Trasferimento di residenza dei cittadini dell’Unione Europea

Il Decreto Legislativo n. 30 del 06/02/2007, entrato in vigore lì11/04/2007, ha previsto nuove modalità di soggiorno per i cittadini dei Paesi membri dell’Unione Europea e per i loro familiari.
I cittadini di Norvegia, Islanda, Liechtestein sono equiparati ai cittadini dell’Unione Europea in quanto fanno parte dello Spazio Economico Europeo. Sono equiparati ai cittadini dell’Unione anche i cittadini della Svizzera e della Repubblica di San Marino (Circolare Ministero dell’Interno n. 39 del 18/07/2007). Il Ministero dell’Interno in risposta ad un quesito del 14/03/2008 ha ritenuto estensibile l’applicazione della disciplina sui comunitati anche ai cittadini del Principato di Monaco, del Principato di Andorra e dello Stato della Città del Vaticano.

SOGGIORNO FINO A TRE MESI
I cittadini dell’Unione ed i loro familiari, comunitari e non comunitari, hanno il diritto di soggiornare nel territorio italiano per un periodo non superiore a tre mesi senza alcuna condizione o formalità, salvo il possesso di un documento d’identità valido per l’espatrio secondo la legislazione dello Stato di cui hanno la cittadinanza.
I familiari non aventi la cittadinanza di uno stato dell’Unione Europea devono essere in possesso di passaporto in corso di validità e del visto di ingresso nei casi in cui è richiesto.

SOGGIORNO PER UN PERIODO SUPERIORE A TRE MESI
I cittadini dell’Unione ed i loro familiari aventi cittadinanza di uno Stato membro dell’Unione Europea che intendono soggiornare in Italia per un periodo superiore a tre mesi devono richiedere l’iscrizione all’Anagrafe del Comune in cui si sono stabiliti ed esibire la documentazione sotto indicata, richiesta a seconda del motivo del soggiorno:

1) Cittadino comunitario che soggiorna per motivi di lavoro
– documento di identità valido per l’espatrio in corso di validità rilasciato dalle competenti autorità del Paese di cui si possiede la cittadinanza,
– codice fiscale;
– fotocopia patente italiana;
– dichiarazione di assenso del proprietario dell’immobile;
– dichiarazione di assenso del titolare del contratto di locazione (nel caso di ingresso in nucleo famigliare già residente);
– attestato di regolarità del soggiorno rilasciato dal precedente Comune di residenza, se ricorre il caso;
– documentazione comprovante la qualità di lavoratore subordinato o autonomo
a)  se lavoratore dipendente: contratto di lavoro o dichiarazione del datore di lavoro, ultima busta paga;
b)  se lavoratore autonomo: certificato di iscrizione alla CCIAA, fotocopia attribuzione Partita IVA, ultima dichiarazione dei redditi;
– copia degli atti originali, tradotti e legalizzati, comprovanti lo stato civile e la composizione della famiglia

2) Cittadino comunitario che soggiorna per motivi di studio o di formazione professionale (NON lavoratore)
– documento di identità valido per l’espatrio in corso di validità rilasciato dalle competenti autorità del Paese di cui si possiede la cittadinanza;
– codice fiscale;
– fotocopia patente italiana;
– dichiarazione di assenso del proprietario dell’immobile;
– dichiarazione di assenso del titolare del contratto di locazione (nel caso di ingresso in nucleo famigliare già residente);
– documentazione attestante la titolarità di una polizza di assicurazione sanitaria che copra i rischi sanitari sul territorio nazionale, valida per almeno un anno o almeno pari al corso di studi o di formazione professionale, se inferiore all’anno o formulario comunitario;
– documentazione attestante l’iscrizione e la frequenza ad un istituto scolastico o di formazione professionale pubblico o privato riconosciuto. In quest’ultimo caso la verifica può essere richiesta al CSA (ex Provveditorato);
– copia degli atti originali, tradotti e legalizzati, comprovanti lo stato civile e la composizione della famiglia
– autodichiarazione del possesso di risorse economiche sufficienti per non diventare un onere a carico dell’assistenza sociale dello Stato, per l’anno 2023 pari a:

