Tassa sui Rifiuti (TARI)

TARI ANNO 2023
La Legge n. 147/2013 ha istituito dal 1/1/2014 la Tassa sui Rifiuti (TARI) il cui presupposto è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. Sono escluse dalla Tari le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative, e le aree comuni condominiali di cui all’art. 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva.
La base imponibile, ai fini della TARI, è costituita dalla superficie calpestabile dei locali e delle aree scoperte operative suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati; per le unità abitative oltre alla superficie si considera anche il numero degli occupanti.
I commi 651 e 652 dell’art. 1 della legge 147/2013 consentono ai Comuni di deliberare le tariffe tenendo conto dei criteri di cui al D.P.R. 158/1999, con possibilità di alternative rispondenti agli usi ed alle tipologie di attività svolte.
Il decreto del 20/4/2017 del Ministero dell’Ambiente ha dettato inoltre criteri per la realizzazione da parte dei comuni di sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico o di sistemi di gestione caratterizzati dall’utilizzo di correttivi ai criteri di ripartizione del costo del servizio, finalizzati ad attuare un effettivo modello di tariffa commisurata al servizio reso a copertura integrale dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati.
Con deliberazione di Consiglio Comunale n. 20 del 28/2/2019 si è approvato il nuovo Regolamento  per la disciplina della tassa sui rifiuti (IUC-TARI) con decorrenza 1° gennaio 2019 che tenesse conto quindi anche di sistemi di misurazione puntale pertanto, dal 1 luglio 2019, la tassa è commisurata:
– per le utenze domestiche dalla superficie occupata, dal numero dei componenti della famiglia e dal numero di svuotamenti  dei contenitori dei rifiuti indifferenziati;
– per le utenze no domestiche dalla superficie occupata, dalla tipologia di attività svolta e dal numero di svuotamenti dei contenitori dei rifiuti indifferenziati.

Con Deliberazioni di C.C. n. 14 del 26/02/2021, n. 42 del 30/4/2021 e 25/06/2021 sono state apportate delle modifiche al regolamento a partire dal 1/1/2021. Con Deliberazione di C.C. n. 38 del 29/4/2022 sono state approvate delle modifiche al regolamento a partire dal 1/1/2022. Con atto del Commissario Prefettizio n. 43 del 28/04/2023 sono state apportate delle modifiche al regolamento a partire dal 1/1/2023

SCADENZE E MODALITA’ DI PAGAMENTO PREVISTE DAL REGOLAMENTO PER L’ANNO 2023

All’art. 13, comma 2 del Regolamento comunale prevede le seguenti scadenze:
– 31 maggio prima rata
– 2 dicembre seconda rata.

La prima rata è di importo pari al tributo dovuto per il periodo gennaio-giugno 2023 più le vuotature minime riferite a tale periodo più eventuali conguagli degli anni precedenti e le vuotature eccedenti le minime riferite all’anno 2022; la seconda rata è di importo pari al periodo luglio-dicembre 2023 più vuotature minime riferite a tale periodo.

Le tariffe applicate in sede di emissione della prima rata sono quelle deliberate nell’anno 2022 mentre in sede di saldo verranno applicate le tariffe deliberate per l’anno 2023 con conguaglio sulla prima rata.

Sarà cura dell’amministrazione comunale inviare i modelli F24 precompilati per il pagamento del tributo secondo le scadenze soprariportate.
Il pagamento tramite modello F24 potrà avvenire presso gli sportelli bancari e postali del territorio nazionale ed è esente da commissioni.

DOVE PAGARE
Le rate sono emesse tramite modello F24, pagabile presso gli sportelli bancari e postali del territorio nazionale.

