità semplificata è a disposizione dei coniugi solo quando NON vi siano figli minori o figli maggiorenni portatori di handicap grave o economicamente non autosufficienti (vengono considerati i figli nati nel matrimonio della coppia).
– l’accordo non potrà contenere patti di trasferimento patrimoniale (es. uso della casa coniugale), ma potrà essere inserito un obbligo di pagamento di una somma di denaro a titolo di assegno periodico sia nel caso di separazione consensuale sia in caso di divorzio.
– a seguito dell’entrata in vigore della Legge 06/05/2015 n. 55, i termini di separazione per pervenire al divorzio sono ridotti a mesi sei nel caso di separazione consensuale, ad un anno nel caso di separazione giudiziale.
Le modifiche delle condizioni di separazione o di divorzio
I coniugi sempre a condizione che non vi siano figli minori o figli maggiorenni portatori di handicap grave o economicamente non autosufficienti, possono dichiarare congiuntamente innanzi all’Ufficiale di Stato Civile di voler modificare le condizioni di separazione o di divorzio già stabilite limitatamente a:
– attribuzione assegno periodico;
– la revoca di tale assegno
– la revisione quantitativa dell’assegno periodico.
Non potrà costituire oggetto dell’accordo innanzi all’Ufficiale dello Stato Civile la previsione della corresponsione in un’unica soluzione dell’assegno di divorzio (c.d. liquidazione una tantum).
Come fare
Separazioni e divorzi innanzi all’Ufficiale di Stato Civile
Prenotazione di appuntamento all’Ufficio Stato Civile previa trasmissione, agli indirizzi sotto indicati, della dichiarazione sostitutiva di certificazione sottoscritta individualmente da ognuno dei coniugi (vedi allegati).
Gli interessati devono presentarsi su appuntamento e con l'assistenza facoltativa di un avvocato, innanzi all'Ufficiale di Stato Civile per sottoscrivere l'accordo di separazione, divorzio o di modifica delle condizioni di separazione o divorzio. In quella sede dovranno consegnare una ricevuta di versamento di Euro 16.00 da effettuare con le modalità indicate alla voce “Quanto costa”
Convenzione di negoziazione assistita da avvocati
Una volta ottenuto il nulla osta o l’autorizzazione da parte del P.M. almeno uno degli avvocati che ha assistito uno dei coniugi dovrà trasmettere l’accordo entro 10 giorni al comune di:
– celebrazione del matrimonio in forma civile
– celebrazione del matrimonio in forma religiosa
– trascrizione del matrimonio celebrato all’estero (da due cittadini italiani, o da un cittadino italiano e un cittadino straniero)
In caso di ritardo nella trasmissione dell’accordo (dopo i 10 giorni decorrenti dalla data di comunicazione alle parti del provvedimento a cura della segreteria o cancelleria della Procura) è prevista una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.000 a euro 10.000 a carico degli avvocati, irrogata dal Comune ai sensi della legge 24 novembre 1981 n. 689.
Cosa serve
Separazioni e divorzi innanzi all’Ufficiale di Stato Civile
- dichiarazione di separazione, divorzio o modifica delle condizioni
- documenti di identità degli interessati
Convenzione di negoziazione assistita da avvocati
Accordo trasmesso da almeno uno degli avvocati
Cosa si ottiene
Separazione o divorzio
Esito
-
Tempi e scadenze
In occasione del primo appuntamento i coniugi sottoscriveranno l'accordo e l’Ufficiale dello Stato Civile deciderà poi con i coniugi una data per un nuovo appuntamento (da fissare oltre i 30 giorni dalla firma dell’accordo), nel giorno prestabilito entrambi i coniugi si dovranno ripresentare innanzi all’Ufficiale di Stato Civile per confermare o meno l’accordo sottoscritto.
La conferma dell’accordo farà decorrere gli effetti della separazione o divorzio dalla data della sua prima sottoscrizione, la mancata comparizione equivarrà a mancata conferma dell’accordo.
Quanto costa
L'atto innanzi all'Ufficiale di Stato Civile prevede il pagamento del diritto fisso di Euro 16.00 da effettuare o con bollettino di c/c potale n. 13947429 intestato a Comune di Correggio – Servizio di Tesoreria Comunale – 42015 Correggio (RE) o con bonifico bancario presso la Tesoreria Comunale MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA – Filiale di Correggio – Corso Mazzini 37 CODICE IBAN : IT 28 M 01030 66320 000004275570 (Causale: DIRITTO FISSO- Art. 12 c.6- L.162/2014).
Accedi al servizio
Oppure, puoi prenotare un appuntamento e presentarti presso gli uffici.
Ulteriori informazioni
Normativa di riferimento
Legge 01/12/1970 n. 898
Decreto legge n. 132/2014 convertito con legge 10/11/2014 n. 162