Imprenditore agricolo

Per imprenditore agricolo si intende chi esercita attività di:
coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali e attività connesse.
Per coltivazione del fondo, selvicoltura e allevamento di animali si intendono le attività dirette alla cura e allo sviluppo di un ciclo biologico o di una fase necessaria del ciclo stesso, di carattere vegetale o animale, che utilizzano o possono utilizzare il fondo, il bosco o le acque dolci, salmastre o marine.
Per attività connesse si intendono le attività, esercitate dal medesimo imprenditore agricolo, dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione che abbiano ad oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall’allevamento di animali, nonché le attività dirette alla fornitura di beni o servizi mediante l’utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell’azienda normalmente impiegate nell’attività agricola esercitata, comprese le attività di valorizzazione del territorio e patrimonio rurale e forestale.
Si considerano imprenditori agricoli le cooperative di imprenditori agricoli ed i loro consorzi quando utilizzano per lo svolgimento delle attività prevalentemente prodotti dei soci, ovvero forniscono prevalentemente ai soci beni e servizi diretti alla cura ed allo sviluppo del ciclo biologico.

ESERCIZIO DELL’ATTIVITA’ DI VENDITA
I produttori agricoli, iscritti al Registro Imprese, possono vendere, nel rispetto delle normative igienico sanitarie, i prodotti provenienti in modo prevalente dalla propria azienda, su tutto il territorio nazionale.
Ai produttori agricoli non si applicano le normative commerciali (Dlgs. 114/98) a condizione che l’eventuale ammontare dei ricavi derivanti dalla vendita, , dei prodotti che non provengono dall’azienda, nell’anno solare precedente, non abbia superato:
– per le imprese individuali Euro 160.000,00 – per le Società Euro 4.000.000,00.
L’attività di vendita non può essere esercitata dai soggetti che hanno riportato, nel quinquennio precedente, condanna per delitti in materia di igiene e sanità o di frode nella preparazione degli alimenti, con sentenza passata in giudicato. Il divieto vale per 5 anni dal passaggio in giudicato dell’azienda.

REGIME AUTORIZZATORIO
La vendita è soggetta a SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITA’ e può iniziare dalla data di presentazione della stessa.

Non necessita di notifica sanitaria, ai sensi del Regolamento CEE n. 852/04, in quanto lo Sportello Unico Attività Produttive del Comune di Correggio trasmetterà la Segnalazione Certificata di Inizio Attività al Dipartimento Sanità Pubblica competente per territorio, ai fini della registrazione dell’attività e per i previsti controlli.

La Segnalazione deve essere inviata al Comune:
Sede dell’azienda: per la vendita in forma itinerante e all’interno dell’azienda
Sede della vendita, per la vendita in:
– locali aperti al pubblico
– nei posteggi (in presenza di disponibilità; in tal caso alla segnalazione deve essere allegata la richiesta di assegnazione del posteggio)

MODULISTICA
Segnalazione Certificata di Inizio Attività

NORMATIVA
Decreto Legislativo 18 maggio 2001, n. 228 modificato dalla Legge 11marzo 2006, n. 81
Determinazione della Regione Emilia-Romagna n. 16842 del 27/12/2011 “Procedura per la registrazione e il riconoscimento degli stabilimenti del settore alimentare, dei sotto prodotti di origine animale, dei mangimi e riproduzione animale”

DOVE RIVOLGERSI
Ufficio Commercio – Emanuela Tonacci
Corso Mazzini 31 (primo piano) – Correggio
Tel. 0522 630733

Orario: mercoledì dalle ore 9 alle ore 12.30
lunedi, martedi, giovedi e venerdi su appuntamento

modif.: 30 Giugno 2017 - admin

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