Qualità dell’aria: ordinanza attuativa delle misure previste dal Piano Aria Integrato Regionale (PAIR)
pubbl.: 26 Febbraio 2021 - Ufficio Stampa

Qualità dell’aria: ordinanza del sindaco attuativa delle misure previste dal Piano Aria Integrato Regionale (PAIR)

Il sindaco di Correggio, Ilenia Malavasi, ha firmato un’ordinanza attuativa delle disposizioni contenute nel PAIR, approvato dalla Regione Emilia-Romagna.
L’ordinanza introduce, a partire dal 1° marzo e fino al prossimo 30 aprile, alcune significative limitazioni finalizzate al miglioramento della qualità dell’aria.

Nel periodo considerato:

  • divieto di circolazione nell’area dei centri abitati di Correggio dei veicoli privati euro 0 ed euro 1 come di seguito specificato: veicoli alimentati a benzina EURO 0 ed EURO 1, non conformi alla direttiva 91/542/CEE St II e successive o alla direttiva 94/12/CE e successive; veicoli alimentati a GPL/benzina o metano/benzina 0 ed EURO 1, non conformi alla direttiva 91/542/CEE St II e successive o alla direttiva 94/12/CE e successive; veicoli diesel EURO 0 ed EURO 1, non conformi alla direttiva 94/12 CE e successive o alla direttiva 96/69 CE e successive; ciclomotori e motocicli EURO 0 ed EURO 1 non conformi alla direttiva 97/24/CE Cap. 5 fase II e successive o alla direttiva 2002/51 fase A;
  • divieto di utilizzare, in tutte le unità immobiliari, generatori di calore domestici alimentati a biomassa legnosa (in presenza di impianto di riscaldamento alternativo) aventi prestazioni energetiche ed emissive che non sono in grado di rispettare i valori previsti almeno per la classe “3 stelle” e focolari;
  • divieto di installare generatori a biomassa legnosa con classe di prestazione emissiva inferiore alla classe “4 stelle”;
  • obbligo di utilizzare, nei generatori di calore a pellet di potenza termica nominale inferiore ai 35 kW, pellet che, oltre a rispettare le condizioni previste dall’allegato X, Parte II, sezione 4, paragrafo 1, lettera d) alla parte V del decreto legislativo n. 152/2006, sia certificato conforme alla classe A1 della norma UNI EN ISO 17225-2 da parte di un Organismo di certificazione accreditato. È stabilito altresì l’obbligo per gli utilizzatori di conservare la pertinente documentazione;
  • divieto di abbruciamento dei residui vegetali ai sensi dell’art. 182, comma 6 bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006 n.152. Sono sempre fatte salve le deroghe a seguito di prescrizioni emesse dall’Autorità fitosanitaria;
  • divieto di installazione e di utilizzo di impianti per la climatizzazione invernale e/o estiva in spazi di pertinenza dell’organismo edilizio (quali, ad esempio, cantine, vani scale, box, garage e depositi), in spazi di circolazione e collegamento comuni a più unità immobiliari (quali, ad esempio, androni, scale, rampe); è fatto salvo quanto disposto in merito all’art. 24, comma 1, lettera a) delle Norme tecniche di attuazione del PAIR 2020, dal punto 4 del dispositivo della DGR 1523/2020 relativamente alla definizione dei requisiti tecnici degli interventi per l’accesso alle detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica degli edifici (c.d. Ecobonus) stabiliti dall’articolo 2, del D.M. 6 agosto 2020;
  • obbligo di chiusura delle porte di accesso al pubblico da parte di esercizi commerciali e degli edifici con accesso al pubblico per evitare dispersioni termiche sia nel periodo invernale che in quello estivo, fatte salve le esigenze di arieggiare i locali per il tempo strettamente necessario a tutela della salute pubblica, a causa della pandemia da Covid-19 in atto.

Nel periodo considerato, l’adozione delle seguenti misure emergenziali, nel caso in cui il bollettino emesso da Arpae nei giorni di controllo (individuati nelle giornate di lunedì, mercoledì e venerdì) indichi con un bollino rosso l’attivazione delle misure emergenziali, nell’ambito territoriale della Provincia di Reggio Emilia, a partire dalla giornata seguente all’emissione del bollettino di Arpae e fino al successivo giorno di controllo incluso:

  • in tutto il territorio comunale è vietato utilizzare, in tutte le unità immobiliari, generatori di calore domestici alimentati a biomassa legnosa (in presenza di impianto di riscaldamento alternativo) aventi prestazioni energetiche ed emissive che non sono in grado di rispettare i valori previsti almeno per la classe “4 stelle”;
  • in tutto il territorio comunale la temperatura negli ambienti di vita riscaldati non deve superare i seguenti valori massimi: 19°C (+ 2°C di tolleranza) negli edifici adibiti a residenza ed assimilabili, a uffici ed assimilabili, ad attività ricreative e di culto ed assimilabili, ad attività commerciali ed assimilabili, ad attività sportive; 17°C (+ 2°C di tolleranza) nei luoghi che ospitano attività industriali ed artigianali ed assimilabili. Sono esclusi dalle limitazioni di cui al precedente comma ospedali, cliniche e case di cura ed assimilabili, edifici adibiti ad attività scolastiche a tutti i livelli ed assimilabili;
  • in tutto il territorio comunale è disposto il divieto di spandimento dei liquami zootecnici.

