Tributo per i Servizi Indivisibili (TASI)

La Legge di Stabilità per l’anno 2016 (Legge n.208 del 28 dicembre 2015) ha apportato delle modifiche alla Legge n. 147/2013 istitutiva del Tributo per i Servizi Indivisibili (TASI).
Dal 1 gennaio 2016 il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati e di aree edificabili ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli e dell’abitazione principale, come definiti ai sensi dell’imposta municipale propria di cui all’art.13, comma 2, del D.L. n.201/200, convertito, con modificazioni, dalle Legge n.214 del 22/12/2011, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.
Rientrano pertanto nel presupposto impositivo anche i fabbricati rurali ad uso strumentale.
Oltre alle esenzioni previste dall’art. 7 del D.Lgs. 504 del 1992, la TASI quindi non si applica ai terreni agricoli, all’abitazione principale e a quelle equiparate, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, nonché alle relative pertinenze come definite ai sensi dell’Imposta Municipale Propria (IMU).
La base imponibile è quella prevista per l’applicazione dell’IMU di cui all’art. 13 del D.L. n. 201/2011.

In data 30/7/2014 il Comune di Correggio ha approvato il Regolamento per l’applicazione del Tributo sui servizi indivisibili IUC-TASI.
A seguito delle modifiche normative introdotte dalla Legge di stabilità per l’anno 2016, con deliberazione di Consiglio Comunale n. 28 del 29 aprile 2016, si è provveduto a modificare il regolamento per l’applicazione del Tributo sui servizio indivisibili (IUC-TASI) con decorrenza 1° gennaio 2016.
Con deliberazione di Consiglio Comunale n. 110 del 21 dicembre 2018 si è provveduto a rettificare il Regolamento per la disciplina del tributo sui servizi indivisibili (IUC-TASI) per introdurre l’istituto del “Baratto amministrativo” a partire dal 1/1/2019.
Con deliberazione di Consiglio Comunale n. 111 del 21 dicembre 2018 sono state approvate le seguenti aliquote TASI per l’anno 2019 come sottoriportate:

Esenzioni

Per abitazioni principali ed equiparate escluse categorie A1, A8 e A9

ALIQUOTA PER ABITAZIONE PRINCIPALE DI CATEGORIA A/2, A/3, A/4, A/5, A6 ED A/7 E RELATIVE PERTINENZE
Sono esenti dall’imposta le abitazioni principali accatastate in categorie catastali diverse dall’A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze. Si intende per effettiva abitazione principale l’immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente.ANZIANI E DISABILI
E’ considerata direttamente adibita ad abitazione principale l’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziano o disabile che acquisisce la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che: la stessa unità immobiliare rimanga vuota a disposizione dell’anziano o del disabile che potrebbe, in qualsiasi momento, rientrarvi o abitata dell’eventuale/i coniuge/figli, con lo stesso già convivente/i al momento dello spostamento della residenza anagrafica in struttura. Allo stesso regime dell’abitazione soggiace l’eventuale pertinenza,CASA CONIUGALE ASSEGNATA AL CONIUGE E RELATIVE PERTINENZE
Casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio.CITTADINI ITALIANI AIRE
E’ considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all’Anagrafe degli italiani residenti all’estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d’uso.FORZE DI POLIZIA
Si tratta di un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare corredata delle relative pertinenze, posseduto e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente dalle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e del personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica.COOPERATIVE A PROPRIETA’ INDIVISA
Si tratta delle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari e relative pertinenze. Sono incluse le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al richiesto requisito della residenza anagrafica.
0 per cento ALIQUOTA PER ABITAZIONE PRINCIPALE DI CATEGORIA a/1, A/8 E A/9 E RELATIVE PERTINENZE
Si applica alle abitazioni principali accatastate in categoria A/1, A/8 ed A/9 e relative pertinenze.
FABBRICATI ABITATIVI  LOCATI A CANONE CONCERTATO
Si applica agli immobili locati (unità abitativa e sue pertinenze nel limite di una unità per tipologia di categoria catastale C/6-C/7-C/2)  a canone concertato ( L. 431 del 9/12/1998 ) nel rispetto anche dell’accordo territoriale vigente sottoscritto dal Comune di Correggio e dalle organizzazioni di categoria della proprietà edilizia e dei conduttori.FABBRICATI ABITATIVI CONCESSI IN COMODATO GRATUITO A PARENTI ENTRO IL PRIMO GRADO
Si applica agli immobili concessi in comodato gratuito fra parenti entro il primo grado limitatamente al caso di scambio reciproco degli stessi e solo se entrambi i soggetti possiedono quest’unica unità immobiliare, nel territorio comunale, eventualmente corredata dalle relative pertinenze.ALIQUOTA FABBRICATI DEGLI EX ISTITUTI AUTONOMI CASE POPOLARI
Alloggi e relative pertinenze regolarmente assegnati dagli ex Istituti Autonomi per le case popolari (IACP) o dagli entri di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP.ALIQUOTA PER FABBRICATI ABITATIVI CON SFRATTO IN CORSO
Si applica alle unità abitative appartenenti alle categorie catastali A/2, A/3, A/4 e A/7 in relazione alle quali sussista un provvedimento di sfratto esecutivo per morosità, emesso dalla competente Autorità Giudiziaria.ALIQUOTA PER ALTRI IMMOBILI ABITATIVI
Si  applica a tutte le tipologie abitative non comprese in quelle precedenti, pertanto si applica a tutte le abitazioni da A/1 ad A/9 e relative pertinenze (C/6-C/2-C/7) affittate con regolare contratto registrato a canone libero o concesse in comodato gratuito.
Si applica a tutte le unità catastali non specificatamente inserite in altre aliquote.ALIQUOTA PER IMMOBILI A DISPOSIZIONE
Si applica alle categorie abitative da A/1 ad A/9 e alle loro pertinenze,  a disposizione del proprietario e non rientranti nelle fattispecie descritte precedentemente.
0,1 per cento FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE DELL’AGRICOLTURA

