Spettacolo viaggiante

REGISTRAZIONE DELLE ATTRAZIONI DI ATTIVITA’ DI SPETTACOLO VIAGGIANTE E ATTRIBUZIONE DEL CODICE IDENTIFICATIVO
DM 18.5.2007 “Norme di sicurezza per le attività di spettacolo viaggiante”
G.U. 14.6.2007. n. 136

Ai sensi del D.M. 18.5.2007 “Norme di sicurezza per le attività di spettacolo viaggiante”, le attrazioni dello spettacolo viaggiante devono essere registrate e identificate con un apposito codice.
L’obbligo riguarda sia le nuove attrazioni che quelle già esistenti; in mancanza della prevista registrazione, le attrazioni non potranno essere utilizzate.
Spetta ai Comuni la competenza per la registrazione e l’assegnazione del codice identificativo.
La procedura di registrazione prevede l’acquisizione del parere della Commissione Comunale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo che:
– verifica la completezza e l’idoneità della documentazione allegata;
– sottopone l’attrazione ad un controllo di regolare funzionamento nelle ordinarie condizioni di esercizio;
– accerta l’esistenza di un verbale di collaudo;
– dispone ulteriori approfondimenti, qualora li ritenga necessari.

Nuove attrazioni
Dal 12 dicembre 2007
le attrazioni nuove devono essere registrate prima del loro utilizzo.
E’ possibile richiedere la registrazione:
– presso il Comune nel cui ambito territoriale è avvenuta la costruzione
– presso il Comune nel cui territorio è previsto il primo impiego dell’attrazione
– presso il Comune nel cui territorio è presente la sede sociale del gestore.

Attrazioni esistenti sul territorio nazionale
Entro il 12 dicembre 2009
(due anni dall’entrata in vigore del D.M. 18.5.2007)
le attrazioni esistenti sul territorio nazionale devono ottenere la registrazione ed il relativo codice identificativo
E’ possibile richiedere la registrazione:
– presso il Comune nel cui territorio è previsto il primo impiego dell’attrazione
– presso il Comune nel cui territorio è presente la sede sociale del gestore.

Attrazioni esistenti provenienti dall’estero
Dal 12.12.2008
, Prima di essere poste in esercizio, le attrazioni esistenti provenienti da altri Stati membri dell’Unione Europea, dalla Turchia o da un Paese EFTA firmatario dell’accordo SEE devono ottenere la registrazione ed il relativo codice identificativo prima di essere poste in esercizio sul territorio nazionale
E’ possibile richiedere la registrazione:
– presso il Comune nel cui territorio è previsto il primo impiego dell’attrazione
– presso il Comune nel cui territorio è presente la sede sociale del gestore.

ATTENZIONE – IN CASO DI MANCATA REGISTRAZIONE L’ATTRAZIONE NON POTRA’ ESSERE UTILIZZATA

PRESENTAZIONE DELLA RICHIESTA
L’interessato (proprietario, gestore o conduttore) può presentare la richiesta di persona o mediante raccomandata con ricevuta di ritorno, utilizzando il modulo reperibile presso l’Ufficio Relazioni con il Pubblico oppure sul sito Comune di Correggio: www.comune.correggio.re.it alla voce Commercio Pubblici Esercizi – Spettacolo viaggiante.
La richiesta, in competente bollo, deve essere presentata almeno 45 giorni prima dell’utilizzo dell’attrazione e deve contenere NECESSARIAMENTE i seguenti documenti:

NUOVE ATTRAZIONI acquistate dopo il 12.12.2008
– Documentazione tecnica illustrativa e certificativa atta a dimostrare la sussistenza dei requisiti tecnici di cui all’art. 3 del DM 18/5/2007;
– Copia del manuale di uso e manutenzione, redatto dal costruttore con le istruzioni complete incluse quelle relative al montaggio e smontaggio, al funzionamento ed alla manutenzione
– Copia del libretto dell’attività

ATTRAZIONI ESISTENTI SUL TERRITORIO NAZIONALE al 12.12.2008
– disegni e/o schemi, corredati di foto, delle strutture principali e dei particolari costruttivi;
– verbali delle prove e dei controlli effettuati da tecnico abilitato non oltre i sei mesi prima della presentazione del fascicolo afferenti almeno alla idoneità delle strutture portanti, degli apparati meccanici, degli apparati idraulici e degli impianti elettrici/elettronici;
– verbali delle successive verifiche periodiche, di cui all’art. 7 DM 18/05/2007 del DM 18 maggio 2007;
– istruzioni di uso e manutenzione dell’attività.

