Licenza di pesca

La Legge Regionale dell’Emilia-Romagna n. 11 del 07/11/2012 “Norme per la tutela della fauna ittica e dell’ecosistema acquatico e per la disciplina della pesca, dell’acquicoltura e delle attività connesse nelle acque interne”, entrata in vigore il 23/11/2012, ha stabilito che la licenza di pesca sportiva, che autorizza l’esercizio della pesca sportiva e ricreativa, è costituita dalla ricevuta di versamento della tassa di concessione in cui devono essere riportati i dati anagrafici del pescatore e la causale del versamento. La ricevuta deve essere esibita unitamente ad un documento d’identità valido.

Pertanto dal 23/11/2012 il Comune non rilascia più il tesserino di licenza.

La licenza di pesca rilasciata nelle altre regioni e nelle Province autonome di Trento e Bolzano ha validità sul territorio della regione Emilia-Romagna e viceversa.

La licenza di pesca sportiva non è richiesta:
a) a coloro che su incarico o espressa autorizzazione della Regione o degli enti territorialmente competenti svolgono catture di esemplari di fauna ittica nell’ambito d’interventi programmati dalla pubblica amministrazione o nell’ambito di programmi di studio o di ricerca;
b) agli addetti a qualsiasi impianto di piscicoltura durante l’esercizio della loro attività e nell’ambito degli impianti stessi;
c) ai minori di anni dodici se accompagnati da un maggiorenne munito di licenza di pesca o esentato;
d) ai minori di anni diciotto, se in possesso di attestato di frequenza a un corso di avvicinamento alla tutela della fauna ittica e dell’ecosistema acquatico e all’esercizio della pesca, organizzato dalle associazioni piscatorie;
e) a coloro che abbiano superato il sessantacinquesimo anno di età;
f) ai soggetti di cui all’articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge-quadro per l’assistenza,l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate);
g) agli stranieri per la partecipazione a competizioni sportive;
h) per la pesca a pagamento;
i) per la pesca in spazi privati.

Tesserino di pesca controllata
I pescatori in regola con il versamento della tassa di concessione richiesta per la licenza di pesca sportiva che intendono esercitare la pesca nelle acque a salmonidi o timallidi devono munirsi del tesserino regionale di pesca controllata per la registrazione delle catture.
Su proposta dell’ente territorialmente competente, sentita la Commissione ittica locale, la Giunta regionale può prescrivere l’adozione di analogo tesserino per la pesca in altre acque.
I tesserini di pesca controllata sono rilasciati dall’ente territorialmente competente, secondo le direttive emanate dalla Giunta regionale.
Gli enti territorialmente competenti, anche attraverso le associazioni piscatorie, provvedono al ritiro dei tesserini di cui ai commi 1 e 2, ai fini del conteggio delle presenze e dei prelievi di pesca.

NORMATIVA
Legge Regionale 07/11/2012 n. 11

DOVE RIVOLGERSI
Per ulteriori informazioni rivolgersi a:
U.R.P.- Ufficio Relazioni con il Pubblico
Corso Mazzini, 31/A (piano terra) Correggio
Tel.: 800-218441 (numero verde gratuito)
e-mail: urp@comune.correggio.re.it
Orario
Orario: lunedì, martedì e giovedì, dalle 8 alle 17,30;
mercoledì, venerdì e sabato, dalle 8 alle 12,30.

UFFICIO AGRICOLTURA
Corso Mazzini, 31 (secondo piano)
Tel. 0522.630772
Orari: lunedì, martedì, giovedì e venerdì dalle ore 11 alle ore 13; mercoledì dalle ore 9 alle ore 13.

PROVINCIA DI REGGIO EMILIA
Ufficio Caccia e Pesca
Via Gorizia n. 49 Reggio Emilia
Tel. 0522 – 301475

modif.: 11 Aprile 2022 - Netribe Redazione

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