Separazione e divorzio

Con l’entrata in vigore del Decreto legge n. 132/2014 convertito con Legge 162/2014 in alternativa alle procedure giudiziali previste dal codice civile in caso di separazione e dalla legge 898/1970 in caso di divorzio, è possibile per i coniugi che intendano separarsi o divorziare consensualmente negoziare tra di loro un accordo con l’assistenza di almeno un legale per parte o, se sussistono determinate condizioni, sottoscrivere tra di loro un accordo di separazione o di divorzio innanzi all’Ufficiale dello Stato Civile.
Sia l’accordo raggiunto a seguito di negoziazione assistita da avvocati, sia l’accordo sottoscritto innanzi all’Ufficiale dello Stato Civile sono equiparati ai provvedimenti giudiziali che definiscono i procedimenti di separazione personale, di cessazione degli effetti civili o di scioglimento del matrimonio, di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio.

Separazioni e divorzi con l’assistenza dell’avvocato
L’art. 6 della Legge n. 162/2014 prevede, a decorrere dall’11/11/2014, la convenzione di negoziazione assistita da almeno un avvocato per parte per le soluzioni consensuali di separazione personale, di divorzio e di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio. Dal 26/05/2015 a seguito dell’entrata in vigore della Legge 06/05/2015 n. 55, i termini di separazione per pervenire al divorzio sono ridotti a mesi sei nel caso di separazione consensuale, ad un anno nel caso di separazione giudiziale.
La procedura prevede che l’accordo debba essere munito di nulla osta rilasciato dalla Procura della Repubblica nei seguenti casi:
– in assenza di figli;
– in assenza di figli minori;
– in presenza di figlio maggiorenne autosufficiente non portatore di handicap grave.
La procedura prevede che l’accordo debba essere munito di un’autorizzazione rilasciata dalla Procura della Repubblica (previa valutazione dell’interesse dei figli) nei seguenti casi:
– in presenza di figli minori;
– in presenza di figli maggiorenni incapaci o portatori di handicap grave;
– in presenza di figli maggiorenni non autosufficienti.
Una volta ottenuto il nulla osta o l’autorizzazione da parte del P.M. almeno uno degli avvocati che ha assistito uno dei coniugi dovrà trasmettere l’accordo entro 10 giorni al comune di:
– celebrazione del matrimonio in forma civile
– celebrazione del matrimonio in forma religiosa
– trascrizione del matrimonio celebrato all’estero (da due cittadini italiani, o da un cittadino italiano e un cittadino straniero)
In caso di ritardo nella trasmissione dell’accordo (dopo i 10 giorni decorrenti dalla data di comunicazione alle parti del provvedimento a cura della segreteria o cancelleria della Procura) è prevista una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.000 a euro 10.000 a carico degli avvocati, irrogata dal Comune ai sensi della legge 24 novembre 1981 n. 689.
L’accordo da inoltrare al Comune di Correggio potrà essere inviato dall’avvocato attraverso una delle seguenti modalità:
– con pec all’indirizzo correggio@cert.provincia.re.it (modulistica sottoscritta con firma digitale e scansione del documento di identità);
– con posta elettronica semplice all’indirizzo demografici@comune.correggio.re.it (modulistica sottoscritta con firma digitale e scansione del documento di identità);
– spedizione postale a mezzo raccomandata (modulistica firmata in originale e fotocopia del documento di identità) all’indirizzo: Comune di Correggio – Ufficio di Stato Civile – Corso Mazzini n. 33 42015 Correggio;
– presentazione all’Ufficio dello Stato Civile.

Separazioni e divorzi innanzi all’Ufficiale di Stato Civile
L’art. 12 delle Legge n. 162/2014 prevede, a decorrere dall’11/12/2014, la possibilità per i coniugi di comparire direttamente innanzi all’Ufficiale dello Stato Civile del Comune per concludere un accordo di separazione, di divorzio o di modifica delle precedenti condizioni di separazione o di divorzio. L’assistenza degli avvocati difensori è facoltativa.
Competente a ricevere l’accordo è il Comune di:
– celebrazione del matrimonio in forma civile
– celebrazione del matrimonio in forma religiosa
– trascrizione del matrimonio celebrato all’ estero (da due cittadini italiani, o da cittadino italiano e un cittadino straniero)
– residenza di uno dei coniugi

