Imposta di pubblicità

Comunicazione importante
Con deliberazione di Giunta Comunale n. 37 del 5 maggio 2020 avente ad oggetto: “Provvedimenti in ordine al pagamaneto del canone di occupazione suolo pubblico e dell’imposta di pubblicità a seguito delle criticità derivanti dall’adozione, a valere su tutto il territorio nazionale, delle misure di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covd19 – Rettifica Delibera n.34 del 14.04.2020″ si è disposto il differimento del pagamento dell’imposta di pubblicità permanente anno 2020 in un’unica rata con scadenza 31 luglio 2020.”

 

Contribuenti interessati
L’imposta sulla pubblicità si applica a tutti coloro che effettuano la diffusione di messaggi pubblicitari, attraverso forme di comunicazione visive e/o acustiche diverse da quelle assoggettate al diritto sulle pubbliche affissioni, in luoghi pubblici o aperti al pubblico o da tali luoghi percepibile. Ai fini dell’imposizione si considerano rilevanti i messaggi diffusi nell’esercizio di una attività economica allo scopo di promuovere la domanda di beni o servizi, ovvero finalizzati a migliorare l’immagine del soggetto pubblicizzato.

Esenzione dell’imposta
Sono esenti dall’imposta:
– la pubblicità realizzata all’interno dei locali adibiti alla vendita di beni o alla prestazione di servizi quando si riferisca all’attività negli stessi esercitata, nonché i mezzi pubblicitari, ad eccezione delle insegne, esposti nelle vetrine e sulle porte di ingresso dei locali medesimi purché siano attinenti all’attività in essi esercitata e non superino, nel loro insieme, la superficie complessiva di mezzo metro quadrato per ciascuna vetrina o ingresso;
– gli avvisi al pubblico esposti nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei locali, o in mancanza nelle immediate adiacenze del punto di vendita, relativi all’attività svolta, nonché quelli riguardanti la localizzazione e l’utilizzazione dei servizi di pubblica utilità, che non superino la superficie di mezzo metro quadrato e quelli riguardanti la locazione o la compravendita degli immobili sui quali sono affissi, di superficie non superiore ad un quarto di metro quadrato;
– la pubblicità comunque effettuata all’interno, sulle facciate esterne o sulle recinzioni dei locali di pubblico spettacolo qualora si riferisca alle rappresentazioni in programmazione;
– la pubblicità, escluse le insegne, relative ai giornali ed alle pubblicazioni periodiche, se esposta sulle sole facciate esterne delle edicole o nelle vetrine di ingresso dei negozi ove si effettua la vendita;
– la pubblicità esposta all’interno delle stazioni dei servizi di trasporto pubblico di ogni genere inerente l’attività esercitata dall’impresa di trasporto, nonché le tabelle esposte all’esterno delle stazioni stesse o lungo l’itinerario di viaggio, per la parte in cui contengono informazioni relative alle modalità di effettuazione del servizio;
– la pubblicità esposta all’interno delle vetture ferroviarie, degli aerei e delle navi, ad eccezione dei battelli di cui all’art. 13;
– la pubblicità comunque effettuata in via esclusiva dallo Stato e dagli enti pubblici territoriali;
– le insegne, le targhe e simili apposte per l’individuazione delle sedi di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non persegua scopo di lucro;
– le insegne, le targhe e simili la cui esposizione sia obbligatoria per disposizione di legge o di regolamento sempre che le dimensioni del mezzo usato, qualora non espressamente stabilite, non superino il mezzo metro quadrato di superficie;
– l’imposta non è dovuta per le insegne di esercizio(*) di attività commerciali e di produzione di beni e servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l’attività cui si riferiscono, di superficie complessiva fino a cinque metri quadrati.

(*) Definizione di “insegna di esercizio” ricavata dal Regolamento di esecuzione ed attuazione del nuovo codice della strada di cui al D.P.R. 16/12/92 n. 495, come sostituito dall’art. 37 del D.P.R. 16/09/96 n. 610: “Si definisce insegna di esercizio la scritta in caratteri alfanumerici, completata eventualmente da simboli e da marchi, realizzata e supportata con materiali di qualsiasi natura, installata nella sede dell’attività a cui si riferisce o nelle pertinenze accessorie alla stessa. Può essere luminosa sia per luce propria che per luce indiretta.”

Soggetti passivi
Sono tenuti al pagamento dell’imposta sulla pubblicità coloro che dispongono a qualsiasi titolo del mezzo attraverso il quale il messaggio pubblicitario viene diffuso. Sono solidalmente obbligati al pagamento dell’imposta coloro che producono o vendono la merce o forniscono i servizi oggetto della pubblicità.

