Tatuatore, piercing: apertura attività

REGIME AUTORIZZATORIO

L’attività di tatuatore, piercing è soggetta alla Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA), da presentarsi al Comune ai sensi dell’art. 19 della Legge 7.8.1990, n. 241, e successive modifiche. Sono fatti salvi il possesso dei requisiti di qualifica professionale e la conformità dei locali ai requisiti urbanistici ed igienico-sanitari.

LA PRESENTE SCHEDA INFORMATIVA E’ IN FASE DI AGGIORNAMENTO. LA MODULISTICA E’ GIA’ UTILIZZABILE IN QUANTO ADEGUATA ALLE NUOVE NORMATIVE

La Dichiarazione deve contenere come da specifica modulistica:

  • generalità del richiedente
  • codice fiscale e/o partita iva
  • ubicazione del locale destinato all’attività
  • dichiarazione sostitutiva di certificazione in merito ai requisiti professionali
  • dichiarazione sostitutiva di certificazione in materia di antimafia
  • dichiarazione sostitutiva di atto notorio di aver rispettato i regolamenti in materia igienico-sanitaria ed edilizia

L’attività può essere iniziata decorsi almeno trenta giorni dalla data di presentazione della DIA e previa presentazione di apposita comunicazione a questa Amministrazione Comunale.

 

REQUISITI

a) Requisiti Soggettivi

Le imprese che esercitano l’attività di TATUAGGIO E PIERCING devono essere in possesso dell’attestato di partecipazione al corso di formazione organizzato dal Dipartimento di Sanità Pubblica dell’Azienda Unità Sanitaria Locale conformemente a quanto previsto dalla Delibera di Giunta Regionale 11.04.2007, n. 464

La qualifica deve essere posseduta, nel caso di:

  • ditta individuale: dal titolare dell’attività
  • impresa societaria avente i requisiti previsti dalla Legge 443/1985, dalla maggioranza dei soci, in caso di n. 2 almeno 1 dei soci
  • impresa societaria diversa da quella di cu alla Legge 443/85 dal Direttore d’Azienda

 

CONDUZIONE IGIENICO-SANITARIA DELLE ATTIVITA’ DI TATUAGGIO E PIERCING

  1. Per le attività di tatuatori e piercing devono essere rispettate le indicazioni fornite dalla Delibera della Regione Emilia Romagna n.ro 465 del 11.04.2007.
  2. Dal momento che non è possibile stabilire prima del trattamento chi è portatore di infezione trasmissibili con il sangue, è necessario applicare scrupolosamente tutte le misure seguenti per tutti i clienti:
    • gli operatori devono sempre indossare, durante le attività sul cliente, guanti monouso in lattice (o materiale simile anallergico) sostituiti regolarmente ad ogni cambio di cliente,
    • le procedure di tatuaggio e piercing non devono essere effettuate su lesioni cutanee o su esiti di ustioni,
    • gli aghi e gli strumenti taglienti che vengono a contatto con cute integra o lesa devono essere sempre rigorosamente monouso,
    • tutti gli altri strumenti devono essere sterilizzati prima del riuso nei modi descritti nella Delibera Regionale n. 465/2007,
    • dopo l’utilizzo i materiali monouso devono essere eliminati correttamente in conformità con le normative vigenti in materiali smaltimento di rifiuti, per ridurre il rischio e esposizioni accidentali;
    • prima e dopo ogni trattamento l’operatore deve lavarsi le mani con prodotto detergente. Il lavaggio delle mani deve essere sempre effettuato indipendentemente dall’uso dei guanti,
    • è indispensabile osservare le vigenti norme in materia di protezione del personale esposto a rischio biologico anche con l’uso di maschere od occhiali protettivi,
    • l’operatore deve indossare un camice sterile monouso in caso di procedure di tatuaggio,
    • gli strumenti che non sono monouso, quindi non destinati a penetrare la cute ma comunque utilizzati nell’attività di tatuaggio e piercing, devono essere sottoposti a procedure di sterilizzazione in autoclave secondo i sistemi e le procedure indicate nella lettera E punto 7 della Delibera di Giunta Regionale n. 465/2007. Nel caso di strumenti non destinati a penetrare nella cute, potrà essere applicata una disinfezione con uso appropriato di ipoclorito di sodio alla concentrazione di cloro libero non inferiore al 4 %, secondo i sistemi e le procedure indicate nella lettera E punto 7 della Delibera Regionale n. 465/2007
    • i materiali da sottoporre a sterilizzazione o a disinfezione ad alto livello devono essere accuratamente detersi ed asciugati prima della disinfezione,
    • gli strumenti e le apparecchiature decontaminate con germicidi chimici devono essere adeguatamente lavati ed asciugati prima del riutilizzo.
    • La gestione dei disinfettanti chimici deve essere fatta nel rispetto del D.lgs. 626/94 e successive integrazioni,
    • nel caso di schizzi di sangue, la parte di sangue deve essere rimossa e successivamente l’area deve essere disinfettata con ipoclorito di sodio: durante tale procedura dovranno essere indossati guanti monouso,
    • nel caso di procedure che implicano l’utilizzo di apparecchi per tatuaggio con aghi multipli (elettric tatoo gun) che penetrano nella cute per portare i pigmenti in profondità, è necessario che:
      • la testata sulla quale sono montati gli aghi sia sterilizzata con calore umido
      • gli aghi siano rigorosamente monouso
      • i pigmenti da utilizzare siano atossici, sterili e certificati da parte di autorità sanitaria nazionale o estera, i contenitori dei pigmenti siano monouso (un contenitore per ogni soggetto ) da non riutilizzare nel soggetto successivo
      • il circuito attraverso il quale passano i pigmenti sia sostituito unitamente al contenitore dopo ogni soggetto
      • i tamponi di garza, il cotone e la biancheria sporca di sangue devono essere maneggiati il meno possibile, posti in sacchi di plastica da utilizzare anche per il trasporto: la biancheria sporca dovrà essere lavata a temperatura superiore a 71° C per 25 minuti.