TARIFFE TARI
Dal 1 gennaio 2014 le tariffe sui rifiuti sono calcolate secondo la normativa prevista dal D.P.R. 158/99 pertanto le tariffe applicate alle utenze domestiche sono suddivise in una quota fissa, proporzionale ai metri quadrati dei locali occupati, ed una quota variabile che è un importo in funzione del numero dei componenti del nucleo familiare.
Dal 1 luglio 2019 la tariffa tiene conto anche degli svuotamenti dei rifiuti indifferenziati.
Le tariffe in vigore per la tari anno 2023 approvate con atto del Commissario Prefettizio n. 44 del 28/4/2023 sono le seguenti:

UTENZE DOMESTICHE Quota Fissa (Euro/mq) Quota Variabile (Euro/utenza)
Famiglie di 1 componente 0,507 43,18
Famiglie di 2 componenti 0,596 73,41
Famiglie di 3 componenti 0,666 99,32
Famiglie di 4 componenti 0,723 116,59
Famiglie di 5 componenti 0,780 129,54
Famiglie di 6 o più componenti 0,824 146,81
Non residenti o locali tenuti a disposizione 0,596 73,41
UTENZE NON DOMESTICHE Quota Fissa (Euro/mq) Quota Variabile (Euro/mq) Tariffa totale (Euro/mq)
Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 0,986 0,963 1,949
Cinematografi e teatri 0,678 0,593 1,270
Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta 0,863 0,859 1,722
Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi 1,084 1,068 2,153
Stabilimenti balneari 0,789 0,774 1,562
Esposizioni, autosaloni 0,739 0,741 1,480
Alberghi con ristorante 2,021 1,993 4,014
Alberghi senza ristorante 1,331 1,316 2,647
Case di cura e riposo 1,540 1,514 3,055
Ospedali 1,590 1,563 3,153
Uffici, agenzie 1,873 1,845 3,718
Banche ed istituti di credito, studi professionali 1,128 1,118 2,246
Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli 1,664 1,630 3,294
Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 2,218 2,190 4,408
Negozi particolari quali filatelie, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato 1,534 1,514 3,048
Banchi di mercato beni durevoli 2,193 3,261 5,455
Attività artigianali tipo botteghe, parrucchiere, barbiere, estetista 1,583 1,561 3,145
Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista 1,269 1,257 2,526
Carrozzeria, autofficina, elettrauto 1,725 1,630 3,355
Attività industriali con capannoni di produzione 1,343 1,320 2,663
Attività artigianali di produzione beni specifici 1,343 1,320 2,663
Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub 6,654 6,298 12.952
Mense, birrerie, hamburgherie 5,668 5,335 11,003
Bar, caffè, pasticcerie 4,880 4,807 9,687
Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari 3,574 3,556 7,130
Plurilicenze alimentari e/o miste 3,216 3,171 6,387
Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio 5,052 5,038 10,091
Ipermercati di generi misti 3,376 3,327 6,703
Banchi di mercato generi alimentari 4,313 6,419 10,732
Discoteche, night club 3,524 3,485 7,010
PARAMETRI MISURAZIONE PUNTUALE
I parametri della misurazione puntale  a partire dal 01/01/2023 sono:
CONTENITORE COSTO VUOTATURE (Euro/vuotatura) PENALE PER MANCATA RESTITUZIONE CONTENITORE (Euro)
Mastella 40 lt 1,60 20,00
Bidone 120 lt 4,80 40,00
Bidone 240 lt 9,40 60,00
Bidone 360 lt 14 90,00
Cassonetto 660 lt 18,50 130,00
Cassonetto 1100 lt 30,90 200,00
Cassonetto 1700 lt 47,70 350,00
Benna 5000 litri 161,90 350,00
Container 18000 litri 582,70 350,00
Container 23000 litri 744,50 350,00
Compattatore 20000 litri 780,00 350,00
Conferimento residuo in ECOSTATION 0,80
 

NUMERO SVUOTAMENTI MINIMI

UTENZE DOMESTICHE Mastella 40 lt Bidone 120 lt Costo minimo
1 componente 12 4 19,20
2 componenti 18 6 28,80
3 componenti 24 8 38,40
4 componenti 30 10 48,00
5 componenti 36 12 57,60
6+ componenti 36 12 57,60
non residenti 18 6 28,80
UTENZE NON DOMESTICHE
Tutti i tipi di contenitore
Svuotamenti minimi
18

In ossequio a quanto disposto dall’art. 58-quinquies del D.L. 124/2019, convertito con modificazioni dalla legge 19/12/2019 n. 157, gli studi professionali sono inquadrati dal 1/1/2020 nella categoria 12  “banche e istituti di credito”  (allegato 1 al Regolamento di cui al D.P.R. 158/1999).

