Unioni civili tra persone dello stesso sesso

In data 5 giugno 2016 è entrata in vigore  la Legge 20 maggio 2016 n. 76 ( G.U . 21.5.2016 S.G.. n. 118)  riguardante la “Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze“.
In data 29 luglio  è entrato in vigore il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 144 del 23/07/2016 recante la disciplina transitoria relativa alle disposizioni previste dalla legge 76/2016 e in data 11/02/2017 sono entrati in vigore tre decreti  legislativi di attuazione.
Al fine di costituire un’unione civile ai sensi della citata legge due persone maggiorenni dello stesso sesso devono presentare congiuntamente richiesta all’Ufficiale dello Stato Civile del Comune di loro scelta.

L’iter procedurale si divide in due fasi:
processo verbale: nella richiesta che sarà formalizzata innanzi all’ufficiale dello stato civile ciascuna  parte dovrà dichiarare nome e cognome, la data ed il luogo di nascita, la cittadinanza, il luogo di residenza e l’insussistenza delle cause impeditive alla costituzione dell’unione di cui all’art. 1, comma 4 della legge. Il processo verbale redatto dall’Ufficiale dello Stato Civile sarà da lui sottoscritto unitamente alle parti.
Dalla data del processo verbale, l’Ufficiale dello Stato Civile ha trenta giorni di tempo per effettuare accertamenti e verifiche relative all’insussistenza di impedimenti e per acquisire eventuali documenti che si rendessero necessari;
costituzione dell’unione: le parti hanno un termine di centottanta giorni entro il quale deve avvenire la costituzione dell’unione civile, altrimenti l’intera procedura si considera come se non fosse mai avvenuta: tale termine decorre dalla scadenza dei trenta giorni previsti per gli accertamenti.
Le parti nel giorno prescelto renderanno personalmente e congiuntamente alla presenza di due testimoni, avanti all’Ufficiale dello Stato Civile del Comune dove è stata presentata la richiesta, la dichiarazione di voler costituire unione civile.

Il regime patrimoniale
Al momento della costituzione dell’unione civile le parti avranno la possibilità di scegliere il regime della separazione dei beni; in mancanza di diversa convenzione patrimoniale, il regime patrimoniale  sarà costituito dalla comunione dei beni.
Le parti possono modificare le convenzioni matrimoniali anche successivamente alla costituzione dell’unione civile con atto notarile.

Cognome comune
Le parti costituenti l’unione civile hanno la facoltà di scegliere un cognome comune da assumere per tutta la durata dell’unione civile, scegliendolo tra i loro cognomi, mediante dichiarazione all’Ufficiale dello Stato Civile.

Modalità di richiesta
Le persone interessate alla costituzione dell’unione civile nel Comune di Correggio sono invitate a contattare l’ufficio dello stato civile via mail all’indirizzo: demografici@comune.correggio.re.it
La costituzione dell’unione potrà essere formalizzata presso la Sala del Consiglio Comunale.

Diritti e doveri
Con la costituzione dell’unione civile tra persone dello stesso sesso le parti acquistano gli stessi diritti e assumono i medesimi doveri; dall’unione civile deriva l’obbligo reciproco , all’assistenza morale e materiale e alla coabitazione. Entrambe le parti sono tenute, ciascuna in relazione alle proprie sostanze e alla propria capacità di lavoro professionale e casalingo, a contribuire ai bisogni comuni. Le parti concordano tra loro l’indirizzo della vita familiare e fissano la residenza comune; a ciascuna delle parti spetta il potere di attuare l’indirizzo concordato.
Diritto agli alimenti: all’unione civile tra persone dello stesso sesso si applicano le disposizioni di cui al titolo XIII del libro primo del codice civile relative agli obblighi alimentari.
Diritti successori: il comma 21 estende alle parti dell’unione civile parte della disciplina sulle successioni riguardante la famiglia contenuta nel libro secondo del codice civile.
In caso di decesso: in caso di decesso di una delle parti dell’unione civile prestatore di lavoro andranno corrisposte al partner sia l’indennità dovuta dal datore di lavoro (ex art. 2118 c.c.) che quella relativa al trattamento di fine rapporto (ex art. 2120 c.c.).

