ATTENZIONE: A SEGUITO DELL’ENTRATA IN VIGORE DEL D.L. 70/2011 – PRIME DISPOSIZIONI URGENTI PER L’ECONOMIA – , CONVERTITO DALLA L. 106/2011, E’ POSSIBILE IL RILASCIO DELLA CARTA D’IDENTITA’ VALIDA PER L’ESPATRIO ANCHE AI MINORI DI ANNI 15. PERTANTO IL CERTIFICATO DI NASCITA PER L’ESPATRIO DI MINORI DI ANNI 15, BENCHE’ FORMALMENTE ANCORA IN VIGORE, ALL’ATTO PRATICO E’ STATO SUPERATO DALLA CARTA D’IDENTITA’ IN QUANTO LA PROCEDURA E’ PIU’ VELOCE E LA DURATA DEL DOCUMENTO MAGGIORE.
Per il minore di anni 15 che si reca all’estero in alcuni paesi dell’area europea, non titolare di passaporto, è necessario ottenere il rilascio di un certificato di nascita e cittadinanza per l’espatrio, predisposto dall’ufficio Relazioni con il Pubblico del Comune e completato dalla Questura. Il documento è valido di norma per 1 anno e non può essere più utilizzato dopo il compimento del 15° anno.
Questo certificato non è un documento d’identità e la sua efficacia è limitata nel consentire l’espatrio al minore.
E’ valido in tutti quei paesi che hanno firmato convenzioni con l’Italia e in base al rilevamento effettuato dal Ministero degli Affari Esteri, aggiornato alla data del 23/08/2011 e ancora parziale, attualmente ha validità in:
– Austria, Belgio, Cipro, Croazia, Finlandia, Francia, Irlanda (segnalati problemi con Aer Lingus e Ryanair che a volte hanno rifiutato l’imbarco), Montenegro, Norvegia, Romania, Slovenia, Spagna, Svizzera.
– Lettonia (solo se accompagnati da un genitore o da persone delegata, si suggerisce in ogni caso di verificare presso l’Ambasciata Lettone);
– Slovacchia (il certificato deve contenere l’indicazione dell’accompagnatore ed è considerato valido solo per 12 mesi dalla data di rilascio);
– Svezia (il certificato deve contenere l’indicazione della cittadinanza italiana);
– Turchia (il certificato deve avere una validità residua di 6 mesi dalla data di ingresso ed è valido esclusivamente per frontiere internazionali aeroportuali e marittime e per frontiere terrestri con Grecia e Bulgaria. Non è valido per l’ingresso dalle frontiere est e sudest del Paese).
Per i minori di anni 14 è necessario indicare sulla richiesta il nominativo dell’accompagnatore che verrà riportato sul documento a cura della Questura.
La normativa sui viaggi all’estero dei minori varia in funzione delle disposizioni nazionali che potrebbero subire improvvise modificazioni, non comunicate con la necessaria tempestività al Ministero degli Affari Esteri dalle rispettive Autorità straniere. Si raccomanda pertanto di assumere informazioni aggiornate presso le Ambasciate o i Consolati del Paese accreditati in Italia.
ITER:
NORMATIVA
Accordo Europeo fra Paesi del Consiglio d’Europa del 13/12/1957;
Circolare Ministero dell’Interno n. 16 del 31/05/2010
DOVE RIVOLGERSI
URP – Ufficio Relazioni con il Pubblico
Corso Mazzini, 31/A (piano terra) – Correggio
Tel.: 800-218441 (numero verde gratuito)
e-mail: urp@comune.correggio.re.it
Orario
lunedì 8,00 – 12,30
martedì 8,00 – 12,30 e 15,00 – 17,30
mercoledì 8,00 – 12,30
giovedì 8,00 – 12,30 e 15,00 – 17,30
venerdì 8,00 – 12,30
sabato 8,00 – 12,30
Ufficio del Giudice Tutelare (per il rilascio dell’autorizzazione)
Tribunale di Reggio Emilia
Via Paterlini, 1 – Reggio Emilia
Tel.: 0522-510611 (centralino)
QUESTURA
Ufficio Passaporti
Via D. Alighieri, 10 – Reggio Emilia
Tel. 0522 – 458581
Orario: dal lunedì al venerdì dalle 9,30 alle 12,30
giovedì dalle 14,30 alle 17,30