AGEVOLAZIONI e RIDUZIONI
Il Regolamento Comunale per l’applicazione della Tari in vigore dal 01/01/2021 prevede le seguenti agevolazioni:
a) esenzione totale limitatamente alle abitazioni occupate da persone assistite in modo permanente dal Comune e in disagiate condizioni socio-economiche attestate dal Servizio Politiche Sociali;
b) esenzione totale per i locali delle istituzioni scolastiche alle cui spese di funzionamento provvede per legge il Comune;
c) riduzione del 50% della tariffa prevista alle famiglie composte da uno o più componenti pensionati di età superiore ai 65 anni (anni compiuti entro la data del 1° Gennaio di ogni anno) con reddito NON superiore:
– a € 10.560,51 lorde annue per un unico componente;
– per ogni componente oltre il primo si aggiungono € 8.580,41 lorde annue;
d) riduzione del 4% per le ditte esercenti attività industriale o artigianale certificate ISO14000 o EMAS;
Le esenzioni di cui ai punti a) e b) sono concesse d’ufficio su segnalazione dei servizi comunali competenti; le riduzioni di cui ai punti c) e d) sono concesse annualmente su domanda dell’interessato, da presentarsi entro il 30/6 dell’anno di riferimento.
2) Riduzione della tariffa, solo sulla quota variabile, pari al 30% nel caso di:
a) nei confronti dell’utente che risieda o abbia la dimora, per più di 6 mesi all’anno, in località fuori del territorio nazionale;
b) nei confronti degli agricoltori occupanti la parte abitativa della costruzione rurale (compresi i locali eventualmente adibiti ad attività agrituristiche) purchè siano in possesso di Partita IVA agricola ed a condizione che l’abitazione sia abbinata a concimaia attiva.
3) Riduzione della tariffa, solo sulla quota variabile, pari al 20% nel caso di famiglie che praticano il compostaggio domestico nel rispetto delle prescrizioni di cui al regolamento comunale per la disciplina dei servizi di smaltimento rifiuti.
4) Riduzione non superiore al 60% della quota variabile del tributo nel caso di utenze non domestiche che comprovino, mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l’attività di riciclo, di aver avviato al riciclo i rifiuti urbani o assimilati. Gli interessati sono tenuti a presentare apposita documentazione entro il 31/1 dell’anno successivo.
5) riduzione al 40% del tributo, sia per la quota fissa che per la quota variabile, nei casi in cui la distanza del più vicino punto di conferimento disposto a cura del Gestore superi i 500 metri, restando escluse dal calcolo delle distanze i percorsi su proprietà privata. In caso di aree territoriali interessate da un servizio di raccolta rifiuti a natura domiciliare, per tutti i casi di strade pubbliche o private ad uso pubblico non accessibili da parte dei mezzi normalmente in uso, il tributo è ridotto al 40%, nei casi in cui la distanza del punto di conferimento più vicino superi i 200 metri (misurabili sulla viabilità pubblica).
6) A decorrere dal 1/1/2021 per una sola unità immobiliare ad uso abitativo, non locata o data in comodato d’uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l’Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall’Italia, il tributo è applicato in misura ridotta di due terzi. Nel caso di applicazione della presente riduzione non sono applicabili le riduzioni previste al punto 5 e 6 dell’art. 8).
7) Per i locali e le aree delle utenze non domestiche, adibiti ad attività stagionali e periodiche e, pertanto, occupati o detenuti in modo non continuativo ma ricorrente e  per un periodo complessivo nel corso dell’anno non superiore a sei mesi, risultante dal titolo autorizzativo dell’attività, si applica la tariffa della categoria corrispondente. Il tributo viene calcolato secondo le modalità del tributo giornaliero.
