Cambio Residenza all’interno del territorio comunale

La variazione di indirizzo all’interno del territorio comunale si verifica per cambio di via, di numero civico o di numero interno.

Il Decreto Legge 28/03/2014 n. 47 “Misure urgenti per l’emergenza abitativa, per il mercato delle costruzioni e per l’Expo 2015”, convertito con modificazioni in Legge 23/05/2014 n. 80, ha stabilito che chiunque occupa abusivamente un immobile senza titolo non può chiedere la residenza nè l’allacciamento a pubblici servizi in relazione all’immobile medesimo e gli atti emessi in violazione di tale divieto sono nulli a tutti gli effetti di legge. Pertanto nella dichiarazione di residenza dovrà essere dimostrata la sussistenza del vincolo di possesso dell’immobile.

Iter
La dichiarazione di residenza, compilata e sottoscritta da tutte le persone maggiorenni che trasferiscono la residenza.
Vanno allegati:
– fotocopia di documento di identità;
– fotocopia patente italiana;
– dichiarazione di assenso del proprietario dell’immobile;
– dichiarazione di assenso del titolare del contratto di locazione (nel caso di ingresso in nucleo famigliare già residente);
Deve essere presentata, quando già si è verificato il passaggio al nuovo indirizzo, presso l’Ufficio Relazioni con il Pubblico del Comune di Correggio o inviata agli indirizzi sotto riportati per raccomandata, per fax o per via telematica.
Quest’ ultima possibilità è consentita ad una delle seguenti condizioni:
a) che la dichiarazione sia sottoscritta con firma digitale;
b) che l’autore sia identificato dal sistema informatico con l’uso della Calta d’identità elettronica, della carta nazionale dei servizi, o comunque con strumenti che consentano l’individuazione del soggetto che effettua la dichiarazione;
c) che la dichiarazione sia trasmessa attraverso la casella di posta elettronica certificata del dichiarante;
d) che la copia della dichiarazione recante la firma autografa e la copia del documento d’identità del dichiarante siano acquisite mediante scanner e trasmesse tramite posta elettronica semplice.
Alla dichiarazione deve essere allegata copia del documento d’identità del richiedente e delle persone che trasferiscono la residenza unitamente al richiedente.
L’ufficiale d’anagrafe rilascerà all’interessato, contestualmente alla presentazione della dichiarazione, la comunicazione di avvio del procedimento, di cui all’art. 7 della legge n. 241/1990, informandolo degli accertamenti che verranno svolti a seguito della dichiarazione resa.
L’ufficiale d’anagrafe, nei due giorni lavorativi successivi alla presentazione delle dichiarazioni effettua le registrazioni delle dichiarazioni ricevute, fermo restando che gli effetti giuridici delle stesse decorrono dalla data di presentazione.
L’ufficiale d’anagrafe ha 45 giorni di tempo per effettuare gli accertamenti relativi alla dimora abituale.
Nel caso in cui gli accertamenti della dimora abituale diano esito negativo, l’ufficiale d’anagrafe provvederà alla comunicazione all’interessato degli accertamenti negativi svolti. L’interessato entro 10 giorni dal ricevimento di tale comunicazione potrà presentare per iscritto le proprie osservazioni, eventualmente corredate da documenti. La comunicazione del preavviso di rigetto interrompe i termini del procedimento che iniziano nuovamente a decorrere dalla data di presentazione delle osservazioni o, in mancanza, dalla scadenza del termine di dieci giorni di cui sopra.
Nel caso di eventuale mancato accoglimento delle osservazioni, l’ufficiale d’anagrafe dovrà indicarne la motivazione nel provvedimento con il quale avviserà l’interessato del definitivo esito dei controlli svolti, nonché del conseguente ripristino della posizione anagrafica precedente.
In caso di dichiarazioni non corrispondenti al vero si applicheranno gli articoli 75 e 76 del D.P.R. n. 445/2000, i quali dispongono rispettivamente la decadenza dai benefici acquisiti per effetto della dichiarazione, nonché il rilievo penale della dichiarazione mendace. Si procederà inoltre a presentare la segnalazione alle autorità di pubblica sicurezza delle discordanze tra le dichiarazioni rese dagli interessati e gli esiti degli accertamenti svolti.

