Divorzio

Il termine divorzio viene generalmente utilizzato per indicare:
– lo scioglimento del matrimonio celebrato con rito civile
– la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato con rito religioso
La richiesta deve essere presentata, attraverso l’assistenza di un avvocato, da uno od entrambi i coniugi al Tribunale del luogo in cui il coniuge convenuto ha la residenza o, nel caso di irreperibilità o residenza all’estero, al Tribunale del luogo di residenza del ricorrente. Se entrambi i coniugi sono residenti all’estero la domanda può essere presentata a qualunque Tribunale italiano.
La sentenza di separazione giudiziale dei coniugi passata in giudicato o l’omologazione della separazione consensuale non deve essere confusa con lo scioglimento del matrimonio o la cessazione degli effetti civili: essa è una delle possibili condizioni per potere proporre, decorsi tre anni, la richiesta di divorzio.
La sentenza di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio pronunciata dal Tribunale, passata in giudicato, viene trasmessa all’Ufficiale dello Stato Civile del Comune ove venne celebrato il matrimonio affinché proceda alla sua annotazione a margine dell’atto di matrimonio. L’efficacia decorre dalla data della pubblicazione mediante deposito in Cancelleria. Contestualmente provvede a darne comunicazione all’Ufficiale d’Anagrafe del Comune di residenza di ciascun ex-coniuge e ai Comuni di nascita affinché provvedano all’annotazione a margine dell’atto di nascita.

NORMATIVA
Legge 1/12/1970 n. 898 e successive modificazioni
DPR 3/11/2000 N. 396

DOVE RIVOLGERSI
TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA
Via Paterlini
Tel. 0522 510611

Ulteriori informazioni possono essere richieste a:
UFFICIO DI STATO CIVILE
Corso Mazzini, 31 – Correggio (primo piano)
Tel. 0522.630719
e-mail: demografici@comune.correggio.re.it

Orario: dal lunedì al venerdì dalle ore 8 alle ore 12
martedì dalle ore 15 alle ore 17,30

modif.: 6 Novembre 2019 - Netribe Redazione

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