Descrizione
Si informa la cittadinanza che con Ordinanza Sindacale n. 69 del 04/12/2024 è stato disposto l'obbligo per tutti i proprietari, conduttori, utilizzatori a qualsiasi titolo di fossati e canali situati nel territorio comunale, di attivarsi al fine di porre in essere ogni azione necessaria alla corretta manutenzione e gestione dei terreni e dei fossati.
In particolare, come previsto anche dall’art.31 del vigente Regolamento di Polizia Urbana approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 49 del 16/04/2009 e s.m.i., i proprietari, gli affittuari, i frontisti e tutti coloro che hanno un diritto reale di godimento sui terreni devono mantenere in condizioni di funzionalità ed efficienza entrambe le sponde dei fossati, dei canali di scolo e di irrigazione privati adiacenti le strade comunali e le aree pubbliche, comprese le condotte di cemento sottostanti i passi privati, al fine di garantire il libero e completo deflusso delle acque ed impedire che la crescita della vegetazione ostacoli la visibilità e percorribilità delle strade.
La pulizia degli spazi suindicati deve comunque essere effettuata almeno tre volte l’anno rispettando le seguenti scadenze:
− per il periodo primaverile, dal 15 aprile al 15 maggio;
− per il periodo estivo dal 15 luglio al 31 agosto;
− per il periodo autunnale, dal 15 ottobre al 15 novembre
Le violazioni contenute nell’Ordinanza Sindacale, che non rappresentino violazioni di norme di rango superiore, fatte salve in ogni caso, le eventuali responsabilità penali in materia, sono sanzionate ai sensi dell’articolo 7-bis del D.Lgs. n. 267/2000 come modificato dall’art. 16 della Legge n. 3/2003, in misura differenziata, a seconda della gravità della violazione.
