Carta d’identità elettronica

ATTENZIONE
A partire da lunedì 9 marzo 2020 il rilascio delle carte d’identità avverrà esclusivamente su appuntamento da richiedere ai numeri 0522.630792 – 0522.630801 nei seguenti giorni e orari: lunedì, martedì e giovedì, dalle 8,30 alle 17,30; mercoledì e venerdì dalle 8,30 alle 12,30.

Il nuovo documento, su supporto in policarbonato, ha le dimensioni di una carta di credito ed è dotato di un microprocessore sul quale vengono registrate le informazioni relative all’identità del titolare e, per le persone maggiori di anni 12,  le impronte digitali.
Oltre all’impiego ai fini dell’identificazione, la carta d’identità elettronica può essere utilizzata per richiedere una identità digitale sul sistema SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) e garantisce l’accesso ai servizi erogati dalle Pubbliche Amministrazioni.
La carta d’identità elettronica non è stampata dal Comune di Correggio al momento della richiesta, ma spedita dall’Istituto Poligrafico Zecca dello Stato, entro 6 giorni lavorativi dalla richiesta, all’indirizzo indicato dal richiedente.
Al momento della richiesta è possibile, per i soli maggiorenni, esprimere il consenso o il diniego alla donazione di organi e/o tessuti in caso di morte, sottoscrivendo una dichiarazione che sarà trasmessa al Sistema Informativo Trapianti.
Le carte d’identità in formato cartaceo rilasciate in precedenza restano valide sino alla loro data di scadenza.

Chi può richiederla
Può essere richiesta da tutte le persone residenti nel Comune di Correggio e dai domiciliati a Correggio previo nulla-osta da parte del Comune italiano di residenza, presentandosi personalmente allo sportello.
Per il rilascio della carta di identità a soggetto minorenne è indispensabile, oltre al minore, la presenza di almeno un genitore (o tutore) munito di documento di riconoscimento valido. Per ottenerla valida per l’espatrio occorre l’assenso di entrambi i genitori, che devono presentarsi allo sportello insieme al minore, muniti di documento d’identità.
Qualora il richiedente sia impossibilitato a recarsi presso l’Ufficio per problemi di malattia grave, la pratica può essere attivata da un familiare o altra persona maggiorenne delegata mediante la consegna all’Ufficio Relazioni con il Pubblico di 1 fotografia e del documento scaduto o in scadenza. Sarà concordato con l’operatore comunale un appuntamento presso il domicilio del titolare per l’identificazione e la sottoscrizione della richiesta.
Attualmente la carta d’identità elettronica non può essere rilasciata ai cittadini italiani residenti all’estero ed iscritti nell’Anagrafe degli Italiani Residenti all’Estero (AIRE). In attesa dell’allineamento dei dati anagrafici nel sistema dell’Indice Nazionale delle Anagrafi il documento verrà rilasciato in formato cartaceo.

Validità per l’espatrio
Per ottenere il rilascio del documento valido per l’espatrio, per i soli cittadini italiani, occorre non trovarsi in nessuna delle condizioni ostative al rilascio del passaporto. In particolare:
– i genitori con prole minore abbiano l’assenso dell’altro genitore, anche nel caso in cui sia intervenuta separazione o divorzio tra i coniugi, non è necessario esibire l’assenso scritto. E’ richiesta l’autorizzazione del Giudice Tutelare solo nel caso in cui l’altro genitore non conceda il proprio assenso. Se il richiedente è genitore vedovo o l’unico ad avere riconosciuto la prole, non è necessaria alcuna autorizzazione in quanto rappresenta l’unico soggetto ad avere l’esclusiva facoltà di individuazione dell’interesse del minore;
– non dovere espiare una pena restrittiva della libertà personale o soddisfare una multa o ammenda, salvo per questi ultimi il nulla osta dell’autorità che deve curare l’esecuzione della sentenza, sempreché la multa o l’ammenda non siano già state convertite in pena restrittiva della libertà personale, o la loro conversione non importi una pena superiore a mesi 1 di reclusione o 2 di arresto;
– non essere sottoposti ad una misura di sicurezza detentiva ovvero ad una misura di prevenzione prevista dagli art. 3 e seguenti della L. 27/12/1956 n. 1423.

Per i soggetti minorenni occorre l’assenso di entrambi i genitori che devono presentarsi agli sportelli insieme al minore, muniti di documento d’identità. Nel caso non sia possibile per uno dei genitori presentarsi allo sportello, è possibile dare il proprio assenso compilando l’apposito modulo  e allegare la fotocopia del proprio documento di identità in corso di validità. In mancanza dell’assenso di un genitore è necessario presentare l’autorizzazione del Giudice Tutelare da richiedere presso il Tribunale competente.
Per il minore di anni 14 l’uso della carta di identità ai fini dell’espatrio è subordinata alla condizione che viaggi in compagnia di almeno uno dei genitori, ai fini di semplificare gli eventuali controlli alla frontiera è possibile, in sede di presentazione della domanda, richiedere che vengano riportati i nomi dei genitori sul documento. In mancanza è necessario munirsi di un estratto dell’atto di nascita con indicazione dei genitori. Qualora il minore di anni 14 sia accompagnato all’estero da persona diversa dal genitore è necessario richiedere in Questura la dichiarazione di accompagnamento (modulo disponibile sul sito della Polizia di Stato).

La carta di identità richiesta dai cittadini stranieri, comunitari ed extracomunitari,  viene sempre rilasciata non valida ai fini dell’espatrio.

Sul documento viene riportata l’apposita dicitura solo nel caso in cui non viene rilasciato valido per l’espatrio.