Limite di reddito Numero componenti
€ 6.542,51 Solo richiedente
€ 6.542,51 + 3.271,26 = 9.813,77 Richiedente + un familiare di età superiore ai 14 anni
€ 6.542,51 x 2 = 13.085,02 Richiedente + 2 o più figli di età inferiore ai 14 anni
€ 6.542,51 + 6.542,51 + 3.271,26 = 16.356,28 Richiedente + 2 o più figli di età inferiore ai 14 anni + un familiare di età superiore ai 14 anni

3) Cittadino comunitario titolare di risorse economiche sufficienti al soggiorno (NON lavoratore)
– documento di identità valido per l’espatrio in corso di validità rilasciato dalle competenti autorità del Paese di cui si possiede la cittadinanza;
– codice fiscale;
– fotocopia patente italiana;
– dichiarazione di assenso del proprietario dell’immobile;
– dichiarazione di assenso del titolare del contratto di locazione (nel caso di ingresso in nucleo famigliare già residente);
– attestato di regolarità del soggiorno rilasciato dal precedente Comune di residenza, se ricorre il caso;
– documentazione attestante la titolarità di una polizza di assicurazione sanitaria che copra i rischi sanitari sul territorio nazionale, valida per almeno un anno, oppure copia di uno dei seguenti formulari rilasciati dallo Stato di provenienza: E106, E120, E121 (o E33), E109 (o E37). La T.E.A.M. (Tessera Europea di Assicurazione Malattia) è utilizzabile da chi NON intende trasferire la residenza in Italia e consente l’iscrizione nello schedario della popolazione temporanea;
– copia degli atti originali, tradotti e legalizzati, comprovanti lo stato civile e la composizione della famiglia;
– autodichiarazione del possesso di risorse economiche sufficienti per non diventare un onere a carico dell’assistenza sociale dello Stato, per l’anno 2023 pari a:

Limite di reddito Numero componenti
€ 6.542,51 Solo richiedente
€ 6.542,51 + 3.271,26 = 9.813,77 Richiedente + un familiare di età superiore ai 14 anni
€ 6.542,51 x 2 = 13.085,02 Richiedente + 2 o più figli di età inferiore ai 14 anni
€ 6.542,51 + 6.542,51 + 3.271,26 = 16.356,28 Richiedente + 2 o più figli di età inferiore ai 14 anni + un familiare di età superiore ai 14 anni

4) Familiare comunitario di cittadino comunitario
I familiari aventi diritto sono i seguenti: il coniuge, i discendenti diretti di età inferiore a 21 anni o a carico e quelli del coniuge; gli ascendenti diretti a carico e quelli del coniuge.
I cittadini in questione devono presentare per l’iscrizione anagrafica:
– documento di identità valido per l’espatrio in corso di validità rilasciato dalle competenti autorità del Paese di cui si possiede la cittadinanza;
– codice fiscale;
– fotocopia patente italiana;
– dichiarazione di assenso del proprietario dell’immobile;
– dichiarazione di assenso del titolare del contratto di locazione (nel caso di ingresso in nucleo famigliare già residente);
– attestato di regolarità del soggiorno rilasciato dal precedente Comune di residenza, se ricorre il caso;
– copia degli atti originali, tradotti e legalizzati, comprovanti la qualità di familiare (ad es. certificato di matrimonio per il coniuge, certificato di nascita con paternità e maternità per i genitori o i figli);
– documento che attesti la qualità di familiare a carico se richiesta (può essere attestata mediante autocertificazione) resa dal cittadino dell’Unione in possesso di autonomi requisiti di soggiorno;
– dimostrazione della disponibilità di risorse economiche sufficienti al soggiorno (è ammessa l’autocertificazione). L’iscrizione anagrafica del familiare presuppone che il cittadino dell’Unione sia un lavoratore ovvero disponga per se stesso e per i propri familiari di risorse economiche sufficienti al soggiorno rivalutati annualmente e riportati nelle precedenti tabelle;
– esibizione dell’attestato della richiesta di iscrizione anagrafica del familiare avente un autonomo diritto di soggiorno se ricorre il caso.

