Tatuatore, piercing: apertura attività
REGIME AUTORIZZATORIO
L’attività di tatuatore, piercing è soggetta alla Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA), da presentarsi al Comune ai sensi dell’art. 19 della Legge 7.8.1990, n. 241, e successive modifiche. Sono fatti salvi il possesso dei requisiti di qualifica professionale e la conformità dei locali ai requisiti urbanistici ed igienico-sanitari.
LA PRESENTE SCHEDA INFORMATIVA E’ IN FASE DI AGGIORNAMENTO. LA MODULISTICA E’ GIA’ UTILIZZABILE IN QUANTO ADEGUATA ALLE NUOVE NORMATIVE
La Dichiarazione deve contenere come da specifica modulistica:
- generalità del richiedente
- codice fiscale e/o partita iva
- ubicazione del locale destinato all’attività
- dichiarazione sostitutiva di certificazione in merito ai requisiti professionali
- dichiarazione sostitutiva di certificazione in materia di antimafia
- dichiarazione sostitutiva di atto notorio di aver rispettato i regolamenti in materia igienico-sanitaria ed edilizia
L’attività può essere iniziata decorsi almeno trenta giorni dalla data di presentazione della DIA e previa presentazione di apposita comunicazione a questa Amministrazione Comunale.
REQUISITI
a) Requisiti Soggettivi
Le imprese che esercitano l’attività di TATUAGGIO E PIERCING devono essere in possesso dell’attestato di partecipazione al corso di formazione organizzato dal Dipartimento di Sanità Pubblica dell’Azienda Unità Sanitaria Locale conformemente a quanto previsto dalla Delibera di Giunta Regionale 11.04.2007, n. 464
La qualifica deve essere posseduta, nel caso di:
- ditta individuale: dal titolare dell’attività
- impresa societaria avente i requisiti previsti dalla Legge 443/1985, dalla maggioranza dei soci, in caso di n. 2 almeno 1 dei soci
- impresa societaria diversa da quella di cu alla Legge 443/85 dal Direttore d’Azienda
CONDUZIONE IGIENICO-SANITARIA DELLE ATTIVITA’ DI TATUAGGIO E PIERCING
- Per le attività di tatuatori e piercing devono essere rispettate le indicazioni fornite dalla Delibera della Regione Emilia Romagna n.ro 465 del 11.04.2007.
- Dal momento che non è possibile stabilire prima del trattamento chi è portatore di infezione trasmissibili con il sangue, è necessario applicare scrupolosamente tutte le misure seguenti per tutti i clienti:
- gli operatori devono sempre indossare, durante le attività sul cliente, guanti monouso in lattice (o materiale simile anallergico) sostituiti regolarmente ad ogni cambio di cliente,
- le procedure di tatuaggio e piercing non devono essere effettuate su lesioni cutanee o su esiti di ustioni,
- gli aghi e gli strumenti taglienti che vengono a contatto con cute integra o lesa devono essere sempre rigorosamente monouso,
- tutti gli altri strumenti devono essere sterilizzati prima del riuso nei modi descritti nella Delibera Regionale n. 465/2007,
- dopo l’utilizzo i materiali monouso devono essere eliminati correttamente in conformità con le normative vigenti in materiali smaltimento di rifiuti, per ridurre il rischio e esposizioni accidentali;
- prima e dopo ogni trattamento l’operatore deve lavarsi le mani con prodotto detergente. Il lavaggio delle mani deve essere sempre effettuato indipendentemente dall’uso dei guanti,
- è indispensabile osservare le vigenti norme in materia di protezione del personale esposto a rischio biologico anche con l’uso di maschere od occhiali protettivi,
- l’operatore deve indossare un camice sterile monouso in caso di procedure di tatuaggio,
- gli strumenti che non sono monouso, quindi non destinati a penetrare la cute ma comunque utilizzati nell’attività di tatuaggio e piercing, devono essere sottoposti a procedure di sterilizzazione in autoclave secondo i sistemi e le procedure indicate nella lettera E punto 7 della Delibera di Giunta Regionale n. 465/2007. Nel caso di strumenti non destinati a penetrare nella cute, potrà essere applicata una disinfezione con uso appropriato di ipoclorito di sodio alla concentrazione di cloro libero non inferiore al 4 %, secondo i sistemi e le procedure indicate nella lettera E punto 7 della Delibera Regionale n. 465/2007
- i materiali da sottoporre a sterilizzazione o a disinfezione ad alto livello devono essere accuratamente detersi ed asciugati prima della disinfezione,
- gli strumenti e le apparecchiature decontaminate con germicidi chimici devono essere adeguatamente lavati ed asciugati prima del riutilizzo.
