Riconoscimento di figlio

Consiste nella possibilità da parte del genitore che non ha riconosciuto il figlio all’atto della nascita, di farlo in un momento successivo.
La legge prevede diversi casi:
Figlio minore di anni 14 – E’ necessario l’assenso del genitore che ha riconosciuto per primo il figlio.
La richiesta può essere presentata all’Ufficio di Stato Civile del Comune di residenza o del Comune di nascita del figlio, in qualunque momento, dal genitore che intende procedere al riconoscimento, munito di valido documento di identità, accompagnato dall’altro genitore.
In caso di riconoscimento paterno la decisione in merito al cognome che assumerà il minore è di competenza del Tribunale Ordinario.
Figlio maggiore di anni 14 – E’ necessario l’assenso del figlio.
La richiesta può essere presentata all’Ufficio di Stato Civile del Comune di residenza o al Comune di nascita del figlio, in qualunque momento, dal genitore che intende procedere al riconoscimento, munito di valido documento di identità, accompagnato dal figlio. In caso di riconoscimento paterno il figlio sceglie di aggiungere o sostituire al cognome posseduto quello paterno.
c) Figlio di ignoti
In questo caso il genitore che intende procedere al riconoscimento deve rivolgersi all’Ufficio di Stato Civile del Comune di nascita del figlio.

NORMATIVA
Libro I° del Codice Civile
DPR 3/11/2000 n. 396

DOVE RIVOLGERSI

UFFICIO DI STATO CIVILE
Corso Mazzini, 31 – Correggio (primo piano)
Tel. 0522.630719
e-mail: demografici@comune.correggio.re.it

Orario: dal lunedì al venerdì dalle ore 8 alle ore 12
martedì dalle ore 15 alle ore 17,30

modif.: 6 Novembre 2019 - Netribe Redazione

CorreggioProssim@mente


Newsletter del Comune di Correggio

TWEET