5) Familiare non comunitario di cittadino comunitario
Il titolo di soggiorno del familiare del cittadino dell’Unione non avente la cittadinanza di uno Stato membro è la “Carta di soggiorno di familiare di un cittadino dell’Unione”. Per questa categoria di soggetti l’iscrizione anagrafica è subordinata al rilascio da parte della Questura del titolo suddetto.
Dovranno essere esibiti i seguenti documenti:
– passaporto;
– codice fiscale;
– fotocopia patente italiana;
– dichiarazione di assenso del proprietario dell’immobile;
– dichiarazione di assenso del titolare del contratto di locazione (nel caso di ingresso in nucleo famigliare già residente);
– carta di soggiorno di familiare di un cittadino dell’Unione, oppure ricevuta della richiesta di rilascio di carta di soggiorno;
– documento che attesti la qualità di familiare tradotto in italiano e legalizzato;
– esibizione dell’attestato della richiesta di iscrizione anagrafica del familiare avente un autonomo diritto di soggiorno se ricorre il caso.
Il Decreto Legge 28/03/2014 n. 47 “Misure urgenti per l’emergenza abitativa, per il mercato delle costruzioni e per l’Expo 2015”, convertito con modificazioni in Legge 23/05/2014 n. 80, ha stabilito che chiunque occupa abusivamente un immobile senza titolo non può chiedere la residenza nè l’allacciamento a pubblici servizi in relazione all’immobile medesimo e gli atti emessi in violazione di tale divieto sono nulli a tutti gli effetti di legge. Pertanto alla dichiarazione di residenza dovrà essere allegata la documentazione idonea a dimostrare la sussistenza del vincolo di possesso dell’immobile.

Iter
La dichiarazione di residenza, compilata e sottoscritta da tutte le persone maggiorenni che richiedono o trasferiscono la residenza, deve essere presentata presso l’Ufficio Relazioni con il Pubblico del Comune di Correggio o inviata agli indirizzi sotto riportati per raccomandata, per fax o per via telematica.

Quest’ ultima possibilità è consentita ad una delle seguenti condizioni:
a)  che la dichiarazione sia sottoscritta con firma digitale;
b)  che l’autore sia identificato dal sistema informatico con l’uso della Calta d’identità elettronica, della carta nazionale dei servizi, o comunque con strumenti che consentano l’individuazione del soggetto che effettua la dichiarazione;
c)  che la dichiarazione sia trasmessa attraverso la casella di posta elettronica certificata del dichiarante;
d)  che la copia della dichiarazione recante la firma autografa e la copia del documento d’identità del dichiarante siano acquisite mediante scanner e trasmesse tramite posta elettronica semplice.
Alla dichiarazione deve essere allegata copia del documento d’identità del richiedente e delle persone che trasferiscono la residenza unitamente al richiedente.

L’ufficiale d’anagrafe rilascerà all’interessato, contestualmente alla presentazione della dichiarazione, la comunicazione di avvio del procedimento, di cui all’art. 7 della legge n. 241/1990, informandolo degli accertamenti che verranno svolti a seguito della dichiarazione resa.
L’ufficiale d’anagrafe, nei due giorni lavorativi successivi alla presentazione delle dichiarazioni  effettua le registrazioni delle dichiarazioni ricevute, fermo restando che gli effetti giuridici delle stesse decorrono dalla data di presentazione.
L’ufficiale d’anagrafe ha 45 giorni di tempo per effettuare gli accertamenti relativi alla dimora abituale, la verifica dei documenti attestanti la regolarità del soggiorno e le autocertificazioni.
Nel caso in cui gli accertamenti della dimora abituale diano esito negativo, ovvero sia stata verificata l’assenza dei requisiti cui è subordinata l’iscrizione, l’ufficiale d’anagrafe provvederà alla comunicazione all’interessato dei requisiti mancanti o degli accertamenti negativi svolti. L’interessato entro 10 giorni dal ricevimento di tale comunicazione potrà presentare per iscritto le proprie osservazioni, eventualmente corredate da documenti. La comunicazione del preavviso di rigetto interrompe i termini del procedimento che iniziano nuovamente a decorrere dalla data di presentazione delle osservazioni o, in mancanza, dalla scadenza del termine di dieci giorni di cui sopra.
Nel caso di eventuale mancato accoglimento delle osservazioni, l’ufficiale d’anagrafe dovrà indicarne la motivazione nel provvedimento con il quale avviserà l’interessato del definitivo esito dei controlli svolti, nonché del conseguente ripristino della posizione anagrafica precedente.
In caso di dichiarazioni non corrispondenti al vero si applicheranno gli articoli 75 e 76 del D.P.R. n. 445/2000, i quali dispongono rispettivamente la decadenza dai benefici acquisiti per effetto della dichiarazione, nonché il rilievo penale della dichiarazione mendace. Si procederà inoltre a presentare la segnalazione alle autorità di pubblica sicurezza delle discordanze tra le dichiarazioni rese dagli interessati e gli esiti degli accertamenti svolti.
Durante il periodo di definizione della pratica è possibile ottenere esclusivamente il rilascio dei certificati di residenza e di stato di famiglia, per gli altri certificati occorre attendere la conclusione positiva del procedimento.
Il cambio di residenza non implica aggiornamenti e variazioni sulla carta di identità che rimane valida, fino alla scadenza.

