Contributo superamento barriere architettoniche
pubbl.: 5 Settembre 2007 - Ufficio Stampa

Fino al 31 dicembre 2007 è possibile fruire della
detrazione Irpef del 36% sulle spese sostenute per
il recupero del patrimonio edilizio.
Rientrano tra queste, le spese sostenute per l’eliminazione
delle barriere architettoniche ossia le opere
atte a favorire la mobilità interna ed esterna della
persona portatrice di handicap
, realizzabili sia sulle
parti comuni che sulle singole unità immobiliari e
relative pertinenze. Sono tali, ad esempio:
la sostituzione di finiture (pavimenti, porte, infissi
interni ed esterni);
il rifacimento o l’adeguamento degli impianti tecnologici
(servizi igienici, impianti elettrici);
l’installazione di pedane sollevatrici, scivoli, servoscale,
ascensori e montacarichi.
La detrazione spetta, inoltre, sugli interventi relativi
alla realizzazione di strumenti che, attraverso la
comunicazione, la robotica e ogni altro mezzo tecnologico,
siano adatti a favorire la mobilità interna ed
esterna delle persone portatrici di handicap grave,
ai sensi dell’art. 3, comma 3, della legge 104. La
detrazione del 36% per l’eliminazione delle barriere
architettoniche non è fruibile contemporaneamente
alla detrazione del 19% a titolo di spese sanitarie
riguardanti i mezzi necessari al sollevamento del
disabile.
La detrazione del 19% su tali spese, pertanto, spetta
solo sulla eventuale parte in più rispetto alla quota di
spesa già assoggettata alla detrazione del 36%.
Si ricorda che la detrazione del 36% è applicabile
alle spese sostenute per realizzare interventi previsti
unicamente sugli immobili, per favorire la mobilità
interna ed esterna del disabile.
Non si applica, invece, alle spese sostenute per il
semplice acquisto di strumenti o beni mobili, sia pure
ugualmente diretti a favorire la comunicazione e la
mobilità interna ed esterna del disabile: non rientrano,
pertanto, in questa tipologia di agevolazione, ad esempio, l’acquisto di telefoni a viva voce, schermi
a tocco, computer o tastiere espanse.
Tali beni, infatti, sono inquadrabili nella categoria dei
sussidi tecnici e informatici per i quali è già previsto l’altro
beneficio consistente nella detrazione del 19%.
Tutte le opere devono essere conformi alle specifiche
tecniche previste dalla Legge sull’abbattimento
delle barriere architettoniche (ad esempio i pavimenti
antisdrucciolo devono essere realizzati con i coefficienti
di attrito previsti dalla Legge 13/1983), in caso
contrario, non possono essere qualificati come interventi
di abbattimento delle barriere architettoniche
e, pertanto, non sono agevolabili come tali. Il diritto
alla detrazione spetta, secondo le regole vigenti, se
gli stessi interventi possono configurarsi interventi
di manutenzione ordinaria (sulle parti condominiali)
o straordinaria.
Per le prestazioni di servizi relative all’appalto dei lavori
in questione, è applicabile l’aliquota Iva agevolata
del 4%, anziché quella ordinaria del 20%.

CorreggioProssim@mente


Newsletter del Comune di Correggio

TWEET

Contributo superamento barriere architettoniche
pubbl.: 5 Settembre 2007 - Ufficio Stampa

Fino al 31 dicembre 2007 è possibile fruire della
detrazione Irpef del 36% sulle spese sostenute per
il recupero del patrimonio edilizio.
Rientrano tra queste, le spese sostenute per l’eliminazione
delle barriere architettoniche ossia le opere
atte a favorire la mobilità interna ed esterna della
persona portatrice di handicap
, realizzabili sia sulle
parti comuni che sulle singole unità immobiliari e
relative pertinenze. Sono tali, ad esempio:
la sostituzione di finiture (pavimenti, porte, infissi
interni ed esterni);
il rifacimento o l’adeguamento degli impianti tecnologici
(servizi igienici, impianti elettrici);
l’installazione di pedane sollevatrici, scivoli, servoscale,
ascensori e montacarichi.
La detrazione spetta, inoltre, sugli interventi relativi
alla realizzazione di strumenti che, attraverso la
comunicazione, la robotica e ogni altro mezzo tecnologico,
siano adatti a favorire la mobilità interna ed
esterna delle persone portatrici di handicap grave,
ai sensi dell’art. 3, comma 3, della legge 104. La
detrazione del 36% per l’eliminazione delle barriere
architettoniche non è fruibile contemporaneamente
alla detrazione del 19% a titolo di spese sanitarie
riguardanti i mezzi necessari al sollevamento del
disabile.
La detrazione del 19% su tali spese, pertanto, spetta
solo sulla eventuale parte in più rispetto alla quota di
spesa già assoggettata alla detrazione del 36%.
Si ricorda che la detrazione del 36% è applicabile
alle spese sostenute per realizzare interventi previsti
unicamente sugli immobili, per favorire la mobilità
interna ed esterna del disabile.
Non si applica, invece, alle spese sostenute per il
semplice acquisto di strumenti o beni mobili, sia pure
ugualmente diretti a favorire la comunicazione e la
mobilità interna ed esterna del disabile: non rientrano,
pertanto, in questa tipologia di agevolazione, ad esempio, l’acquisto di telefoni a viva voce, schermi
a tocco, computer o tastiere espanse.
Tali beni, infatti, sono inquadrabili nella categoria dei
sussidi tecnici e informatici per i quali è già previsto l’altro
beneficio consistente nella detrazione del 19%.
Tutte le opere devono essere conformi alle specifiche
tecniche previste dalla Legge sull’abbattimento
delle barriere architettoniche (ad esempio i pavimenti
antisdrucciolo devono essere realizzati con i coefficienti
di attrito previsti dalla Legge 13/1983), in caso
contrario, non possono essere qualificati come interventi
di abbattimento delle barriere architettoniche
e, pertanto, non sono agevolabili come tali. Il diritto
alla detrazione spetta, secondo le regole vigenti, se
gli stessi interventi possono configurarsi interventi
di manutenzione ordinaria (sulle parti condominiali)
o straordinaria.
Per le prestazioni di servizi relative all’appalto dei lavori
in questione, è applicabile l’aliquota Iva agevolata
del 4%, anziché quella ordinaria del 20%.

CorreggioProssim@mente


Newsletter del Comune di Correggio

TWEET