Unione civile tra persone dello stesso sesso
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Servizio attivo
L'unione civile è costituita da due persone maggiorenni dello stesso sesso attraverso una dichiarazione resa di fronte all’Ufficiale dello Stato Civile del Comune e alla presenta di due testimoni.
A chi è rivolto
A tutte le coppie maggiorenni e dello stesso sesso che intendono costituire l’unione civile.
Descrizione
Possono costituire un’unione civile due persone maggiorenni dello stesso sesso, non legate da vincoli matrimoniali o di altra unione civile, non interdetti per infermità di mente e non legate da rapporti di parentela, affinità, adozione.
L’iter procedurale si divide in due fasi:
– processo verbale: nella richiesta che sarà formalizzata innanzi all’ufficiale dello stato civile ciascuna parte dovrà dichiarare nome e cognome, la data ed il luogo di nascita, la cittadinanza, il luogo di residenza e l’insussistenza delle cause impeditive alla costituzione dell’unione di cui all’art. 1, comma 4 della legge. Il processo verbale redatto dall’Ufficiale dello Stato Civile sarà da lui sottoscritto unitamente alle parti.
Dalla data del processo verbale, l’Ufficiale dello Stato Civile ha trenta giorni di tempo per effettuare accertamenti e verifiche relative all’insussistenza di impedimenti e per acquisire eventuali documenti che si rendessero necessari;
– costituzione dell’unione: le parti hanno un termine di centottanta giorni entro il quale deve avvenire la costituzione dell’unione civile, altrimenti l’intera procedura si considera come se non fosse mai avvenuta: tale termine decorre dalla scadenza dei trenta giorni previsti per gli accertamenti.
Le parti nel giorno prescelto renderanno personalmente e congiuntamente alla presenza di due testimoni, avanti all’Ufficiale dello Stato Civile del Comune dove è stata presentata la richiesta, la dichiarazione di voler costituire unione civile.
Il regime patrimoniale
Al momento della costituzione dell’unione civile le parti avranno la possibilità di scegliere il regime della separazione dei beni; in mancanza di diversa convenzione patrimoniale, il regime patrimoniale sarà costituito dalla comunione dei beni.
Le parti possono modificare le convenzioni matrimoniali anche successivamente alla costituzione dell’unione civile con atto notarile.
Cognome comune
Le parti costituenti l’unione civile hanno la facoltà di scegliere un cognome comune da assumere per tutta la durata dell’unione civile, scegliendolo tra i loro cognomi, mediante dichiarazione all’Ufficiale dello Stato Civile, senza che questo si trasformi in un cambiamento di cognome.
Diritti e doveri
Con la costituzione dell’unione civile tra persone dello stesso sesso le parti acquistano gli stessi diritti e assumono i medesimi doveri; dall’unione civile deriva l’obbligo reciproco, all’assistenza morale e materiale e alla coabitazione. Entrambe le parti sono tenute, ciascuna in relazione alle proprie sostanze e alla propria capacità di lavoro professionale e casalingo, a contribuire ai bisogni comuni. Le parti concordano tra loro l’indirizzo della vita familiare e fissano la residenza comune; a ciascuna delle parti spetta il potere di attuare l’indirizzo concordato.
Diritto agli alimenti: all’unione civile tra persone dello stesso sesso si applicano le disposizioni di cui al titolo XIII del libro primo del codice civile relative agli obblighi alimentari.
Diritti successori: il comma 21 estende alle parti dell’unione civile parte della disciplina sulle successioni riguardante la famiglia contenuta nel libro secondo del codice civile.
In caso di decesso di una delle parti dell’unione civile prestatore di lavoro andranno corrisposte al partner sia l’indennità dovuta dal datore di lavoro (ex art. 2118 c.c.) che quella relativa al trattamento di fine rapporto (ex art. 2120 c.c.).
Unione civile o matrimonio contratto all’estero
Le coppie dello stesso sesso residenti a Correggio che hanno già costituito unione civile o matrimonio all’estero, possono richiederne la trascrizione nel registro delle unioni civili rivolgendosi all’ufficio di Stato Civile.
Scioglimento dell’unione civile
L’unione civile si scioglie per:
– morte o dichiarazione di morte presunta di una delle parti;
– rettificazione di attribuzione di sesso di una delle parti;
– scioglimento per cause legali;
– scioglimento consensuale.
All’unione civile si applica gran parte della normativa relativa alle cause di divorzio, sia in relazione alle cause di scioglimento che per quel che riguarda le conseguenze patrimoniali. Sarà applicabile alle stesse unioni civili la disciplina semplificata dello scioglimento del matrimonio mediante negoziazione assistita, o per accordo innanzi al sindaco quale ufficiale di stato civile.
Come fare
Rivolgersi all’Ufficio di Stato Civile per ottenere tutte le informazioni necessarie per l’organizzazione della cerimonia.
Cosa serve
Documenti di identità
Cittadini stranieri
Lo straniero che vuole costituire in Italia un’unione civile deve presentare all’Ufficiale dello Stato Civile anche una dichiarazione dell’autorità competente del proprio paese dalla quale risulti che, giusta le leggi cui è sottoposto, nulla osta all’unione civile. La dichiarazione deve essere legalizzata presso la Prefettura, se non vi sono convenzioni internazionali tra l’Italia e lo Stato di appartenenza del cittadino straniero che ne stabiliscano l’esenzione.
Qualora la produzione del nulla osta sia preclusa in ragione del mancato riconoscimento, secondo la legge dello Stato di cui lo straniero è cittadino, dell’unione civile tra persone dello stesso sesso o di analogo istituto, il nulla osta è sostituito da un certificato o altro atto comunque idoneo ad attestare la libertà di stato, ovvero da dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 28/12/2000 n. 445.
Cosa si ottiene
La costituzione dell’unione civile
Esito
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Tempi e scadenze
Nel Comune di Correggio la celebrazione avviene solitamente nella sala del Consiglio Comunale o su discrezione dell’Amministrazione Comunale nella sala delle Tende. Solo nel caso in cui le sale siano già impegnate per altre manifestazioni si potrà utilizzare la Sala Conferenze a Palazzo Principi, con ingresso da Sala Putti solo se disponibile.
L'unione civile civile può essere costituita tutti i giorni dal lunedì alla domenica dalle ore 09,00 alle ore 13,00 e dalle ore 15,00 alle ore 18,00, comunque subordinato alla disponibilità del Sindaco o del suo delegato alla celebrazione e alla disponibilità della sala compatibilmente con le esigenze istituzionali.
Le celebrazioni sono generalmente sospese durante le seguenti festività: 1 e 6 Gennaio, la domenica di Pasqua e il Lunedì dell’Angelo, il 25 Aprile, il 1° Maggio, il 2 Giugno, il 4 Giugno (festa del patrono), il 15 Agosto , il 1° Novembre, 8, 25, 26 e 31 Dicembre.
Quanto costa
Marca da bollo di euro 16,00 per il verbale
Per la costituzione delle unioni civili nei giorni feriali dovrà essere versato l’importo di € 50,00, mentre nei giorni di sabato, domenica e in altri giorni festivi è dovuto un rimborso spese di € 150 a copertura delle spese per l’apertura della sala, (riscaldamento, pulizie, personale addetto). La prenotazione della sala per la costituzione dell’unione non sarà effettiva fino a quando i richiedenti non consegneranno la ricevuta di avvenuto pagamento all’Ufficio di Stato Civile.
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Ulteriori informazioni
Normativa di riferimento
Legge 20/05/2016 n. 76
D.P.C.M. 23/07/2016 n. 144
Condizioni di servizio
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