Condizioni per la sottoscrizione dell’accordo:
– tale modalità semplificata è a disposizione dei coniugi solo quando NON vi siano figli minori o figli maggiorenni portatori di handicap grave o economicamente non autosufficienti (vengono considerati i figli nati nel matrimonio della coppia).
– Inoltre l’accordo non potrà contenere patti di trasferimento patrimoniale (es. uso della casa coniugale), ma potrà essere inserito un obbligo di pagamento di una somma di denaro a titolo di assegno periodico sia nel caso di separazione consensuale sia in caso di divorzio.
– Dal 26/05/2015 a seguito dell’entrata in vigore della Legge 06/05/2015 n. 55, i termini di separazione per pervenire al divorzio sono ridotti a mesi sei nel caso di separazione consensuale, ad un anno nel caso di separazione giudiziale.
Le modifiche delle condizioni di separazione o di divorzio
I coniugi sempre a condizione che non vi siano figli minori o figli maggiorenni portatori di handicap grave o economicamente non autosufficienti, possono dichiarare congiuntamente innanzi all’Ufficiale di Stato Civile di voler modificare le condizioni di separazione o di divorzio già stabilite limitatamente a:
– attribuzione assegno periodico;
– la revoca di tale assegno
– la revisione quantitativa dell’assegno periodico.
Non potrà costituire oggetto dell’accordo innanzi all’Ufficiale dello Stato Civile la previsione della corresponsione in un’unica soluzione dell’assegno di divorzio (c.d. liquidazione una tantum).

Le fasi dell’accordo:
– prenotazione di appuntamento all’Ufficio Stato Civile previa trasmissione, agli indirizzi sotto indicati, della dichiarazione sostitutiva di certificazione sottoscritta individualmente da ognuno dei coniugi (vedi allegati);
– il giorno dell’appuntamento entrambi i coniugi si dovranno presentare innanzi all’Ufficiale di Stato Civile e sottoscriveranno l’accordo di separazione o di divorzio ed in quella sede dovranno consegnare una ricevuta di versamento di Euro 16.00 da effettuare o con bollettino di c/c potale n. 13947429 intestato a Comune di Correggio – Servizio di Tesoreria Comunale – 42015 Correggio (RE) o con bonifico bancario presso la Tesoreria Comunale MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA – Filiale di Correggio – Corso Mazzini 37 CODICE IBAN : IT 28 M 01030 66320 000004275570 (Causale: DIRITTO FISSO- Art. 12 c.6- L.162/2014);- l’Ufficiale dello Stato Civile deciderà poi con i coniugi una data per un nuovo appuntamento (da fissare oltre i 30 giorni dalla firma dell’accordo);
– nel giorno prestabilito entrambi i coniugi si dovranno ripresentare innanzi all’Ufficiale di Stato Civile per confermare o meno l’accordo sottoscritto;
– la conferma dell’accordo farà decorrere gli effetti della separazione o divorzio dalla data della sua prima sottoscrizione;
– la mancata comparizione equivarrà a mancata conferma dell’accordo.

MODULISTICA
Modello di dichiarazione per separazione
Modello di dichiarazione per divorzio
Modello di dichiarazione per modifica condizioni
Modello trasmissione da parte degli avvocati

NORMATIVA
Legge 01/12/1970, n. 898 “Disciplina dei casi scioglimento del matrimonio” (G.U. n. 306 del 03/12/1970)
Decreto legge n. 132/2014 convertito con legge 10/11/2014, n. 162 “Misure urgenti di degiurisdizionalizzazione ed altri interventi per la definizione dell’arretrato in materia di processo civile” (G.U. n. 261 del 10/11/2014 – Supp. Ordinario n. 84)

DOVE RIVOLGERSI
UFFICIO DI STATO CIVILE
Corso Mazzini, 31 – Correggio (primo piano)
Tel. 0522.630719
e-mail: demografici@comune.correggio.re.it

Orario: dal lunedì al venerdì dalle ore 8 alle ore 12
martedì dalle ore 15 alle ore 17,30
Per prenotazione appuntamento:
rbortoluzzi@comune.correggio.re.it
tel.: 0522.630719 Rita Bortoluzzi – Ufficiale Stato Civile

modif.: 6 Novembre 2019 - Ufficio Stampa

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