CorreggioProssim@mente


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Qualità dell’aria: ordinanza attuativa delle misure previste dal Piano Aria Integrato Regionale (PAIR)
pubbl.: 26 Febbraio 2021 - Ufficio Stampa

Qualità dell’aria: ordinanza del sindaco attuativa delle misure previste dal Piano Aria Integrato Regionale (PAIR)

Il sindaco di Correggio, Ilenia Malavasi, ha firmato un’ordinanza attuativa delle disposizioni contenute nel PAIR, approvato dalla Regione Emilia-Romagna.
L’ordinanza introduce, a partire dal 1° marzo e fino al prossimo 30 aprile, alcune significative limitazioni finalizzate al miglioramento della qualità dell’aria.

Nel periodo considerato:

  • divieto di circolazione nell’area dei centri abitati di Correggio dei veicoli privati euro 0 ed euro 1 come di seguito specificato: veicoli alimentati a benzina EURO 0 ed EURO 1, non conformi alla direttiva 91/542/CEE St II e successive o alla direttiva 94/12/CE e successive; veicoli alimentati a GPL/benzina o metano/benzina 0 ed EURO 1, non conformi alla direttiva 91/542/CEE St II e successive o alla direttiva 94/12/CE e successive; veicoli diesel EURO 0 ed EURO 1, non conformi alla direttiva 94/12 CE e successive o alla direttiva 96/69 CE e successive; ciclomotori e motocicli EURO 0 ed EURO 1 non conformi alla direttiva 97/24/CE Cap. 5 fase II e successive o alla direttiva 2002/51 fase A;
  • divieto di utilizzare, in tutte le unità immobiliari, generatori di calore domestici alimentati a biomassa legnosa (in presenza di impianto di riscaldamento alternativo) aventi prestazioni energetiche ed emissive che non sono in grado di rispettare i valori previsti almeno per la classe “3 stelle” e focolari;
  • divieto di installare generatori a biomassa legnosa con classe di prestazione emissiva inferiore alla classe “4 stelle”;
  • obbligo di utilizzare, nei generatori di calore a pellet di potenza termica nominale inferiore ai 35 kW, pellet che, oltre a rispettare le condizioni previste dall’allegato X, Parte II, sezione 4, paragrafo 1, lettera d) alla parte V del decreto legislativo n. 152/2006, sia certificato conforme alla classe A1 della norma UNI EN ISO 17225-2 da parte di un Organismo di certificazione accreditato. È stabilito altresì l’obbligo per gli utilizzatori di conservare la pertinente documentazione;
  • divieto di abbruciamento dei residui vegetali ai sensi dell’art. 182, comma 6 bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006 n.152. Sono sempre fatte salve le deroghe a seguito di prescrizioni emesse dall’Autorità fitosanitaria;
  • divieto di installazione e di utilizzo di impianti per la climatizzazione invernale e/o estiva in spazi di pertinenza dell’organismo edilizio (quali, ad esempio, cantine, vani scale, box, garage e depositi), in spazi di circolazione e collegamento comuni a più unità immobiliari (quali, ad esempio, androni, scale, rampe); è fatto salvo quanto disposto in merito all’art. 24, comma 1, lettera a) delle Norme tecniche di attuazione del PAIR 2020, dal punto 4 del dispositivo della DGR 1523/2020 relativamente alla definizione dei requisiti tecnici degli interventi per l’accesso alle detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica degli edifici (c.d. Ecobonus) stabiliti dall’articolo 2, del D.M. 6 agosto 2020;
  • obbligo di chiusura delle porte di accesso al pubblico da parte di esercizi commerciali e degli edifici con accesso al pubblico per evitare dispersioni termiche sia nel periodo invernale che in quello estivo, fatte salve le esigenze di arieggiare i locali per il tempo strettamente necessario a tutela della salute pubblica, a causa della pandemia da Covid-19 in atto.

Nel periodo considerato, l’adozione delle seguenti misure emergenziali, nel caso in cui il bollettino emesso da Arpae nei giorni di controllo (individuati nelle giornate di lunedì, mercoledì e venerdì) indichi con un bollino rosso l’attivazione delle misure emergenziali, nell’ambito territoriale della Provincia di Reggio Emilia, a partire dalla giornata seguente all’emissione del bollettino di Arpae e fino al successivo giorno di controllo incluso:

  • in tutto il territorio comunale è vietato utilizzare, in tutte le unità immobiliari, generatori di calore domestici alimentati a biomassa legnosa (in presenza di impianto di riscaldamento alternativo) aventi prestazioni energetiche ed emissive che non sono in grado di rispettare i valori previsti almeno per la classe “4 stelle”;
  • in tutto il territorio comunale la temperatura negli ambienti di vita riscaldati non deve superare i seguenti valori massimi: 19°C (+ 2°C di tolleranza) negli edifici adibiti a residenza ed assimilabili, a uffici ed assimilabili, ad attività ricreative e di culto ed assimilabili, ad attività commerciali ed assimilabili, ad attività sportive; 17°C (+ 2°C di tolleranza) nei luoghi che ospitano attività industriali ed artigianali ed assimilabili. Sono esclusi dalle limitazioni di cui al precedente comma ospedali, cliniche e case di cura ed assimilabili, edifici adibiti ad attività scolastiche a tutti i livelli ed assimilabili;
  • in tutto il territorio comunale è disposto il divieto di spandimento dei liquami zootecnici.

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