ESENTI: alloggi sociali (decreto Min. Infrastrutture 22/04/2008)

0,25 per cento FABBRICATI COSTRUITI E DESTINATI DALL’IMPRESA COSTRUTTRICE ALLA VENDITA
Fintanto che permanga tale destinazione e che non siano, in ogni caso, locati.
0 per cento ALIQUOTA ALTRI IMMOBILI
Si applica ai Terreni Agricoli.
Si applica alle Aree Edificabili
L’aliquota agevolata si applica alle seguenti categorie catastali:
– A/10 uffici e studi privati
– C/1 negozi e botteghe
– C/3 laboratori per arti e mestieri
– C/4 fabbricati e locali per esercizi sportivi
– Immobili di categoria B
– Immobili di categoria D esclusa la categoria D/10

In base alla delibera delle aliquote Tasi per l’anno  2015 il tributo era dovuta da chiunque possedeva o deteneva a qualsiasi titolo i fabbricati che risultano non soggetti al pagamento dell’ IMU quali: le abitazioni principali e unità immobiliari a queste equiparate, i beni merce, i fabbricati rurali ad uso strumentale nonché gli alloggi sociali.

Considerato che la legge di stabilità per l’anno 2016 ha vietato ai Comuni di aumentare le aliquote sui tributi comunali ed ha introdotto l’esenzione della TASI sulle abitazioni principali ed a queste equiparate, dal 1/1/2016 la TASI  sarà dovuta solo sui fabbricati rurali ad uso strumentale e sui fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita (beni merce).

In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all’adempimento dell’unica obbligazione tributaria.
Ammesso il pagamento da parte dei possessori in ragione della propria percentuale di possesso, avendo riguardo alla destinazione, per la propria quota, del fabbricato.
La quota dovuta dal/i detentore/i è pari al 10% del tributo complessivamente dovuto in base all’aliquota applicabile per la fattispecie imponibile occupata (di fabbricati rurali ad uso strumentali locati).

QUANDO SI PAGA
PRIMA RATA entro 17 giugno 2019 a titolo di acconto pari al 50% dell’imposta applicando le aliquote e le detrazioni dell’anno precedente, con la possibilità di utilizzare quelle deliberate dal Comune per l’anno 2018.
SECONDA RATA entro il 16 dicembre 2019 a saldo dell’imposta, con eventuale conguaglio sulla prima rata.

Calcolo online della TASI
Possibile utilizzare il modulo online di calcolo della TASI.

COME SI PAGA
La TASI deve essere versata in autoliquidazione obbligatoriamente tramite modello F24 o bollettino postale modello F24.
Il  versamento può essere effettuato in banca o in posta ed è esente da commissioni.
Per il versamento dovranno essere utilizzati i seguenti codici tributo:
3958 per abitazione principale e relative pertinenze
3959 per fabbricati rurali ad uso strumentale
3961 per altri fabbricati.
L’ammontare dell’imposta da indicare in ogni  singolo rigo del modello F24 va arrotondata all’euro.
L’imposta non deve essere versata qualora essa sia inferiore o uguale a Euro 5,00; tale importo si intende riferito all’imposta dovuta complessivamente per l’anno e non alle singole rate di acconto o saldo.