Durante il periodo di definizione della pratica è possibile ottenere esclusivamente il rilascio dei certificati di residenza e di stato di famiglia, per gli altri certificati occorre attendere la conclusione positiva del procedimento.

Il cambio di residenza non implica aggiornamenti e variazioni sulla carta di identità che rimane valida, fino alla scadenza.

Sul modello occorre riportare le patenti e le targhe dei veicoli posseduti (auto, motocicli, ciclomotori, rimorchi, ecc.). Non devono essere indicate le targhe degli autobus, dei veicoli destinati al trasporto di cose di massa complessiva superiore a 6 tonnellate o a servizio di taxi o di noleggio con conducente. Per tali veicoli occorre rivolgersi all’Ufficio Provinciale della Motorizzazione.
Contestualmente al cambio di residenza, infatti, il Comune avvia la procedura per la variazione di residenza anche sui documenti di circolazione. Entro sei mesi dalla definizione della pratica, l’Ufficio Centrale della Motorizzazione Civile invia a tutti i richiedenti, gratuitamente ed a mezzo posta, uno o più tagliandi adesivi (tanti quanti sono i libretti di circolazione, per la patente non viene trasmesso alcun tagliando). I tagliandi devono essere applicati sui rispettivi documenti, a cura del richiedente.

E’ inoltre necessario presentare una comunicazione con l’indicazione dei metri quadri dell’alloggio occupato, numero dei componenti e dati catastali dell’immobile al fine di determinare l’importo della tassa sullo smaltimento dei rifiuti solidi urbani;

Se si tratta di scissione di nucleo familiare allo stesso indirizzo sono necessari i seguenti requisiti:
– alloggi distinti con ingresso indipendente, qualora esista relazione di parentela o vincolo affettivo tra i due nuclei che richiedono la scissione;
– anche stesso alloggio qualora non esista relazione di parentela o vincolo affettivo.

MODULISTICA
Dichiarazione di residenza 4 componenti (formato doc)
Dichiarazione di residenza 6 componenti (formato doc)
Dichiarazione di assenso del titolare del contratto di locazione (formato doc)
Modello denuncia superficie per tassa rifiuti (TARI)

NORMATIVA
Legge 24/12/1954 n. 1228
D.P.R. 30/05/1989 n. 223
D.P.R. 19/04/1994 n. 575
D.P.R. 16/09/1996 n. 610
Decreto Legge 09/02/2012 n. 5 convertito in L. 04/04/2012 n. 35
Circolare Ministero dell’Interno 27/04/2012 n. 9
D.L. 28/03/2014 n. 47 convertito in L. 23/05/2014 n. 80

Tutte le comunicazioni e le dichiarazioni anagrafiche relative al comune di CORREGGIO dovranno essere trasmesse ad uno dei seguenti indirizzi:

PRESENTAZIONE DIRETTA ALLO SPORTELLO:
U.R.P. -Ufficio Relazioni con il Pubblico
Corso Mazzini 31/A (piano terra) Correggio
Tel.: 800-218441 (numero verde gratuito)

Orario
lunedì, martedì e giovedì, dalle ore 8 alle ore 17,30;
mercoledì, venerdì e sabato, dalle ore 8 alle ore 12,30.

INDIRIZZO POSTALE (invio a mezzo raccomandata):
Comune di CORREGGIO
Ufficio Anagrafe
Corso Mazzini, 31
42015 – CORREGGIO

FAX Ufficio Anagrafe: 0522 630721

E-MAIL semplice: demografici@comune.correggio.re.it

POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA: correggio@cert.provincia.re.it

Per ulteriori informazioni:
Ufficio Anagrafe
Corso Mazzini n. 31 (primo piano)
Tel. 0522.630718 – 0522.630727
Orario: dal lunedì al venerdì dalle ore 8 alle ore 12
martedì dalle ore 15 alle ore 17,30

modif.: 3 Dicembre 2019 - Netribe Redazione

CorreggioProssim@mente


Newsletter del Comune di Correggio

TWEET