8) Per i soggetti esercenti attività agrituristiche, per le quali sia comprovata l’autorizzazione all’attività limitata nell’anno, è riconosciuta una riduzione della parte variabile pari ad 1/365 del tributo dovuto per ogni giorno in cui l’attività è esclusa.
9) Per i locali e le aree delle utenze domestiche non residenti che vengono occupati o detenuti in modo non continuativo ma ricorrente o per le quali non è possibile disattivare la fornitura dei servizi a rete è prevista l’applicazione di una riduzione pari al 100% della quota variabile della tariffa. A tali utenze viene comunque attributo un contenitore per la raccolta puntale ma non vengono addebitati gli svuotamenti minimi ma solo quelli effettivamente conferiti.
10) Alle utenze domestiche che attuano il conferimento differenziato presso i centri di raccolta di apparecchiature elettriche o elettroniche sono previste riduzioni in base ai punteggi ed al valore di sconto che vengono previsti con deliberazione di Giunta Comunale.
11) ai soggetti ammessi a partecipare al baratto amministrativo è riconosciuta una riduzione sulla tassa dei rifiuti per l’annualità in corso al periodo di realizzazione del progetto in ragione dell’esercizio sussidiario dell’attività posta in essere per interventi riguardanti la tutela e la valorizzazione del territorio.
12) alle utenze domestiche con bambini residenti o non residenti avuti in affido familiare di età inferiore a 30 mesi  non vengono addebitate vuotature eccedenti i minimi previsti annualmente dalla deliberazione comunale in caso dei non residenti occorre presentare apposita domanda entro 60 giorni dal verificarsi della circostanza.
13) alle utenze domestiche con soggetti, non ricoverati in strutture sanitarie e/o di accoglienza, che utilizzano ausili per incontinenza o per stomie, la cui fornitura è autorizzata e supportata dall’AUSL di Reggio Emilia, non vengono addebitate le vuotature eccendenti i minimi previsti annualmente dalla deliberazione comunale; l’agevolazione viene concessa previa presentazione apposita domanda entro 60 giorni dal verificarsi della circostanza.
14) per i locali e le aree delle utenze non domestiche detenuti o occupati a seguito di chiusura o accertata sospensione dell’attività e per le quali non è possibile disattivare la fornitura dei servizi a rete è prevista l’applicazione di una riduzione pari al 100% sulla parte variabile della tariffa. A tali utenze viene comunque attribuito un contenitore per la raccolta puntuale ma non vengono addebitati gli svuotamenti minini.
15) agli immobili utilizzati dagli enti non commerciali del Terzo Settore di cui all’art. 79, comma 5 del D.Lgs. 117 del 3/7/2017, destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali, di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, di ricerca scientifica, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive nonchè alle attività di cui all’art. 16, comma 1 lettera a), della legge 20/5/1985 n. 222, si applica una riduzione del 100% relativamente alla quota fissa e alla quota variabile. La riduzione non si applica alla componente collegata alla misurazione puntuale, ma vengono addebitate solamente le vuotature minime previste annualmente dalla deliberazione comunale, senza addebiti per le vuotature eccedenti tali minini.
16) agli immobili utilizzati dagli enti del Terzo Settore di cui all’art. 82, c. 7 del D.Lgs. 117 del 3/7/2017, che non siano ricompresi nel precedente punto 15), si applica una riduzione del 50% relativamente alla quota fissa e alla quota variabile. La riduzione non si applica alla componente collegata alla misurazione puntuale.