 

CALCOLO ON-LINE
E’ possibile utilizzare la procedura di calcolo on-line
Caolcolo on-line IMU/TASI

DICHIARAZIONE TASI: TERMINI E MODALITA’
La dichiarazione TASI soggiace alle stesse regole di quelle dell’IMU; tuttavia i soggetti passivi devono presentare la dichiarazione TASI entro il 1 luglio 2019 (il 30 giugno 2019 cade di domanica) per le variazioni intervenute nel corso del 2018 utilizzando il modulo ministeriale per la dichiarazione IMU.
La dichiarazione TASI ha effetto anche per gli anni successivi. E’ necessario presentare una nuova dichiarazione solo se si verificano modifiche dei dati e degli elementi dichiarati, a cui consegue un diverso ammontare del tributo.
Le dichiarazioni presentate ai fini dell’applicazione dell’ICI e dell’IMU, in quanto compatibili, valgono anche con riferimento alla TASI.
La presentazione della dichiarazione potrà avvenire con le seguenti modalità: consegna diretta al Comune, che rilascia la ricevuta; spedizione postale con raccomandata senza avviso di ricevimento; invio telematico tramite posta elettronica certificata al seguente indirizzo: correggio@cert.provincia.re.it

RAVVEDIMENTO OPEROSO
I contribuenti che hanno omesso il versamento o eseguono il pagamento in ritardo o hanno sbagliato i calcoli, possono avvalersi dell’istituto del ravvedimento operoso per evitare la sanzione del 30% applicata al tributo dovuto.
Il ravvedimento operoso consiste nel pagamento contestuale del tributo dovuto oltre ad una “mini sanzione” ed agli interessi legali rapportati a giorni (per l’anno 2018 pari allo 0,3% e per l’anno 2019 pari allo 0,8%).
Il ravvedimento si suddivide in quattro tipologie: “sprint” se eseguito entro i 14 giorni successivi alla scadenza del termine del versamento, “breve” se eseguito dal 15° giorno fino al trentesimo giorno successivo alla scadenza, “intermedio” se eseguito dal 31° giorno al 90° giorno successivo alla scadenza e “lungo” se eseguito dal 91° giorno fino ad un anno dalla scadenza.
Con il ravvedimento “sprint” si deve applicare la sanzione del 0,1% per ogni giorno di ritardo, fino al 1,4% per 14 giorni di ritardo.
Con il ravvedimento “breve” si applica la sanzione del 1,5% fisso (termine dal 15° al 30° giorno successivi alla scadenza).
Con il ravvedimento “intermedio” si applica la sanzione del 1,67% fisso (termine dal 31° giorno al 90° giorno successivi alla scadenza).
Con il ravvedimento “lungo” si applica la sanzione del 3,75% fisso (termine dal 91° giorno ad un anno dalla scadenza).

 

LA NORMATIVA DI RIFERIMENTO 

  • Legge n. 232 del 11/12/2016 e Legge n. 205 del 27/12/2017
  • Legge n.147/2013 (Legge di Stabilità 2014)
  • D.L.  n.16/2014  convertito, con  modificazioni, dalla L. n° 68/2014, articolo 1.
  • D.L. n. 88 del 9/6/2014
  • D.L. n. 47 del 28/3/2014 convertito dalla Legge n.80/2014
  • Legge n.208 del 28/12/2015

MODULISTICA

Modello dichiarazione TASI
Modulo ravvedimento operoso
Modulo rateizzazione avvisi di accertamento esecutivi e ingiunzioni
Modulo per la richiesta di rimborso TASI
Richiesta riduzione pensionati all’estero

DELIBERAZIONI COMUNALI
Deliberazione C.C. n. 25 del 30/7/2014 di approvazione regolamento TASI
Deliberazione C.C. n. 26 del 30/07/2014 di approvazione delle aliquote TASI 2014
Deliberazione C.C. n. 30 del 27/03/2015 di approvazione delle aliquote TASI 2015
Deliberazione di C.C. n. 64 del 29 maggio 2015 – Rettifica alla deliberazione n. 30 del 27 marzo 2015 relativa all’approvazione delle aliquote e detrazioni TASI per l’anno 2015
Deliberazione C.C. n. 28 del 29/04/2016 di approvazione della modifica al regolamento TASI
Deliberazione C.C. n. 29 del 29/04/2016 di approvazione delle aliquote TASI 2016
Deliberazione C.C. n. 10 del 24/02/2017 di approvazione delle aliquote TASI 2017
Deliberazione C.C. n. 8 del 23/02/2018 di approvazione delle aliquote TASI 2018
Deliberazione della Giunta Comunale n. 45 del 18/04/2018 del pagamento dei debiti tributari pregressi
Deliberazione C.C. n. 110 del 21/12/2018 di modifica al Regolamento TASI
Deliberazione C.C. n. 111 del 21/12/2018 di approvazione delle aliquote TASI 2019

DOVE RIVOLGERSI
U.R.P. – Ufficio Relazioni con il Pubblico
Corso Mazzini, 31/A (piano terra) Correggio
Tel.: 800-218441 (numero verde gratuito)
e-mail: urp@comune.correggio.re.it
Orario: lunedì, martedì e giovedì, dalle 8 alle 17,30;
mercoledì, venerdì e sabato, dalle 8 alle 12,30.

Per ulteriori informazioni rivolgersi a:
SERVIZIO TRIBUTI
Dott.ssa Adriana Vezzani

Corso Mazzini, 33 (piano terra) Correggio
Tel. 0522 630767
Orario: lunedì, mercoledì e venerdì, dalle 10 alle 13;
martedì e giovedì, dalle 15,30 alle 17,30.

modif.: 17 Febbraio 2021 - Netribe Redazione

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