Autorizzazioni
Per tutte le forme di pubblicità, diverse dalle affissioni dirette, l’autorizzazione verrà rilasciata dall’Ufficio di Polizia Municipale, previa indicazione, sulla domanda, dei dati identificativi del richiedente, del contenuto del messaggio pubblicitario e della durata.
L’autorizzazione comunale è implicita nell’attestazione dell’avvenuto pagamento nei seguenti casi:
– pubblicità temporanea, visiva e/o acustica, effettuata all’interno dei luoghi aperti al pubblico spettacolo, degli esercizio pubblici in genere, delle stazioni ferroviarie, stadi e degli impianti sportivi e nel perimetro all’interno delle stazioni di distribuzione carburante;
– pubblicità permanente o temporanea effettuata con veicoli di qualsiasi specie.

Modalità di applicazione dell’imposta
L’imposta si determina in base alla superficie della minima figura piana geometrica nella quale è circoscritto il mezzo pubblicitario, indipendentemente dal numero dei messaggi in esso contenuti.
Le superfici inferiori a un metro quadrato si arrotondano per eccesso al metro quadrato e le frazioni di esso, oltre il primo, a mezzo metro quadrato; non si applica l’imposta per superfici inferiori a trecento centimetri quadrati.
Per i mezzi pubblicitari polifacciali l’imposta è calcolata in base alla superficie complessiva risultante dallo sviluppo del minimo solido geometrico in cui può essere circoscritto il mezzo stesso.
I festoni di bandierine e simili nonchè i mezzi di identico contenuto, ovvero riferibili al medesimo soggetto passivo, collocati in connessione tra loro si considerano, agli effetti del calcolo della superficie imponibile, come un unico mezzo pubblicitario.

Insegna
Si definisce “insegna di esercizio” la scritta in caratteri alfanumerici, completata eventualmente da simboli o da marchi, realizzata e supportata con materiali di qualsiasi natura, installata nella sede dell’attività a cui si riferisce o nelle pertinenze accessorie alla stessa. Può essere luminosa sia per luce propria che per luce indiretta”. Il comma 6 dell’art. 2-bis, precisa ulteriormente che detta scritta deve avere “la funzione di indicare al pubblico il luogo di svolgimento dell’attività commerciale.
Possono definirsi “insegne di esercizio” le scritte o le insegne poste sulla sede dell’attività commerciale contenenti l’indicazione del nome del soggetto o della denominazione dell’impresa che svolge l’attività, della tipologia dell’attività esercitata e del marchio del prodotto commercializzato o del servizio offerto se contenuto nello stesso mezzo recante il nome del soggetto o la denominazione dell’impresa.
Non possono essere definite insegne di esercizio le scritte relative al marchio del prodotto venduto nel caso in cui siano contenute in un distinto mezzo pubblicitario, che viene, esposto in aggiunta ad un’insegna di esercizio, ovvero l’indicazione di uno specifico servizio offerto, poiché questa circostanza manifesta chiaramente l’esclusivo intento di pubblicizzare i prodotti in vendita o i servizi offerti.
Non possono altresì definirsi insegne di esercizio quei mezzi che, installati presso la sede dell’attività, riportino esclusivamente messaggi riferiti a servizi particolari offerti alla clientela, senza che in abbinamento a tali messaggi sia associata la ragione sociale dell’attività o la sua tipologia, né quei mezzi che siano collocati esternamente alla sede di svolgimento dell’attività (cartelli stradali, preinsegne, frecce direzionali cavalletti e simili). Risulta evidente che l’agevolazione (esenzione insegne fino a 5 mq.) riguarda solo quelle insegne che hanno la funzione di identificare il luogo di esercizio dell’attività mentre se viene propagandato il prodotto venduto si è in presenza di messaggio pubblicitario.

Pubblicità su automezzi
Per la pubblicità effettuata per conto proprio su veicoli di proprietà dell’impresa o adibiti ai trasporti per suo conto, l’imposta è dovuta per anno solare al comune ove ha sede l’impresa stessa. L’imposta non è dovuta per l’indicazione del marchio, ragione sociale, indirizzo dell’impresa, purché sia apposta non più di due volte e ciascuna iscrizione non sia di superficie superiore a mezzo metro quadrato.

Dichiarazione di inizio esposizione
Prima di iniziare la pubblicità, il contribuente è tenuto a presentare al Comune  apposita dichiarazione anche cumulativa, su modello predisposto e messo a disposizione dallo stesso, nella quale devono essere indicate le caratteristiche, la durata della pubblicità e l’ubicazione dei mezzi pubblicitari utilizzati.
In caso di variazione della pubblicità, che comporti la modificazione della superficie esposta o del tipo di pubblicità effettuata, con conseguente nuova imposizione, deve essere presentata nuova dichiarazione; il comune procede al conguaglio tra l’importo dovuto in seguito alla nuova dichiarazione e quello pagato per lo stesso periodo. In assenza di variazioni la dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi; tale pubblicità si intende prorogata con il pagamento della relativa imposta effettuato entro il 30 aprile dell’anno di riferimento, sempre che non venga presentata denuncia di cessazione entro il 28 febbraio per cessazioni avvenute entro il 31 dicembre dell’anno precedente.
Qualora venga omessa la presentazione della dichiarazione, la pubblicità di cui agli articoli 12,13 e 14, commi 1, 2 e 3 del D. Lgs. 507/1993, si presume effettuata in ogni caso dal primo gennaio dell’anno in cui è stata accertata; per le altre fattispecie la presunzione opera dal primo giorno del mese in cui è stato effettuato l’accertamento.