ATTRAZIONI ESISTENTI PROVENIENTI DALL’ESTERO al 12.12.2008
– disegni e/o schemi, corredati di foto, delle strutture principali e dei particolari costruttivi;
– verbali delle prove e dei controlli effettuati da tecnico abilitato non oltre i sei mesi prima della presentazione del fascicolo afferenti almeno alla idoneità delle strutture portanti, degli apparati meccanici, degli apparati idraulici e degli impianti elettrici/elettronici;
– verbali delle successive verifiche periodiche, di cui all’art. 7 DM 18/05/2007 del DM 18 maggio 2007;
– istruzioni di uso e manutenzione dell’attività;
– certificato di origine dell’attività o altro atto equivalente, redatto dal richiedente in forma di autocertificazione, con gli estremi della ditta costruttrice, la data di costruzione e di primo collaudo, il periodo di pregresso impiego, l’assenza di incidenti significativi;
– copia della documentazione contabile di acquisto dell’attività da parte del richiedente;
– attestazione dell’ente governativo del Paese di origine o di ultimo utilizzo, o altro atto equivalente, idoneo a comprovare che l’attività ha già legalmente operato in tale Paese;
– nuovo collaudo da parte di professionista abilitato o apposita certificazione da parte di organismo di certificazione accreditato.

TUTTA LA DOCUMENTAZIONE DEVE ESSERE REDATTA DA PROFESSIONISTA ABILITATO O DA ORGANISMIO DI CERTIFICAZIONE ABILITATO E DEVE ESSERE PRODOTTA IN LINGUA ITALIANA O ACCOMPAGNATA DA UNA TRADUZIONE UFFICIALE IN ITALIANO

MODULISTICA

  • Domanda di registrazione e assegnazione codice identificativo per attrazioni dello spettacolo viaggiante
  • Domanda di rilascio licenza comunale di spettacoli viaggianti


TEMPI DI RISPOSTA
La procedura per l’ottenimento della registrazione e l’assegnazione del codice identificatvo dovrà concludersi entro 10 giorni dal parere della Commissione Comunale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo.
In caso di mancanza o incompletezza della documentazione , il termine sarà interrotto e ricomincerà a decorrere dalla presentazione della documentazione necessaria.
Non è previsto il SILENZIO-ASSENSO.

REGISTRAZIONE E CODICE IDENTIFICATIVO DELLE ATTIVITA’
Acquisito il parere favorevole della Commissione di Vigilanza: registrazione dell’attività e assegnazione di un codice identificativo costituito, in sequenza, da un numero progressivo identificativo dell’attività e dell’anno di rilascio
Nel caso in cui la Commissione di Vigilanza esprima parere sfavorevole: rigetto dell’istanza

SUCCESSIVI ADEMPIMENTI A CARICO DEL GESTORE DELL’ATTIVITA’
A cura del gestore ed a proprie spese, sull’attività deve essere collocata apposita targa metallica, fissata stabilmente in posizione visibile, con i seguenti dati:

Comune di __________________________________
Denominazione della attività’ _____________________________________________________
Codice ______________/ ______________
D.M. 18.5.2007, art. 4

In caso di cessione, vendita o dismissione dell’attività, il gestore deve darne comunicazione al comune che ha effettuato la registrazione e rilasciato il codice identificativo.
In caso di cessione o vendita con utilizzo da parte di un nuovo gestore dovranno essere richiesti sia il cambio di titolarità della licenza che la voltura degli atti di registrazione e assegnazione codice identificativo.
In caso di dismissione, il gestore dovrà consegnare anche la targa ovvero certificarne l’avvenuta distruzione.

NORMATIVA DI RIFERIMENTO
DM 18.5.2007 “Norme di sicurezza per le attività di spettacolo viaggiante”
DECRETO 16.6.2008 “Approvazione del programma e delle modalità di svolgimento dei corsi di formazione teorico-pratica, rivolti ai gestori delle attività di spettacolo viaggiante, ai sensi dellart. 6, comma 3, del decreto del Ministero dellInterno 18.5.2007

Elenco delle attività spettacolari, attrazioni e trattenimenti: di cui allart. 4 della legge 18.3/1968 n° 337 – approvato con decreti interministeriali del 23/4/1969, 22/7/1981,10/1/1985, 1/6/1989, 10/11/1990, 10/4/1991, 9/4/1993, 23/7/1997, 08/05/2001 e 07/01/2002

Ministero per i beni e le attività culturali – Decreto 20/3/2003: Aggiornamento ed integrazione dellelenco delle attività spettacolari, dei trattenimenti e delle attrazioni cui allart. 4 della legge 18 marzo 1968, n. 337

Ministero per i beni e le attività culturali – Decreto 28/2/2005: Inserimento di una nuova attrazione nellelenco delle attività spettacolari, dei trattenimenti e delle attrazioni dello spettacolo viaggiante, ai sensi dellarticolo 4 della legge 18 marzo 1968, n. 337.

DOVE RIVOLGERSI
Ufficio Commercio – Emanuela Tonacci – Corso Mazzini n. 31 (primo piano)
Tel. 0522 630733 Email : etonacci@comune.correggio.re.it
Orario: mercoledì dalle ore 9 alle ore 12.30
Lunedi,martedi,giovedi,venerdi su appuntamento

modif.: 30 Giugno 2017 - admin

CorreggioProssim@mente


Newsletter del Comune di Correggio

TWEET