- La gestione dei disinfettanti chimici deve essere fatta nel rispetto del D.lgs. 626/94 e successive integrazioni,
- nel caso di schizzi di sangue, la parte di sangue deve essere rimossa e successivamente l’area deve essere disinfettata con ipoclorito di sodio: durante tale procedura dovranno essere indossati guanti monouso,
- nel caso di procedure che implicano l’utilizzo di apparecchi per tatuaggio con aghi multipli (elettric tatoo gun) che penetrano nella cute per portare i pigmenti in profondità, è necessario che:
- la testata sulla quale sono montati gli aghi sia sterilizzata con calore umido
- gli aghi siano rigorosamente monouso
- i pigmenti da utilizzare siano atossici, sterili e certificati da parte di autorità sanitaria nazionale o estera, i contenitori dei pigmenti siano monouso (un contenitore per ogni soggetto ) da non riutilizzare nel soggetto successivo
- il circuito attraverso il quale passano i pigmenti sia sostituito unitamente al contenitore dopo ogni soggetto
- i tamponi di garza, il cotone e la biancheria sporca di sangue devono essere maneggiati il meno possibile, posti in sacchi di plastica da utilizzare anche per il trasporto: la biancheria sporca dovrà essere lavata a temperatura superiore a 71° C per 25 minuti.
Limitazione delle procedure di tatuaggio e piercing
- Qualora il soggetto che chiede l’intervento di tatuaggio e piercing sia un minore di età, essendo in gioco l’integrità psico-fisica dello stesso e tenuto conto dei possibili rischi per la salute, il tatuatore o il piercer devono acquisire il consenso di chi esercita la patria potestà, con la sola esclusione del piercing al lobo dell’orecchio richiesto da minori compresi tra i 14 e i 18 anni.
- Sono disposti i divieti di cui alla lettera F del punto 7 della Delibera di Giunta Regionale n. 465 del 11.04.2007
- E’ fatto divieto di praticare il piercing su parti anatomiche la cui funzionalità potrebbe risultare compromessa (palpebre, labbra, seno, lingua, apparato genitale ecc..).
b) Requisiti Urbanistici
I locali adibiti all’esercizio delle attività di tatuatore/piercing devono avere conforme destinazione d’uso ?Artigianato di Servizio?B.3.1 Servizi alla persona.
c) Requisiti Igienico-sanitari
Il Servizio Igiene Pubblica dell’Azienda USL effettua le verifiche preliminari circa il possesso dei requisiti dei locali e delle attrezzature, delle procedure di sicurezza adottatte e della conduzione igienica dell’attività; rilascia parere igienico-sanitario .
DOCUMENTAZIONE
- Pianta planimetrica dei locali a firma di un tecnico abilitato con calcolo analitico della superficie
- Copia documento di identità del richiedente
MODULISTICA
Modello Segnalazione di inizio attività
NORMATIVA
- Delibera di Giunta Regionale 11/04/2007 n. 465
- Regolamento comunale per la disciplina delle attività di barbiere, parrucchiere uomo-donna, estetista (per la parte ancora vigente)
DOVE RIVOLGERSI
Ufficio Commercio – Emanuela Tonacci
Corso Mazzini 31 (primo piano) – Correggio
Tel. 0522 630733
Orario: mercoledì dalle ore 9 alle ore 12.30
lunedi, martedi, giovedi e venerdi su appuntamento
modif.: 27 Marzo 2015
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