Pagamento dell’imposta
Per la pubblicità relativa a periodi inferiori all’anno solare l’imposta deve essere corrisposta in unica soluzione; per la pubblicità annuale l’imposta può essere corrisposta in rate trimestrali anticipate qualora sia di importo superiore a 1.549,37 euro. Per la pubblicità annuale il pagamento deve essere effettuato entro il 30 aprile dell’anno d’imposta mediante versamento in conto corrente postale n. 50671619 intestato a: “Comune Correggio Imposta di pubblicità Servizio Tesoreria” ed ha efficacia liberatoria dalla obbligazione tributaria dal momento in cui la somma dovuta è versata all’Ufficio postale.
Per pubblicità temporanea si intendono tutte le forme pubblicitarie esposte per non più di 90 giorni. Oltre i 90 giorni si applica la tariffa annuale (cartelli SALDI, OFFERTE VARIE, gonfalone striscioni, locandine ecc.).

Sanzioni e interessi
Prima che il concessionario abbia iniziato le attività amministrative di accertamento il contribuente potrà procedere spontaneamente al versamento avvalendosi del procedimento di ravvedimento previsto dall’art. 13 comma 2 del D.Lgs.472/’97 con il pagamento della sanzione ridotta nella misura stabilita:
– 0,1% per ogni giorno di tardivo versamento se il pagamento viene eseguito spontaneamente entro 14 giorni dalla data di scadenza del pagamento;
– 1,5% se il pagamento viene eseguito spontaneamente  dal 15° giorno al trentesimo dalla data di scadenza del pagamento;
– 1,67 se il pagamento viene eseguito spontaneamente dal 31° giorno al 90°giorno  dalla data di scadenza del pagamento;
– 3,75% se il pagamento viene eseguito spontaneamente dal 91° giorno ad un anno dalla data di scadenza del pagamento;
– 4,48% se il pagamento viene eseguito spontaneamente entro due anni dalla data di scadenza del pagamento;
– 5,00% se il pagaemnto viene eseguito spontaneamente oltre i due anni ma entro i 5 anni dalla data di scadenza del pagamento

Per l’omessa presentazione della dichiarazione, si applica la sanzione amministrativa del 100%, con un minimo di € 51,65.
Per la dichiarazione infedele si applica la sanzione amministrativa dal 50% dell’imposta o del diritto dovuto.
Le sanzioni di omessa e infedele denuncia sono ridotte ad un quarto se, entro il termine per ricorrere alle commissioni tributarie (60 giorni dalla data di notifica), interviene adesione del contribuente con il pagamento dell’imposta o del diritto, se dovuti, e della sanzione.
Per l’omesso o tardivo pagamento, si applica la sanzione amministrativa del 30 per cento del tributo dovuto.
Sulle somme dovute per l’imposta sulla pubblicità e per il diritto sulle pubbliche affissioni si applicano interessi legali calcolati a giorni, a decorrere dal giorno in cui detti importi sono divenuti esigibili.

DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI
Per la prenotazione di spazi adibiti alle pubbliche affissioni occorre rivolgersi all’Ufficio Tributi del Comune di Correggio il lunedì, martedì, mercoledì e venerdì mattina dalle ore 8.30 alle ore 13.00 oppure telefonare al numero 0522/630768 o inviare una mail a: tributi@comune.correggio.re.it
La consegna dei manifesti può avvenire direttamente presso l’ufficio tributo o presso l’Ufficio Relazioni con il Pubblico al piano terra di fianco all’ingresso del Municipio in Corso Mazzini 31.
La misura del diritto sulle pubbliche affissioni è indicata nella delibera di Giunta Comunale approvante le tariffe.

DELIBERAZIONI COMUNALI
Deliberazione Giunta Comunale n.37 del 05/05/2020
Deliberazione Giunta Comunale n.11 del 06/02/2019
Delibera di C.C. n. 56 del 30/04/2010 di approvazione del regolamento Comunale sulla pubblicità e sui diritti sulle pubbliche affissioni
Modulo richiesta di installazione di impianti pubblicitari

Per ulteriori informazioni rivolgersi a:
SERVIZIO TRIBUTI
Dott.ssa Adriana Vezzani

Corso Mazzini, 33 (piano terra) Correggio
Tel. 0522 630767

Giorni di apertura al pubblico: dal lunedì al venerdì, dalle ore 10 alle ore 13 previo appuntamento

modif.: 8 Ottobre 2020 - Ufficio Stampa

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