Attività professionale di tintolavanderia

Costituisce esercizio dell’attività professionale di tintolavanderia l’attività dell’impresa che esegue i trattamenti di lavanderia, di pulitura chimica a secco e ad umido, di tintoria, di smacchiatura, di stireria, di follatura e affini, di indumenti, capi e accessori per l’abbigliamento, di capi in pelle e pelliccia, naturale e sintetica, di biancheria e tessuti per la casa, ad uso industriale e commerciale, nonché ad uso sanitario, di tappeti, tappezzeria e rivestimenti per arredamento, nonché di oggetti d’uso, articoli e prodotti tessili di ogni tipo di fibra.

REGIME AUTORIZZATORIO
La vendita è soggetta a SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITA’ e può iniziare dalla data di presentazione della stessa.

REQUISITI DI ACCESSO  ALL’ATTIVITA’
1) Idoneità professionale
Per ogni sede dell’impresa dove viene esercitata l’attività di tintolavanderia deve essere designato un responsabile tecnico (che può essere il titolare, un socio partecipante al lavoro, un collaboratore familiare, un dipendente) il quale deve risultare in possesso di almeno uno dei seguenti requisiti professionali:
a) aver frequentato corsi di qualificazione tecnico-professionale della durata di almeno 450 ore complessive da svolgersi nell’arco di un anno (modifica apportata dal comma 2, dell’art. 79, del D. Lgs. n. 59/2010) e, quindi, non più di “1.200 ore complessive in un periodo di due anni, che prevedano l’effettuazione di adeguati periodi di esperienza presso imprese abilitate del settore”, come previsto in precedenza;
b) essere in possesso di un attestato di qualifica in materia attinente l’attività conseguito ai sensi della legislazione vigente in materia di formazione professionale, integrato da un periodo di inserimento della durata di almeno un anno presso imprese del settore, da effettuare nell’arco di tre anni dal conseguimento dell’attestato;
c) essere in possesso di un diploma di maturità tecnica o professionale o di livello post-secondario superiore o universitario, in materie inerenti l’attività;
d) aver svolto un periodo di inserimento presso imprese del settore non inferiore a:
– un anno, se preceduto dallo svolgimento di un rapporto di apprendistato della durata prevista dalla contrattazione collettiva;
– due anni in qualità di titolare, di socio partecipante al lavoro o di collaboratore familiare degli stessi;
– tre anni, anche non consecutivi ma comunque nell’arco di cinque anni, nei casi di attività lavorativa subordinata
.

2)  Iscrizione al Registro delle Imprese tenuto dalla Camera di Commercio  o all’Albo Artigiani

3)  Disponibilità dell’immobile oggetto dell’intervento

4)  Possesso dei requisiti morali da autocertificare , in particolare non sussistenza di cause di divieto,sospensione o decadenza previste dall’art. 10 della legge 31.5.1965, n. 575 come modificato dal D.P.R.252/1998 (c.d. Legge antimafia)

Non è consentito svolgere l’attività professionale di tintolavanderia in forma ambulante o di posteggio.
L’attività potrà pertanto essere svolta solo all’interno di un apposito laboratorio in regola con le norme urbanistiche, di destinazione d’uso, di sicurezza e igienico-sanitarie.

LAVANDERIE  SELF-SERVICE
Le lavanderie self service – come precisa il Ministero dello Sviluppo Economico nella circolare n. 3656/C del 12 settembre 2012 (punto 11.1) – sono tipicamente costituite da appositi spazi allestiti con lavatrici professionali ad acqua ed essiccatoi, che la clientela utilizza direttamente previo acquisto di appositi gettoni ed eventualmente di prodotti detergenti forniti da distributori automatici in  loco.

Presso tali lavanderie non vengono effettuati i lavaggi a secco o trattamenti di macchiatura, stireria, ecc.. L’assenza di tali trattamenti fa si che tale attività non comporta la presenza di emissioni in atmosfera né rischio di scarichi particolarmente inquinanti. Conseguentemente  la non c’è necessità di un responsabile tecnico dotato di particolari competenze professionali, richiesto invece per le imprese di tintolavanderia.

In ogni caso, anche per le imprese di lavanderia self-service,  resta ferma la necessità sia della presentazione della segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) che il richiamo alle altre disposizioni applicabili alle tinto lavanderie.

MODULISTICA
Segnalazione Certificata di inizio attività

NORMATIVA
Legge 22.02.1986, n. 84 “Disciplina dell’attività professionale di tintolavanderia”
D.Lgs. 26.3.2010, n. 59, art. 79 “modifica alla legge n. 84/2006
D.Lgs. 6.8.2012, n. 147, art. 17 co.1 “disposizioni correttive ed integrative al D.Lgs. 59/2010”
Circolare Ministero Sviluppo Economico n. 3656/C del 12.09.2012, art. 11 “esplicativa del D.Lgs. 147/2012”
DOVE RIVOLGERSI
Ufficio Commercio – Emanuela Tonacci
Corso Mazzini 31 (primo piano) – Correggio
Tel. 0522 630733

Orario: mercoledì dalle ore 9 alle ore 12.30
lunedi, martedi, giovedi e venerdi su appuntamento

 

modif.: 30 Giugno 2017 - admin

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