 

 

Limitazione delle procedure di tatuaggio e piercing

 

  1. Qualora il soggetto che chiede l’intervento di tatuaggio e piercing sia un minore di età, essendo in gioco l’integrità psico-fisica dello stesso e tenuto conto dei possibili rischi per la salute, il tatuatore o il piercer devono acquisire il consenso di chi esercita la patria potestà, con la sola esclusione del piercing al lobo dell’orecchio richiesto da minori compresi tra i 14 e i 18 anni.
  2. Sono disposti i divieti di cui alla lettera F del punto 7 della Delibera di Giunta Regionale n. 465 del 11.04.2007
  3. E’ fatto divieto di praticare il piercing su parti anatomiche la cui funzionalità potrebbe risultare compromessa (palpebre, labbra, seno, lingua, apparato genitale ecc..).

b) Requisiti Urbanistici

 

I locali adibiti all’esercizio delle attività di tatuatore/piercing devono avere conforme destinazione d’uso ?Artigianato di Servizio?B.3.1 Servizi alla persona.

c) Requisiti Igienico-sanitari

Il Servizio Igiene Pubblica dell’Azienda USL effettua le verifiche preliminari circa il possesso dei requisiti dei locali e delle attrezzature, delle procedure di sicurezza adottatte e della conduzione igienica dell’attività; rilascia parere igienico-sanitario .

 

DOCUMENTAZIONE

  • Pianta planimetrica dei locali a firma di un tecnico abilitato con calcolo analitico della superficie
  • Copia documento di identità del richiedente

 

 

MODULISTICA

Modello Segnalazione di inizio attività

 

NORMATIVA

  • Delibera di Giunta Regionale 11/04/2007 n. 465
  • Regolamento comunale per la disciplina delle attività di barbiere, parrucchiere uomo-donna, estetista (per la parte ancora vigente)

 

DOVE RIVOLGERSI

Ufficio Commercio – Emanuela Tonacci
Corso Mazzini 31 (primo piano) – Correggio
Tel. 0522 630733

 

Orario: mercoledì dalle ore 9 alle ore 12.30
lunedi, martedi, giovedi e venerdi su appuntamento

 

modif.: 27 Marzo 2015 - admin

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