Al termine del procedimento i cittadini comunitari potranno richiedere una attestazione di regolarità del soggiorno valido a tempo indeterminato, fermo restando che la perdita dei requisiti previsti dal Decreto Legislativo n. 30/07 comporta la perdita del diritto di soggiorno.

SOGGIORNO PERMANENTE
Il cittadino dell’Unione che ha soggiornato legalmente e in via continuativa, per cinque anni, nel territorio nazionale può richiedere al Comune di residenza un attestato che dà diritto al soggiorno permanente.
La domanda dovrà essere presentata utilizzando l’apposito modulo a cui dovrà essere allegata una marca da bollo e la dimostrazione di avere soggiornato per almeno cinque anni continuativi nelle condizioni, di lavoratore subordinato o autonomo, di familiare di un lavoratore, o la dimostrazione delle risorse economiche sufficienti e la tutela sanitaria.

Il familiare non avente la cittadinanza di uno Stato membro acquisisce il diritto di soggiorno permanente se ha soggiornato legalmente in via continuativa per cinque anni nel territorio nazionale unitamente al cittadino dell’Unione. La richiesta deve essere presentata alla Questura.

Il diritto di soggiorno permanente si perde a seguito di assenze dal territorio italiano di durata superiore a due anni consecutivi.

MODULISTICA
Dichiarazione di residenza 4 componenti (formato doc)
Dichiarazione di residenza 6 componenti (formato doc)
Dichiarazione di assenso del titolare del contratto di locazione (formato doc)
Documentazione necessaria per l’iscrizione di cittadini di Stati appartenenti all’Unione Europea
Dichiarazione sostitutiva risorse economiche (formato .doc)
Dichiarazione sostitutiva vivenza a carico
Modello domanda attestazione regolarità del soggiorno per cittadini di Stati appartenenti all’Unione Europea
Modello domanda attestazione soggiorno permanente per cittadini di Stati appartenenti all’Unione Europea


NORMATIVA
Decreto Legislativo 06/02/2007 n. 30
Circolare Ministero dell’Interno n. 19 del 06/04/2007
Circolare Ministero dell’Interno n. 39 del 18/07/2007
Decreto del Presidente della Repubblica 28/12/2000 n. 445
D. L. 09/02/2012 n. 5 convertito in L. 04/04/2012 n. 35
Circolare Ministero dell’Interno n. 9 del 27/04/2012
D.L. 28/03/2014 n. 47 convertito in L. 23/05/2014 n. 80

Tutte le comunicazioni e le dichiarazioni anagrafiche relative al comune di CORREGGIO dovranno essere trasmesse ad uno dei seguenti indirizzi:

PRESENTAZIONE DIRETTA ALLO SPORTELLO:
U.R.P. -Ufficio Relazioni con il Pubblico
Corso Mazzini 31/A (piano terra) Correggio
Su appuntamento da richiedere telefonicamente al numero 0522.630792

INDIRIZZO POSTALE (invio a mezzo raccomandata):
Comune di CORREGGIO
Ufficio Anagrafe
Corso Mazzini, 31
42015 – CORREGGIO

FAX Ufficio Anagrafe: 0522  630721

E-MAIL semplice: demografici@comune.correggio.re.it

POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA: correggio@cert.provincia.re.it

Per ulteriori informazioni:
Ufficio Anagrafe
Corso Mazzini n. 31 (primo piano)
Tel. 0522.630718 – 0522.630727

Orario: dal lunedì al venerdì dalle ore 8 alle ore 12
martedì dalle ore 15 alle ore 17,30

 

modif.: 21 Marzo 2024 - Netribe Redazione

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