La richiesta di riduzione dei punti 15) e 16) hanno decorrenza dalla data di presentazione del modulo predisposto dal Comune.

Le riduzioni succitate sono concesse su domanda dell’interessato, da presentarsi entro il 31/1 dell’anno successivo, ove non specificato diversamente, e gli effetti si producono dalla data dell’evento dichiarato.
Le riduzioni del tributo e le esclusioni di superfici decadono alla data in cui ne vengano meno le condizioni di fruizione, anche in mancanza della relativa comunicazione di cessazione.

RIDUZIONI SOLO PER L’ANNO 2023

Con atto del Commissario Prefettizio 43  del 28/04/2023 sono state deliberate le seguenti riduzioni rispettivamente per le utenze domestiche:

  1. A favore delle utenze domestiche “residenti” per il solo anno 2023 vengono previste le seguenti agevolazioni:
  • riduzione del 50% della quota variabile della tariffa a favore dei nuclei familiari aventi un valore ISEE ORDINARIO  pari o inferiore a euro 10.000,00;
  • riduzione del 50% della quota variabile della tariffa a favore dei nuclei familiari numerosi con almeno 4 figli a carico aventi un valore ISEE ORDINARIO pari o inferiore a euro 20.000,00.
  • L’abbattimento sulla quota variabile della tariffa non comprende la componente collegata alla misurazione puntuale.
  • L’applicazione della riduzione è riconosciuta a pena di decadenza, a condizione che gli interessati presentino, entro il 31/07/2023, una dichiarazione redatta su apposito modello dalla quale risulti la sussistenza dei presupposi per l’accesso all’agevolazione oltre che allegare copia dell’attestazione del reddito ISEE ordinario in corso di validità alla data di presentazione della relativa dichiarazione.
  • Nel caso di applicazione della presente riduzione non è applicabile la riduzione prevista alla lettera c) comma 1 dell’art. 9.

 

  1. Per il solo anno 2023 vengono riconosciute:

a favore delle famiglie ospitanti profughi ucraini nella propria abitazione – utenze domestiche “residenti” – una riduzione della quota fissa e della quota variabile, determinata dal fatto che saranno entrambe calcolate in rapporto al numero di componenti del nucleo familiare dell’ospitante desunto dall’anagrafe della popolazione residente, dunque senza tenere conto del numero di profughi ospitati, in deroga a quanto previsto dall’art.11 comma 2 lettera a) del regolamento comunale TARI;

a favore delle famiglie ospitanti profughi ucraini in immobili di proprietà, o comunque a loro disposizione, diversi dalla propria abitazione di residenza – utenze domestiche “non residenti” – una riduzione della quota fissa e della quota variabile, determinata dal fatto che saranno entrambe calcolate secondo quanto previsto dall’art. 11 comma 2 lettera b) del regolamento comunale TARI, senza quindi tenere conto del numero di profughi ospitati;

In entrambe le fattispecie di cui sopra non vengono inoltre addebitate le vuotature eccedenti i minimi previsti annualmente dalla deliberazione comunale.

Le suddette agevolazioni verranno riconosciute d’ufficio sulla base delle dichiarazioni di ospitalità rese al Sindaco in qualità di autorità di pubblica sicurezza a far data dalla proclamazione dello stato di emergenza.

DICHIARAZIONE TARI
I soggetti passivi devono presentare il modulo di dichiarazione sia in caso di inizio che di cessazione dell’occupazione/detenzione entro 60 giorni dalla data in cui si verifica il fatto, utilizzando la modulistica predisposta dal Comune.

NORMATIVA

MODULISTICA

 

DOVE RIVOLGERSI
U.R.P. – Ufficio Relazioni con il Pubblico

Corso Mazzini, 31/A (piano terra) Correggio
Tel.: 800-218441 (numero verde gratuito)
e-mail: urp@comune.correggio.re.it
Orario: lunedì, martedì e giovedì, dalle 8 alle 17,30;
mercoledì, venerdì e sabato, dalle 8 alle 12,30.

Per ulteriori informazioni rivolgersi a:
UFFICIO TRIBUTI
Orario di apertura: dal lunedì al venerdì, dalle ore 10 alle ore 13 previo appuntamento
Dott.ssa Adriana Vezzani
Corso Mazzini 33 (piano terra) Correggio
Tel. 0522 630767
e-mail: tributi@comune.correggio.re.it

modif.: 21 Marzo 2024 - Netribe Redazione

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