Convivenze di fatto

La dichiarazione per la costituzione di una convivenza di fatto può essere effettuata da due persone maggiorenni unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale che siano:
– residenti nel  Comune di Correggio , coabitanti allo stesso indirizzo e iscritte nel medesimo stato di famiglia;
– non vincolate tra loro da rapporti di parentela, affinità o adozione;
– non unite, tra loro o con terzi, da  matrimonio o da unione civile.

Attenzione: al fine della verifica dei requisiti previsti dalla Legge, i cittadini stranieri devono presentare un’attestazione consolare relativa all’insussitenza dei vincoli di parentela, affinità, adozione, matrimonio e unione civile.

Come dichiarare una convivenza di fatto
Gli interessati che intendono registrare la loro convivenza di fatto e sono già iscritti all’anagrafe come residenti del Comune di  Correggio  allo stesso indirizzo, possono presentare l’apposita dichiarazione, sottoscritta da entrambi,  unitamente alle fotocopie dei documenti d’identità. La dichiarazione può essere trasmessa:
– presentazione diretta allo sportello: U.R.P. -Ufficio Relazioni con il Pubblico, Corso Mazzini 31/A (piano terra) Correggio, tel 800-218441 (numero verde gratuito) nei seguenti giorni ed orari: lunedì, martedì e giovedì, dalle ore 8 alle ore 18; mercoledì, venerdì e sabato, dalle ore 8 alle ore 13;
– posta raccomandata indirizzata a: Comune di Correggio, Ufficio Anagrafe, Corso Mazzini, 31 42015 – Correggio (RE);
– via fax al numero: 0522 630721;
– via e-mail semplice: demografici@comune.correggio.re.it
– alla casella PEC: correggio@cert.provincia.re.it

Per coloro che intendano trasferirsi da altro Comune, o, se già residenti a Correggio in indirizzi diversi, dovranno far pervenire la dichiarazione di costituzione della convivenza di fatto, unitamente alla richiesta di iscrizione anagrafica o di cambio di indirizzo secondo le  modalità già previste per tali procedure.

Cessazione di  una convivenza di fatto
La convivenza di fatto può estinguersi per:
– matrimonio/unione civile tra i due conviventi o con altre persone;
– decesso di uno dei conviventi;
– cessazione della coabitazione (dichiarata dalle parti o accertata d’ufficio);
– cessazione del legame affettivo a seguito di dichiarazione di uno o di entrambi i conviventi.

La  cessazione della convivenza di fatto può essere  comunicata, da uno  o entrambi i  conviventi,  presentando apposita dichiarazione,  unitamente alle fotocopie dei documenti d’identità, inviata con le stesse modalità sopra riportate. In caso di richiesta di cancellazione di una sola parte interessata il Comune provvederà ad inviare all’altro componente la relativa comunicazione.

Certificazione
L’anagrafe rilascia certificazione anagrafica relativa alla convivenza di fatto che può essere richiesta agli sportelli anagrafici, nel rispetto della normativa sull’imposta di bollo.

Diritti dei conviventi
– Gli stessi spettanti al coniuge nei casi previsti  dall’ordinamento penitenziario;
– in caso di malattia o ricovero  diritto reciproco di visita, di assistenza, di accesso alle informazioni personali,  secondo le regole previste per i coniugi dalle strutture ospedaliere, pubbliche o private;
– possibilità di designare il partner quale rappresentante per le decisioni in materia di salute, in caso di morte per la donazione di organi, e per le modalità funerarie;
– in caso di morte del proprietario convivente, il superstite può continuare a vivere nella casa di residenza per un periodo variabile, a seconda della durata del periodo di convivenza o della presenza dei figli minori o disabili;
– diritto a subentrare nel contratto locazione della casa comune di residenza da parte del convivente superstite in caso di decesso del convivente titolare del contratto;
– rilevanza della convivenza nelle graduatorie per l’assegnazione di alloggi di edilizia popolare che diano rilievo all’appartenenza ad un nucleo familiare;
– estensione al convivente della disciplina relativa all’impresa familiare;
– diritto ad essere nominato tutore, curatore o amministratore di sostegno in caso di interdizione o inabilitazione ai sensi delle norme vigenti;
– possibilità di sottoscrivere un contratto di convivenza per disciplinare i rapporti patrimoniali;
– in caso di cessazione della convivenza di fatto, il giudice potrà accertare il diritto agli alimenti per il convivente che versi in stato di bisogno e non sia in grado di provvedere al proprio mantenimento. Gli alimenti sono assegnati per un periodo proporzionale alla durata della convivenza.

Contratto di convivenza: disciplina dei rapporti patrimoniali
I conviventi di fatto possono disciplinare i rapporti patrimoniali relativi alla loro vita in comune con la sottoscrizione di un contratto di convivenza.
Il contratto, le sue modifiche e la sua risoluzione sono redatti in forma scritta, a pena di nullità con atto pubblico o scrittura privata con sottoscrizione autenticata da un notaio o da un avvocato che ne attestano la conformità alle norme imperative e all’ordine pubblico.
Ai fini dell’opponibilità ai terzi, il professionista, entro i successivi dieci giorni dalla stipula, provvede alla trasmissione della copia del contratto al Comune di residenza dei conviventi.
Il documento, riprodotto tramite scanner e accompagnato da una dichiarazione che attesti che tale copia è relativa all’originale cartaceo (usare formato pdf firmato digitalmente), dovrà essere inviato al Comune Correggio  a mezzo PEC all’ indirizzo: correggio@cert.provincia.re.it

Scioglimento del  contratto di convivenza
In caso di:
– accordo tra le parti (atto pubblico o scrittura privata sottoscritta da entrambi i conviventi ed autenticata da un notaio o avvocato);
– recesso unilaterale (il notaio o l’avvocato che riceve l’atto deve notificarne copia all’altro contraente);
– matrimonio o unione civile tra i conviventi o tra un convivente ed un’altra persona (la parte che ha contratto matrimonio o unione civile deve darne comunicazione all’altro contraente e al professionista che ha redatto il contratto);
– morte di uno dei conviventi ( il convivente superstite o gli eredi del deceduto dovranno darne comunicazione al professionista che ha redatto il contratto di convivenza, che a sua volta provvederà a notificare il contratto con l’annotazione della risoluzione all’Anagrafe del Comune di residenza).

MODULISTICA
Dichiarazione costituzione convivenza di fatto (versione word)
Dichiarazione cessazione convivenza di fatto (versione word)

NORMATIVA DI RIFERIMENTO
Legge 20/05/2016 n. 76
D.P.C.M. 23/07/2016 n. 144

DOVE RIVOLGERSI
Per ulteriori informazioni:
UFFICIO ANAGRAFE
Corso Mazzini, 31 – Correggio (primo piano)
Tel. 0522.630727
e-mail: demografici@comune.correggio.re.it
Orario: dal lunedì al venerdì dalle ore 8 alle ore 12
martedì dalle ore 15 alle ore 17,30

modif.: 10 Novembre 2021 - Ufficio Stampa

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