Cittadini stranieri
Lo straniero che vuole costituire in Italia un’unione civile deve presentare all’Ufficiale dello Stato Civile anche una dichiarazione dell’autorità competente del proprio paese dalla quale risulti che, giusta le leggi cui è sottoposto, nulla osta all’unione civile. La dichiarazione deve essere legalizzata presso la Prefettura, se non vi sono convenzioni internazionali tra l’Italia e lo Stato di appartenenza del cittadino straniero che ne stabiliscano l’esenzione.
Qualora la produzione del nulla osta sia preclusa in ragione del mancato riconoscimento, secondo la legge dello Stato di cui lo straniero è cittadino, dell’unione civile tra persone dello stesso sesso o di analogo istituto, il nulla osta è sostituito da un certificato o altro atto comunque idoneo ad attestare la libertà di stato.

Cause impeditive
Non è possibile costituire unioni civile quando:
– sussista per una delle parti, un vincolo matrimoniale o un’unione civile tra persone dello stesso sesso;
– una delle parti sia stata dichiarata interdetta per infermità di mente, se l’istanza d’interdizione è soltanto promossa, il pubblico ministero può chiedere che si sospenda il procedimento di costituzione dell’unione civile, in tal caso il procedimento non può aver luogo finché la sentenza che ha pronunziato sull’istanza non sia passata in giudicato;
– esistano tra le parti i rapporti di cui all’articolo 87, primo comma, del codice civile. Non possono altresì contrarre unione civile tra persone dello stesso sesso lo zio e il nipote e la zia e la nipote; si applicano le disposizioni di cui al medesimo articolo 87;
– un contraente sia stato condannato in via definitiva per omicidio consumato o tentato nei confronti di chi sia coniugato o unito civilmente con l’altra parte. Se è stato disposto soltanto rinvio a giudizio ovvero sentenza di condanna di primo o secondo grado ovvero una misura cautelare, la procedura per la costituzione dell’unione civile tra persone dello stesso sesso è sospesa sino a quando non è pronunziata sentenza di proscioglimento

Scioglimento dell’unione civile
L’unione civile si scioglie per:
– morte o dichiarazione di morte presunta di una delle parti;
– rettificazione di attribuzione di sesso di una delle parti;
– scioglimento per cause legali;
– scioglimento consensuale.
All’unione civile si applica gran parte della normativa relativa alle cause di divorzio, sia in relazione alle cause di scioglimento che per quel che riguarda le conseguenze patrimoniali. Sarà applicabile alle stesse unioni civili la disciplina semplificata dello scioglimento del matrimonio mediante negoziazione assistita, o per accordo innanzi al sindaco quale ufficiale di stato civile.

Unione civile o matrimonio contratto all’estero
Le coppie dello stesso sesso residenti a Correggio che hanno già costituito unione civile o matrimonio all’estero, possono richiederne la trascrizione nel registro delle unioni civili rivolgendosi all’ufficio di Stato Civile.

Costi
Per la costituzione delle unioni civili nei giorni dal lunedì al venerdì non è dovuto nessun rimborso spese mentre nei giorni di sabato, domenica e altri festivi è dovuto un rimborso spese di euro 100,00. Il predetto rimborso è determinato e aggiornato dalla Giunta Comunale tenendo conto del costo dei servizi offerti (riscaldamento, energia elettrica, pulizia, personale addetto, ecc.).

NORMATIVA DI RIFERIMENTO
Legge 20/05/2016 n. 76
D.P.C.M. 23/07/2016 n. 144

DOVE RIVOLGERSI
UFFICIO DI STATO CIVILE
Corso Mazzini, 31 – Correggio (primo piano)
Tel. 0522 630719
mail: demografici@comune.correggio.re.it

Orario: dal lunedì al venerdì dalle ore 8 alle ore 12
martedì dalle ore 15 alle ore 17,30
Per prenotazione appuntamento:
rbortoluzzi@comune.correggio.re.it
tel.: 0522 630719 (Rita Bortoluzzi)

modif.: 6 Novembre 2019 - admin

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