Considerato che gli accordi internazionali tra l’Italia ed i restanti Paesi possono subire delle modifiche, prima di partire è opportuno verificare il documento necessario per l’ingresso nel territorio straniero attraverso una delle seguenti modalità:
– informandosi presso i Consolati o le Ambasciate straniere in Italia;
– consultando il sito www.viaggiaresicuri.it
– consultando il sito della Polizia di Stato.

Durata
La carta d’identità ha validità:
– 3 anni, per i minori di età inferiore a 3 anni;
– 5 anni, per i minori di età compresa fra 3 e 18 anni;
– 10 anni, per le persone maggiori di età.
L’art. 7 del D.L. 09/02/2012 n. 5 ha stabilito che la scadenza sia corrispondente alla data del compleanno successiva alle validità suddette.

Rinnovo
La carta d’identità può essere rinnovata dal 180° giorno prima della scadenza.
La carta d’identità deve essere rinnovata nel caso in cui siano intervenute variazioni nei dati personali: nome, cognome, acquisto della cittadinanza italiana. Non è previsto il rinnovo in caso di variazione di residenza in quanto tali dato non è identificativo della persona.
Per smarrimento o furto
Per deterioramento o distruzione.

Documenti da presentare

  • Una fotografia formato tessera con sfondo chiaro, recente, con posa frontale e senza copricapo, ad eccezione dei casi in cui la copertura del capo con velo, turbante o altro è imposto da motivi religiosi, purché il viso sia ben visibile. Il Ministero dell’Interno ha dettato apposite prescrizioni relativamente alle caratteristiche delle fotografie per la richiesta del passaporto, applicabili anche alla carta d’identità;
  • Carta d’identità scaduta o in scadenza, in mancanza occorre esibire un documento di riconoscimento in corso di validità;
  • Denuncia di furto o di smarrimento della precedente carta d’identità in corso di validità, resa presso le autorità competenti, in originale. Se la denuncia è stata presentata all’estero presso le autorità locali, dovrà essere ripresentata in Italia;
  • Carta d’identità deteriorata, nel caso di documento completamente distrutto occorre presentare denuncia all’autorità competente, in originale;
  • Tessera sanitaria/codice fiscale (carta Nazionale dei Servizi);
  • Modulo di assenso (versione .doc) per il rilascio della carta valida per l’espatrio nel caso di minore accompagnato da un solo genitore;
  • Passaporto e permesso di soggiorno per i cittadini stranieri.

Qualora il richiedente fosse impossibilitato a recarsi presso l’Ufficio per gravi problemi di deambulazione, la pratica può essere attivata da un familiare o altra persona maggiorenne mediante la consegna all’Ufficio Relazioni con il Pubblico della documentazione richiesta. Sarà concordato un appuntamento presso il domicilio del richiedente per il completamento della procedura.

Costo
Il Ministro dell’Economia e delle Finanze, con decreto in data 25 maggio 2016 ha determinato in euro 16,79 il rimborso delle spese di emissione e spedizione sostenute dallo Stato, a cui vanno aggiunti i diritti fissi di segreteria per un totale di euro 22,20.
Il versamento in contanti deve essere effettuato direttamente allo sportello prima di procedere all’avvio della pratica di acquisizione dei dati.

Tempi di consegna
Spedizione tramite raccomandata entro 6 giorni lavorativi dalla richiesta all’indirizzo indicato dal richiedente. La consegna avviene esclusivamente all’interessato o ad un suo delegato, comunicato in fase di acquisizione della richiesta.
Al termine della procedura di inserimento al richiedente viene rilasciata la prima parte del PIN e del PUK, la seconda parte è contenuta nella lettera di trasmissione della carta d’identità elettronica.

Altre informazioni
Il PIN è il codice segreto personale necessario  alla  fruizione dei servizi che richiedono l’autenticazione in rete.
Il PUK  è la  chiave  personale  non  modificabile  di  sblocco necessaria alla riabilitazione del PIN a seguito di relativo blocco.
L’art. 45 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 ha disposto che i dati relativi al cognome, nome, luogo e data di nascita, cittadinanza e residenza attestati in documenti di riconoscimento in corso di validità, abbiano lo stesso valore probatorio dei corrispondenti certificati.

Dove richiederla
U.R.P. – Ufficio Relazioni con il Pubblico
Corso Mazzini, 31/A (piano terra) Correggio
Tel.: 800-218441 (numero verde gratuito)
e-mail: urp@comune.correggio.re.it
Aperto nei seguenti giorni ed orari:
lunedì, mercoledì, venerdì e sabato, dalle ore 8 alle ore 12,30
martedì e giovedì, dalle ore 8 alle ore 17,30;

Normativa
Regio Decreto 18/06/1931 n. 773
Regio decreto 06/05/1940 n. 635
D.P.R. 30/12/1965 n. 1656
Legge 21/11/1967 n. 1185
D.P.R. 06/08/1974 n. 649
L. 16/06/1998 n. 191
D.P.C.M. 22/10/1999 n. 437
D.P.R. 28/12/2000 n. 445
Legge 16/01/2003 n. 3, art. 24
Lgs 07/03/2005 n. 82
D.L. 31/01/2005 n. 7
D.L. 25/06/2008 n. 112
L. 06/08/2008 n. 133
D.L. 13/05/2011 n. 70
D.L. 20/01/2012 n. 1
D.L. 09/02/2012 n. 5
D.L. 19/06/2016 n. 78
Decreto 23/12/2015
Decreto 25/05/2016
Atto del Commissario Prefettizio n. 20 del 18.10.2022

Per ulteriori informazioni: www.cartaidentita.interno.gov.it

modif.: 22 Febbraio 2024 - Ufficio Stampa

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